LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12576-2021 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 22, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STRIZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO FUSILLO;
– ricorrente –
contro
FO.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO PAOLO RUBENS, 31, presso lo studio dell’avvocato DANIELE SFERRA CARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONE DE ANNA;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 24/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. Fo.Gi., con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Velletri il fratello F.G. per procedere allo scioglimento della comunione iure successionis di beni immobili ubicati in *****.
2. F.G. con la comparsa di costituzione e risposta proponeva anche domanda riconvenzionale subordinata alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri.
A fondamento dell’eccezione di incompetenza territoriale la parte convenuta evidenziava che il giudizio di divisione della comunione ereditaria intrapreso dall’attore violava gli accordi intervenuti a seguito di una scrittura privata intercorsa tra i fratelli F. il 20 aprile 2017 con la quale si era definito un precedente contenzioso di divisione azionato sempre dal medesimo attore. Con tale scrittura si era proceduto alla divisione dei beni in comproprietà e si era stabilita la competenza del foro di Roma in caso di controversia derivante dall’applicazione ed interpretazione della scrittura privata.
3. Con ordinanza del 24.3.2021, il Tribunale di Velletri, dichiarava la propria competenza limitatamente alla domanda di scioglimento della comunione e si dichiarava incompetente in favore del Tribunale di Roma con riguardo alle domande riconvenzionali.
Osservava che l’eccepita deroga pattizia al foro generale investiva specificamente l’applicazione e l’interpretazione del contratto nel quale le parti avevano provveduto alla parziale divisione negoziale dei beni ereditari, rinunciando al contenzioso precedentemente instaurato dinanzi al Tribunale di Velletri e tacitando ogni diritto spettante sulla comunione ereditaria.
Secondo il Tribunale, il convenuto non aveva eccepito alcuna limitazione in ordine all’esistenza del diritto di scioglimento della comunione azionato dall’attore, e trattandosi di un diritto potestativo che trovava la sua fonte nella legge, lo stesso non poteva essere oggetto di rinuncia preventiva.
6. F.G. ha proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza.
7. Fo.Gi. ha resistito con memoria.
8. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso per regolamento di competenza è fondato.
2. In primo luogo deve respingersi l’eccezione di inammissibilità formulata da Fo.Gi. nella propria memoria difensiva.
Come affermato dalle sezioni unite, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014 Rv. 631956).
Ebbene, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Velletri, anche se non ha invitato le parti a precisare previamente le conclusioni, ha assunto una chiara ed inequivocabile pronuncia sulla eccepita questione di competenza ritenendo che la domanda principale di scioglimento della comunione potesse scindersi da quella proposta in via riconvenzionale dal convenuto e che solo quest’ultima, ricadesse nella competenza del Tribunale di Roma, in attuazione della deroga negoziale prevista dalla scrittura privata dell'*****.
Insomma, il Tribunale ha conclamato l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione della competenza e quindi il regolamento è ammissibile.
Ciò premesso, la suddetta scrittura privata, come riportata nel ricorso testualmente recita: “a seguito della sottoscrizione del presente accordo con la stipula dell’atto di permuta con conguaglio alle condizioni riprodotte alla presente scrittura, all’art. 2, e salvi i reciproci diritti ed obblighi di cui al presente accordo, agli artt. 3 e 4, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l’una dell’altra, avendo tacitato ogni diritto spettante sulla comunione ereditaria meglio descritta in premessa dalla presente scrittura. Le parti stabiliscono che in caso di controversia derivante dall’applicazione ed interpretazione della presente scrittura privata sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma”.
Come evidenziato anche dal Procuratore Generale, il tenore di tale clausola negoziale ha la portata di dichiarazione espressa univoca da cui risulta in modo chiaro e preciso la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge in via alternativa. Infatti, viene espressamente utilizzato il termine “esclusiva” proprio al fine di aggettivare la competenza convenzionale prescelta, e tale conclusione è coerente con il comprensivo contesto processuale nel quale la composizione dell’intera, unica, vicenda successoria, tra i fratelli F. era stata concretizzata nella scrittura privata del *****, composizione complessiva che prevedeva il foro eventualmente competente nel caso di controversia.
D’altra parte, come evidenziato sempre dal Procuratore Generale, la soluzione interpretativa è coerente con il principio di economia processuale e del giusto processo, ex art. 111 Cost., essendo invece del tutto irragionevole immaginare che solo la domanda riconvenzionale proposta dall’odierno ricorrente venga attratta alla competenza territoriale del Tribunale di Roma sulla base della deroga convenzionale al criterio legale.
In conclusione, la proposizione della domanda principale di divisione era proprio il chiaro effetto del sorgere di una controversia sulla applicazione e/o interpretazione della scrittura.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
L’ordinanza impugnata va cassata nella parte in cui ha ritenuto la propria competenza sulla domanda di scioglimento della comunione e contestualmente va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma per l’intera controversia dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022