Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.459 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1490/2021 R.G. proposto da:

C.F. E T.M.G., rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Segalerba e dall’avv. Maria Carla Vecchi, con domicilio eletto in Roma, Via Crescenzio n. 25.

– ricorrenti –

contro

D.R., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Giulio Romeo, Vittorio Petrocco e Giovanna Raffo, con domicilio eletto in Roma, Via Zanardelli n. 36.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale del tribunale di Genova n. 4786/2020, depositata il 9.11.2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso 15 maggio 2019, l’Avv. D.R. ha ottenuto dal Tribunale di Genova l’ingiunzione di pagamento n. 1806/2019, nei confronti di C.F. e T.M.G., per l’importo di Euro 20.913,02, nonché della somma ulteriore di Euro 2.391,10 solo nei confronti di C.F., a titolo di compensi professionali per attività svolte a beneficio degli ingiunti a partire dal 2005 fino all’intervenuta revoca del mandato, intervenuta nel maggio 2014, in una controversia avente ad oggetto il rilascio di un immobile concesso in comodato.

Gli ingiunti hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., lamentando che il difensore aveva negligentemente svolto il patrocinio, non avendo disconosciuto la firma apocrifa risultante in calce al contratto di comodato e non avendo consigliato ai clienti di non riassumere il giudizio di usucapione interrotto per il decesso della controparte, nonostante la palese infondatezza della domanda a seguito dell’accertata sussistenza del contratto.

Il tribunale, istruita la causa, ha respinto l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.

L’ordinanza ha così, testualmente, esposto le ragioni della decisione: “il Collegio, rilevato che il Tribunale ha respinto ogni ipotesi di responsabilità del legale convenuto nella causa n. 1095/2017, indipendentemente dalla circostanza che detta sentenza non sia ancora definitiva, preso altresì atto che nel presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non è in discussione l’importo ingiunto, mai contestato nel quantum, ma solo la responsabilità del legale, già definita allo stato, per quanto rileva in questa sede, con rigetto di ogni domanda.”

La cassazione dell’ordinanza è chiesta da C.F. e T.M.G. con ricorso affidato ad un unico motivo.

L’avv. D.C.R. resiste con controricorso e, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, nell’esaminare l’eccezione di negligente espletamento del mandato, il tribunale si sia limitato a dar atto dell’avvenuto rigetto della domanda per responsabilità professionale proposta in un separato giudizio, adottando una motivazione per relationem, senza alcun vaglio critico delle argomentazioni contenute nella precedente pronuncia.

Il motivo è fondato.

In linea generale – come precisato dalle Sezioni unite – la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. (Cass. s.u. n. 642/2015).

In particolare, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica.

La sentenza e’, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

Nel caso in esame, il tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di inadempimento sollevata dai ricorrenti, perché già respinta con autonoma sentenza non definitiva del medesimo tribunale, limitandosi a dar conto dell’esistenza della suddetta pronuncia, senza neppure esporne il contenuto e senza alcun apprezzamento o vaglio critico delle argomentazioni assunte nell’altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti.

L’errore in cui è incorso il tribunale risiede quindi nel fatto di aver ritenuto sufficiente la mera esistenza della sentenza di rigetto della domanda di responsabilità per motivare l’infondatezza degli specifici profili di negligenza contestati al resistente, e nell’aver adottato una decisione non basata su una autonoma valutazione dei fatti esaminati e delle soluzioni accolte nell’altro giudizio, incorrendo nel vizio denunciato.

Segue accoglimento dell’unico motivo di ricorso.

L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al tribunale di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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