Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.461 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18448/2021 R.G., proposto da:

ARTI GRAFICHE STIBU S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Gostoli, domiciliata in Morciano di Romagna, via Colombari n. 20.

– ricorrente –

contro

P.G.M., rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Anesi, con domicilio in Trento, Via Inama n. 8.

– controricorrente –

e:

POLYEDRA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano n. 6202/2020, pubblicata in data 20.11.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con decreto del 21.5.2020, il tribunale di Milano ha liquidato il compenso di Euro 7.734,86 in favore di P.G., consulente tecnico d’ufficio nominato nel procedimento civile avente ad oggetto l’accertamento di vizi nella fornitura di taluni quantitativi di carta effettuati dalla Polymera s.p.a.

La Arti Grafiche Stubu ha proposto opposizione e, all’esito, il Presidente del tribunale ha confermato il decreto, regolando le spese, osservando che:

– le operazioni peritali hanno avuto inizio 18 giugno 2019 e si sono concluse in data 18 aprile 2020 con il deposito della perizia;

– il valore della controversia era pari ad Euro 49.566,00, dichiarato nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

– spettava al consulente il compenso a percentuale ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, art. 11, determinato negli importi massimi, data la complessità dell’accertamento e la necessità di un costante confronto con i consulenti di parte, con applicazione di un ulteriore aumento ai sensi dell’art. 52, nella misura massima, trattandosi di controversia di complessità e di importanza non ordinaria e data la necessità o/ di devolvere a laboratorio specializzato un’analisi specifica sul materiale per cui è causa;

– non rilevava che il consulente non si fosse recato presso la sede della società, non potendosi tener conto dei rilievi di merito mossi alle conclusioni della c.t.u..

La cassazione dell’ordinanza è chiesta dalle Arti Grafiche Stubu s.r.l. con ricorso in 4 motivi, cui resiste con controricorso P.G.M., che ha depositato anche memoria illustrativa.

La Polyedra s.p.a. è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 50, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che il tribunale, avendo liquidato il compenso ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, art. 2, poteva riconoscere un importo oscillante tra Euro 1686 ed Euro 3400,00.

Il motivo è inammissibile, avendo il tribunale espressamente dichiarato di aver liquidato il compenso ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, art. 11, esplicitando nella tabella descrittiva, riportata a pag. 4 dell’ordinanza, i valori di riferimento, le percentuali applicate e il valore della controversia, mostrando di aver inteso attribuire al c.t.u. i compensi calcolati a percentuale nella misura massima.

La censura, richiamando una disposizione di cui il giudice di merito non ha fatto applicazione, risulta non pertinente.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 2, e del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 51, 52, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che il tribunale abbia applicato la massima maggiorazione prevista dall’art. 52, valorizzando la complessità degli accertamenti, ossia un requisito che poteva giustificare l’applicazione dei valori massimi ma non anche il raddoppio per l’eccezionale complessità della causa.

Il motivo è fondato.

Va premesso che la sussistenza dei presupposti dell’art. 52, è oggetto di un controllo rimesso al giudice di merito, dovendo però anche precisarsi che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, comma 1, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l’aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell’importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l’ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà.

Mentre l’ampiezza dell’incarico affidato all’ausiliare costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo (tenendo conto della difficoltà dell’indagine, della completezza e del pregio della prestazione), ai fini dell’applicabilità della disposizione di cui all’art. 52 citato, occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che le legge prescrive debba essere “eccezionale”, sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l’attribuzione degli onorari nella misura massima, profili di cui il giudice è tenuto a dar conto in motivazione (Cass. n. 7632/2006; Cass. n. 6414/2007, con riferimento all’analoga previsione della L. n. 319 del 1980, art. 5, ove si chiarisce che la semplice circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell’opera di tale ausiliare al predetto specifico fine, non implica, di per sé, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare, altresì, il superamento dei massimi già riconosciuti “sino al” raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilità di gradualità della valutazione in funzione dell’operazione di liquidazione dei compensi in questione”. cfr., inoltre, Cass. 12027/2010 in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52).

Nel caso in esame, il tribunale ha – nei fatti – ritenuto che la natura complessa e di importanza e difficoltà non ordinarie degli accertamenti giustificasse sia l’attribuzione del compenso tabellare massimo, calcolato a percentuale sul valore della causa (pari ad Euro 49.556,00), che il raddoppio ex art. 52, senza evidenziare per quest’ultimo alcuna circostanza – munita dei caratteri richiesti dalla disposizione – giustificativa ulteriore che legittimasse detto incremento, peraltro a sua volta applicato nella misura massima.

Nel provvedimento si legge che: “la difficoltà dell’indagine e la completezza ed importanza delle prestazioni” giustificavano la liquidazione del compenso tabellare massimo, e che “la natura indubbiamente complessa, di importanza e difficoltà non ordinaria” legittimasse anche il raddoppio degli onorari ai sensi del già citato art. 52.

Appare indubbio che il tribunale, avendo applicato entrambe le disposizioni, valorizzando il medesimo presupposto (la complessità non ordinaria della causa) che poteva giustificare i compensi tabellari massima, non anche l’incremento ex art. 52 citato, sia incorso nella violazione denunciata.

4. Il terzo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 51 e 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che non sussistevano i presupposti per la liquidazione del compenso massimo, riconoscendo un incremento che non poteva giustificarsi in base all’effettuazione di analisi di laboratorio, non avendo il c.t.u. neppure provveduto alla ispezione dei macchinari.

Il motivo è inammissibile, dovendo ribadirsi che la valutazione della complessità degli accertamenti ai fini dell’attribuzione del compenso massimo è rimessa al giudice di merito, i cui apprezzamenti sono insindacabili se correttamente motivati.

Sotto tale profilo, il tribunale ha dato conto delle ragioni della liquidazione, evidenziando che il c.t.u. aveva svolto accertamenti di indubbia complessità ed importanza, profondendo un impegno significativo nell’espletamento dell’incarico (impegno analiticamente descritto a pag. 3 del provvedimento).

La censura contesta il merito delle descritte valutazioni attingendo profili incensurabili in cassazione.

E’ accolto il secondo motivo di ricorso, con rigetto delle altre due censure.

L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Milano, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo ed il terzo motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Milano, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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