Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.466 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18668/2020 R.G. proposto da:

R.W., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Simona Maggiolini, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2982/2019 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/12/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 30 settembre 2017, riconosceva a R.W., cittadino del Pakistan, la protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 22 ottobre 2019, accoglieva l’impugnazione presentata dal Ministero dell’Interno e rigettava il ricorso proposto dal R. onde ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.

3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso R.W. prospettando quattro motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

3. L’Avv. Simona Maggiolini ha depositato, in data 29 novembre 2021, un atto di rinuncia al ricorso da lei stessa sottoscritto in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura alle liti presente in calce al ricorso introduttivo.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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