LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 20770 del ruolo generale dell’anno 2012, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.M., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della B8 s.r.l. – già Becast Automobili s.p.a.
-rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.to Umberto Santi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Maria Chiara Morabito, in Roma, Via Benaco n. 5;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 87/08/2011, depositata il 27 giugno 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
che:
– con avviso di accertamento n. *****, notificato il 31.12.2007, l’Agenzia delle entrate – Ufficio di *****, contestò alla Becast Automobili s.p.a., in persona del legale rappresentante S.M. e a S.M., in proprio, quale assunto autore delle violazioni, relativamente all’anno 2002, la partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, procedendo alla rettifica della dichiarazione Iva e alla conseguente ripresa per Euro 63.551,00 oltre sanzioni;
– la società e S.M. impugnarono tale provvedimento dinanzi alla CTP di Vicenza che, con sentenza n. 35/7/09, in accoglimento del ricorso, annullò l’avviso di accertamento; tale pronuncia, impugnata dall’Agenzia delle entrate, venne confermata dalla CTR del Veneto con sentenza n. 87/8/2011 depositata il 27 giugno 2011;
– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui hanno resistito la Becast Automobili s.p.a. e S. M. con controricorso, spiegando ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi;
– B8 s.r.l. – già Becast Automobili s.p.a. – e S. M. hanno presentato istanza di condono ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito dalla L. n. 136 del 2018, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni previste nella detta disposizione normativa;
– con ordinanza del 14 novembre 2018 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;
– i contribuenti hanno depositato documentazione relativa alla definizione agevolata (copia della domanda di definizione agevolata e M. F24 di versamento dell’importo dovuto in un’unica rata);
– l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio stante l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
– i contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, depositando in giudizio – avendo già formulato istanza di sospensione;
– copia della domanda, tempestivamente presentata il 31 maggio 2019, di definizione agevolata della controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. *****, per l’anno 2002, nonché Mod. F24 del versamento di quanto dovuto, effettuato in data 30 maggio 2019, in una unica rata di Euro 3.177,85;
– in prossimità dell’udienza camerale, l’Agenzia delle entrate ha formulato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stante l’avvenuta comunicazione dalla Direzione provinciale di ***** del perfezionamento della procedura di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;
– il giudizio va pertanto dichiarato estinto;
– ai sensi del terzo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022