Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.477 del 10/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso R.G. 18222/2015 proposto da:

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE, con sede in ***** (PT), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Gianturco n. 11, presso lo studio dell’Avv. Rita Colleluori, rappresentata e difesa dall’avv. Christian Giangrande;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE F.T. ENTE MORALE ONLUS ASSOCIATA ALLE NAZIONI UNITE, (C.F. *****), con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Maresciallo Pilsudski 118, presso lo studio degli avv.ti Roberto Righi e Francesco Paoletti, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/35/15 emessa dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta alla udienza del 16/11/2021 dal consigliere Dott. RUSSO RITA.

RILEVATO

che:

1. La società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento n. ***** del 11.12.2010, notificato in data 14.12.2010, relativo alla maggior imposizione ai fini ICI per l’anno d’imposta 2005 pretesa dal Comune di San Marcello Pistoiese. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale di Pistoia. Il Comune di San Marcello Pistoiese ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di San Marcello Pistoiese, affidandosi a cinque motivi. Ha resistito con controricorso la società contribuente.

Successivamente la stessa società ha depositato una istanza con allegati documenti nella quale si rappresenta quanto segue: “Le succitate parti (…) convergono: 1) di voler definire in via conciliativa le vertenze in corso di cui ai menzionati ricorsi pendenti dinanzi la CTP di Pistoia, la CTR di Firenze e la Suprema Corte di Cassazione tramite le seguenti modalità: A) il Comune di San Marcello Piteglio:

– riconosce alla Fondazione F.T., per le annualità IMU, il diritto all’esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1922, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27, e D.M. 19 novembre 2012, n. 200, art. 5. Pertanto, la base di tassazione ai fini dell’imposta IMU dell’immobile catastalmente identificato al foglio ***** mappale *****, categoria catastale B2, viene stabilita nella misura del 21%, determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l’attività come da rapporto proporzionale calcolato ai sensi del D.M. n. 200 del 2012, art. 5, comma 3, dichiarato della Fondazione F.T. ed accertato dal Comune di San Marcello Piteglio;

– riconosce alla Fondazione F.T., per tutte le annualità ICI e IMU l’abbattimento dell’imposta al 50% per gli immobili inutilizzati, catastalmente identificati al foglio *****, mappale *****, sub 1 e 2;

ridetermina gli importi ICI/IMU dal 2000 al 2019, così come riportato in premessa;

B) la Fondazione F.T. si impegna ad effettuare, a chiusura della presente conciliazione, il pagamento della somma complessivamente determinata in Euro 324.458,00 per tutte le annualità ICI/IMU dal 2000 al 2019; detta somma verrà versata in rate mensili di vario importo, come meglio indicati nella tabella (…).

2) di comunicare agli Ill.mi Sig. Presidenti della sez. 2 della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, delle sez. 1 e 5 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze e della sez. Tributaria della Corte di Cassazione la presente conciliazione unitamente alla richiesta di dichiarazione della cessata materia della controversia per raggiunta conciliazione tra le parti. (…)”.

La società contribuente ha chiesto che la Corte dichiari cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, allegando il verbale di conciliazione.

Nulla ha rilevato il Comune.

Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla L. di conversione n. 176 del 2020, nonché del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, conv. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

CONSIDERANDO che la richiesta è fondata su un accordo tra le parti, deve qui applicarsi il principio enunciato dalla Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c., e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. sez. un. 8980 del 11/04/2018).

Le spese del processo sono compensate tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non nel caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere che, pur determinando la caducazione delle pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia delle sentenze impugnate in forza di intervenuto accordo tra le parti (Cass. Sez. U, n. 8980 del 2018).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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