Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4774 del 14/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24927/2015 R.G. proposto da:

Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratrice di Sestino Securitisation s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio dell’Avvocato Carsillo Teodoro, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Coopcostruttori s.c.a.r.l. in amministrazione straordinaria, MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., quale mandataria di Banca Antonveneta s.p.a. e di Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1912/2014 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 19/8/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/1/2022 dal cons. PAZZI Alberto.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 1730/2008, respingeva l’opposizione proposta da Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. per ottenere l’ammissione allo stato passivo di Coopcostruttori in a.s. del credito ipotecario (per Euro 250.298,33) vantato, in virtù di surroga nei diritti di Centrobanca derivanti dal contratto di mutuo da questa stipulato con l’impresa poi dichiarata insolvente, a seguito dell’escussione da parte dell’originaria creditrice della fideiussione rilasciatale a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice.

A sostegno della decisione il tribunale rilevava che la fideiussione era priva di data certa anteriore alla dichiarazione di insolvenza.

2. L’appello proposto contro la sentenza da MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., nella qualità di mandataria di Banca Antonveneta s.p.a., è stato rigettato dalla Corte d’appello di Bologna, la quale ha rilevato: che l’appellante non aveva impugnato la pronuncia di primo grado nella parte in cui il giudice aveva ritenuto che non valesse ad attribuire data certa alla garanzia il richiamo alla stessa contenuto nell’atto di riconoscimento del diritto di surroga; che, allo stesso modo, non assumeva rilievo a tal fine il fatto che Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. avesse onorato la fideiussione, peraltro a fronte di lettere di escussione anch’esse prive di data certa.

3. Per la cassazione della decisione di rigetto dell’appello, pubblicata in data 19 agosto 2014, ha proposto ricorso Italfondiario, quale procuratrice di Sestino Securitisation s.r.l. (cessionaria in blocco dei crediti per capitale e interessi della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in cui Banca Antonveneta si è fusa per incorporazione nel 2013, vantati dalla cedente alla data del 31 agosto 2014 verso debitori classificati a sofferenza), prospettando un unico motivo di doglianza.

Gli intimati Coopcostruttori in a.s., MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. e Monte dei Paschi di Siena s.p.a. non hanno svolto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1203 c.c., n. 3, artt. 1949 e 2704 c.c. e L.Fall., art. 49, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti: il credito azionato in via di surroga da parte del fideiussore che abbia soddisfatto l’obbligazione garantita deve essere apprezzato sotto il profilo della certezza della sua data rispetto al momento della genesi di quest’ultima obbligazione, in quanto la successione nella titolarità del credito di un soggetto diverso da quello originario non è idonea a mutarne la datazione ex art. 2704 c.c., che rimane quella iniziale.

La Corte di merito, riferendo la mancanza di data certa alla fideiussione anziché al rapporto garantito, avrebbe violato l’art. 2704 c.c. e L.Fall., art. 45, letti in combinato disposto con l’art. 1203 c.c., n. 3, e art. 1949 c.c..

5. Il motivo è fondato.

La decisione impugnata registra (a pag. 2) che il credito in contestazione era stato vantato in sede di insinuazione in virtù di una fideiussione rilasciata da Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. in favore di Centrobanca s.p.a. a garanzia dell’adempimento, da parte di Coopcostruttori in bonis, “delle obbligazioni dalla stessa assunte con il contratto di finanziamento ipotecario stipulato con atto 19.9.1995 a ministero notaio B. di Argenta”, fideiussione “onorata il 12.10.2004 con il versamento, da parte della Banca Antoniana Popolare Veneta, a favore di Centrobanca, della somma di Euro 250.298,33 (comprensiva di interessi) a cui era seguita la dichiarazione di Centrobanca in data 3.12.2004, annotata presso l’Ufficio Provinciale di Ravenna ai sensi dell’art. 2843, di autorizzazione del fideiussore a surrogarsi nelle garanzie ipotecarie che assistevano il finanziamento”.

Tanto il tribunale, quanto la Corte d’appello hanno focalizzato la propria attenzione sul fatto che la garanzia rilasciata dal creditore istante a Centrobanca fosse priva di data certa anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza di Coopcostruttori.

Ora, il fideiussore che paga il credito vantato dal creditore ipotecario del fallito si surroga ex lege nel diritto di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1949 c.c..

Il pagamento così effettuato in favore del creditore ipotecario, stante l’effetto legale ed automatico della surrogazione, lascia immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio, trattandosi di una vicenda concernente esclusivamente la posizione attiva del creditore originario, al quale si sostituisce il solvens, ed è pertanto a tale rapporto che occorre avere riguardo al fine di stabilire se la relativa documentazione probatoria abbia data certa opponibile ai creditori.

Ove risulti provato che il credito ipotecario del surrogante è sorto in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale, è sufficiente che il surrogato dimostri di essere subentrato nella sua titolarità e di aver provveduto all’annotazione prescritta dall’art. 2843 c.c., che, avendo efficacia costitutiva, è indispensabile per il subingresso nella causa di prelazione e perché questa possa essere efficace nei confronti degli altri creditori (si vedano, per tutte, Cass. 3173/2008, Cass. 17644/2007, Cass. 18188/2004, Cass. 8983/1992).

Giova poi aggiungere che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – l’annotazione della surrogazione ex art. 2843 c.c. può avvenire anche in data posteriore al fallimento; la natura costitutiva di tale formalità, invero, non rende applicabile la L.Fall., art. 45, – pur nella disciplina anteriore a quella introdotta dal nuovo testo della L.Fall., art. 115, comma 2, poiché, come detto, il predetto pagamento, lasciando immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio, si limita a modificarne il profilo soggettivo e non configura un atto pregiudizievole per i creditori (Cass. 16669/2008).

La corte d’appello ha dunque erroneamente indirizzato la propria indagine alla verifica dell’anteriorità della data della fideiussione anziché a quella dell’originario rapporto obbligatorio (contratto di mutuo ipotecario a suo tempo stipulato fra Centrobanca e la società dichiarata insolvente) in cui il fideiussore era subentrato ex lege nel momento in cui aveva provveduto al pagamento (rapporto espressamente dedotto all’interno della domanda di ammissione al passivo, come registrato in esordio alla decisione impugnata).

Occorreva, inoltre, accertare se la surrogazione fosse stata annotata ex art. 2843 c.c., anche in data posteriore al fallimento.

6. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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