LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10049/2015 R.G. proposto da:
Equitalia Sud S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18, presso lo studio dell’avvocato Gioia Vaccari che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia;
– resistente –
e G.M.S., Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6119/29/14, depositata il 16 ottobre 2014, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. De Matteis Stanislao, che ha chiesto accogliersi il primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 6119/29/14, depositata il 16 ottobre 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.a., così confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo per crediti rinvenienti da quattro cartelle di pagamento rimaste insolute.
Il giudice del gravame ha ritenuto che dovesse trovare conferma la pronuncia della Commissione tributaria provinciale in ragione della tardività delle produzioni documentali che detto giudice già aveva posto a fondamento dell’accoglimento del ricorso e, così, in difetto di prova della rituale notifica delle cartelle esattoriali presupposte dall’atto impugnato.
2. – Equitalia Sud S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; mentre l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita, al fine di partecipare alla discussione del ricorso, G.M.S., ed il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, non hanno svolto attività difensiva.
Fissato all’udienza pubblica del 6 ottobre 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 105 del 2021, art. 7, conv. in L. n. 126 del 2021, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, assumendo, in sintesi, che, – sia pur correttamente rilevata la tardiva costituzione nel primo grado di giudizio, e ciò non di meno, – il giudice del gravame, secondo la stessa consolidata giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto ritenere ammissibile la produzione documentale operata da essa esponente e, sulla base della stessa, – che dava conto della rituale notifica delle tre cartelle esattoriali afferenti a crediti di natura tributaria, – decidere sulla lite contestata, senza potersi, con ciò, trincerare dietro l’inammissibilità rilevata dal primo giudice.
Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, sull’assunto che, nella fattispecie, le spese del secondo grado del giudizio erano state poste a carico di essa esponente in difetto di costituzione in giudizio di controparte.
2. – Il primo motivo, – dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo, – è fondato, e va accolto.
3. – In diverse occasioni, – ed anche con riferimento alla posizione della parte contumace nel primo grado del giudizio (v., ex plurimis, Cass., 16 novembre 2018, n. 29568), – la Corte ha rimarcato che:
– alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall’art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima), deve farsi esclusiva applicazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011, n. 18907);
– le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 345 c.p.c., anche quando non sussista, pertanto, l’impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 30 giugno 2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776););
– l’irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in forza del disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2 (Cass., 19 dicembre 2017, n. 30537);
– i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661).
4. – La gravata pronuncia, – che non si è attenuta ai principi di diritto sopra esposti, – va pertanto cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia tenendo conto della legittima produzione in appello della documentazione afferente alla notifica delle cartelle esattoriali in contestazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022