Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.482 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13713/2015 R.G. proposto da:

RISTOGEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. Andrea Amatucci, e con lo stesso elettivamente.

Domiciliato in Roma, Via Tortona n. 4, presso lo studio dell’Avv. Stefano Latella;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Gaetano Coduti, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via A. Gramsci n. 36, presso lo studio dell’Avv. Maurizio de Tilla;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 10365/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 1 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del (14 dicembri 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi;

Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vitiello Mauro, formulate ai sensi e con le modalità previste dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali chiede il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Nel maggio 2012 venne notificata alla Ristogel s.r.l., quale “società beneficiaria e responsabile in solido con la società scissa Complesso Polivalente Rossana s.r.l.”, cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, causalmente ascritta ad omesso versamento dell’IRAP (maggiorata di sanzioni ed interessi) relativa al periodo d’imposto 2008, annualità antecedente alla scissione, avvenuta nel settembre 2009.

2. L’impugnativa giurisdizionale della società Ristogel s.r.l. venne parzialmente accolta dal giudice di prime cure, il quale escluse la responsabilità solidale per il debito tributario maturato in capo alla pregressa società, dichiarando invece dovuta la somma (e, pertanto, corretta la pretesa azionata) imputata alle sanzioni, entro i limiti del valore effettivo del patrimonio netto corrisposto all’esito della scissione parziale.

3. Adita con appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato in toto la domanda del contribuente, affermando che la società beneficiaria della scissione, quantunque parziale, è tenuta in solido al pagamento del debito tributario della società scissa anteriore alla scissione.

4. Ricorre per cassazione la Ristogel s.r.l., articolando due motivi; resistono, con distinti controricorsi, l’ente impositore, Agenzia delle Entrate, e l’agente della riscossione, Equitalia Sud S.p.a..

5. Fissato per l’udienza pubblica del 12 ottobre 2021, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale.

6. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate; successivamente, la controricorrente Equitalia Sud S.p.A. ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 30, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il motivo reca due distinte censure, dacché l’impugnante:

– per un verso, lamenta l’inosservanza del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la C.T.R. posto a fondamento della decisione l’art. 2504-octies c.c., norma non invocata dall’appellante Agenzia delle Entrate;

– d’altro canto, assume che nella ipotesi di scissione parziale (non contemplata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, regolante il solo caso di scissione totale) non sussiste responsabilità solidale della società beneficiaria per i debiti tributari della società scissa riferita a periodi d’imposta ante scissione, ravvisandosi invece unicamente una responsabilità solidale per le sanzioni amministrative, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

7.1. La prima doglianza è inammissibile ed altresì infondata.

E’ inammissibile in quanto il ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza che informa il giudizio di legittimità, non ha riprodotto nel ricorso introduttivo il contenuto dell’atto di appello (né indicato la collocazione di esso nell’ambito del fascicolo processuale), restando per l’effetto a questa Corte preclusa in radice la possibilità di vagliare l’effettiva rispondenza del dictum reso alla domanda formulata.

E’ in ogni caso infondata, dacché, per il noto principio iura novit curia, l’individuazione della disposizione positiva da applicare alla vicenda controversa (peraltro, nel caso, erroneamente compiuta ma senza effetti inficianti sulla conformità a diritto della pronuncia, come meglio si chiarirà) è compito riservato all’organo giudicante (ed anzi intrinsecamente connotante la sua attività), in alcun modo limitato o condizionato dalla prospettazione delle parti litiganti.

7.2. L’ulteriore doglianza deve, per ragioni di connessione, essere scrutinata congiuntamente al secondo motivo, con cui – per asserita violazione degli artt. 2506-bis e 2506-quater c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – si deduce che la responsabilità solidale della beneficiaria di scissione parziale (circoscritta al valore del patrimonio netto attribuito) è di mero regresso, “nel senso che il creditore deve prioritariamente rivolgersi alla società cui l’elemento del passivo è stato attribuito nel progetto di scissione e, solo in questo caso, e quando non venga soddisfatto dalla società cui la passività è stata posta a carico, può successivamente rivolgersi alle altre società coinvolte nell’operazione”.

8. La complessiva contestazione così mossa è infondata.

Giova precisare che la scissione è un’operazione di carattere straordinario con cui una società, definita scissa, estinguendosi (scioglimento senza liquidazione) o rimanendo in vita, trasferisce ad una società preesistente o di nuova costituzione, definita beneficiaria, l’intero suo patrimonio o una parte di esso, attribuendo ai soci della scissa azioni o quote della beneficiaria in modo proporzionale ovvero non proporzionale rispetto alla percentuale di attribuzione sussistente presso la scissa (artt. 2506 – 2506-quater c.c.). In ipotesi di scissione parziale, la società scissa prosegue la propria attività conservando la titolarità di determinati rapporti attivi e passivi, sia pure con un patrimonio ridotto.

Nel regolare gli effetti della scissione, l’art. 2506-quater c.c., comma 3 (così formulato: “ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico”) introduce, in ordine ai debiti della società scissa anteriori alla scissione, un limite alla responsabilità patrimoniale delle società coinvolte, limite analogo a quanto previsto dall’art. 2506-bis c.c., comma 3, per il caso in cui la destinazione degli “elementi del passivo” alle società medesime non sia desumibile dal progetto di scissione.

8.1. Differenti sono i principi cui è informata la disciplina della medesima vicenda in ambito tributario.

Per gli obblighi tributari della società scissa, ascrivibili a periodi d’imposta anteriori alla data di efficacia della scissione, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, ai commi 12 e 13, sancisce infatti una responsabilità concorrente della società scissa e delle società beneficiarie: più precisamente, detta responsabilità, valevole “per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi ed ogni altro debito” afferente al rapporto tributario, ha natura dichiaratamente solidale e non contempla alcun limite quantitativo riconducibile al patrimonio assegnato con l’operazione straordinaria.

Si configura in tal guisa una responsabilità in senso proprio illimitata e solidale, consentanea ai principi di integralità e pariteticità che connotano in linea generale l’istituto della solidarietà (art. 1292 c.c.), sicché ciascuna delle società partecipi della operazione straordinaria può essere richiesta del pagamento dei debiti erariali della società scissa senza onere di preventivi avvisi, iniziative o adempimenti di altra natura da parte dell’Amministrazione finanziaria; sono in ogni caso fatte salve tanto l’esperibilità di azioni di regresso nei confronti dei coobbligati quanto la possibilità di contestare giudizialmente (ad esempio, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento) la pretesa impositiva, essendo a conoscenza della situazione debitoria della società scissa.

Identica regola è dettata, poi, in tema di sanzioni: il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, sancisce, infatti, che “nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto”.

Sono queste, in breve, le argomentazioni fondanti il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia, secondo cui in fattispecie di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’efficacia dell’operazione, rispondono, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione, come confermato, in via di esegesi sistematica, dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali (ex plurimis, Cass. 10/02/2021, n. 3233; Cass. 21/06/2019, n. 16710; Cass. 06/12/2018, n. 31591; Cass. 24/06/2015, n. 13060).

8.2. Risiede nell’illustrata natura illimitata il quid proprium, sotto il profilo fiscale, della responsabilità solidale discendente dalla scissione societaria parziale rispetto all’omologa responsabilità riguardante le obbligazioni civili derivanti dalla stessa operazione, il che esclude, per il principio di specialità, l’applicabilità alla fattispecie delle disposizioni stabilite dal codice civile.

La prevalenza della puntuale norma tributaria sul diverso principio desumibile dalla disciplina codicistica della scissione non determina poi alcuna violazione di ordine costituzionale, atteso che la maggior tutela accordata dall’ordinamento al “creditore-fisco” rispetto a tutti gli altri creditori della società scissa risponde ad un criterio di ragionevolezza ed adeguatezza della oggettiva diversità di fattispecie e, segnata mente, della peculiarità dell’obbligazione tributaria.

E’ quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 26 aprile 2018, n. 90, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale (prospettate in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.) del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 13, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2.

Nell’occasione, il giudice delle leggi ha osservato come non sia possibile “una piena equiparazione tra l’inadempimento delle obbligazioni civili e quello delle obbligazioni tributarie”: considerato che un’operazione straordinaria come la scissione “può incidere sensibilmente sulla posizione dei creditori della società e, nella fattispecie, dell’Amministrazione finanziaria”, è legittimo un differente trattamento riservato all’Erario rispetto ad altri creditori, anche sulla base della necessità di consentire un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, trovando infine la maggior tutela del fisco “rispondenza, da un lato, nella neutralità impositiva della scissione in quanto operazione puramente organizzativa e, dall’altro, nel diritto della società beneficiaria escussa per l’intero dall’A.F. di agire in regresso, nei confronti delle altre società coobbligate, per quanto pagato in eccedenza rispetto al limite di cui all’art. 2506-quater c.c.”.

9. Rigettato il ricorso, la ricorrente va condannata, secondo soccombenza, alla refusione in favore delle controricorrenti delle spese processuali, liquidate secondo tariffa come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente Ristogel s.r.l.. al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per l’Agenzia delle Entrate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e per Equitalia Sud S.p.A. in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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