Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4885 del 15/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24666-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E., G.C., G.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NAZARIO SAURO, 16, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FYRIGOS, che li rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1338/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di C.E., di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma, microzona 24, Esquilino, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata (Nexive spa).

Tutti i contribuenti si costituiscono con controricorso nel presente giudizio di legittimità.

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. O; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e art. 327 c.p.c., comma 1, ex art. 360 c.p.c., n. 4; col secondo motivo violazione art. 156 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, essendo stata la eventuale nullità sanata dalla costituzione in giudizio del contribuente.

2. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati, in relazione alla tardività dell’appello, stante la carenza di potere certificativo dell’Agente di posta privata quanto alla data di invio dell’atto di appello (Sez. Un. n. 299/2020).

2.1. La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

2.2. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

2.3. Tale controllo va però preceduto dalla preventiva verifica della tempestività dell’impugnazione. Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.).

2.4.S’impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020), ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.

3. Tale accertamento ha consentito di verificare la non tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il diverso profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 51, spettando l’onere della prova della tempestività della notifica a chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

3.1. Verificato il fascicolo di merito, è emerso che la sentenza della CTP di Roma era stata depositata il 5 settembre 2016, e che non risulta provata la tempestività dell’appello, posto che la data di invio della racc. del 09-3-2017 (data recapito Nexive spa, agenzia di posta privata priva di poteri certificativi secondo la citata sentenza SU n. 299/2020), e l’elenco timbrato del 6 marzo 2021 (da cui risulta, fra gli altri nomi dei destinatari, la Dott.ssa G.C. per C.E.), sono inidonei a dimostrare la tempestività dell’impugnazione. Peraltro l’appello, ricevuto in data 24 marzo 2017, risulta tardivo rispetto al termine ultimo di notifica (6 marzo 2017).

3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese vanno compensate, in ragione dell’applicazione di principi giurisprudenziali successivi rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

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