LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7057-2020 proposto da:
L.F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 25, presso lo studio dell’avvocato SILVIA FELICETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO TREGUA;
– ricorrente –
Contro
ENI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 26, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA PIERETTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1766/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LEO GIUSEPPINA.
RILEVATO
che:
1. la Corte di Appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 9.12.2019, ha respinto il gravame interposto da L.F.E., nei confronti di Eni S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 2479/2018, con la quale era stato respinto il ricorso del lavoratore diretto ad ottenere “l’accertamento dell’avvenuto demansionamento ed il risarcimento dei danni patiti, anche per mobbing, comprensivi di quello alla professionalità, di quello biologico, di quello morale, nonché di quello relativo alla mancata progressione in carriera”;
2. la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha ritenuto “corretta la conclusione del primo Giudice in ordine alla totale mancanza di qualsiasi allegazione in ordine alla quale individuare un supposto danno che, come è pacifico, non consegue automaticamente ad un demansionamento”, sottolineando che “peraltro, sul punto, è anche corretta l’ulteriore osservazione del Tribunale, secondo cui, nella narrazione, il L. sovrappone e confonde due fattispecie che in realtà sono distinte; da un lato il demansionamento (che, come si è visto, è risultato non provato, mentre, semmai, vi sono indizi rilevanti sul fatto che l’appellante fosse gravato di incarichi non esattamente ancillari); dall’altro, l’inattività forzata che, invece, è risultata proprio non esistente. Non è certo condivisibile, sul punto, l’affermazione dell’appellante, secondo cui il fatto stesso del licenziamento, poi rivelatosi illegittimo, determina un demansionamento”;
3. per la cassazione della sentenza L.F.E. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui l’Eni S.p.A. ha resistito con controricorso;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
5. con il primo motivo di ricorso, testualmente, si censura: “art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di motivazione per omessa valutazione di prove documentali decisive. p. 6”;
6. con il secondo motivo si deduce testualmente: “art. 360 c.p.c., n. 5 – vizio di motivazione – omesso esame di prove documentali e testimoniali oggetto di discussione e decisive – p. 10”;
7. con il terzo motivo, testualmente, si denunzia: “nullità della sentenza o del procedimento – art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. – vizio di omessa pronuncia – p. 17”;
8. con il quarto mezzo di impugnazione, testualmente, si deduce: “art. 360 c.p.c., n. 4, nullità processuale della sentenza per contraddittorietà manifesta ed insanabile della motivazione”;
9. I primi due motivi – da trattare congiuntamente per ragioni di connessione – sono inammissibili, poiché si censura la valutazione delle prove effettuata dalla Corte di Appello. In ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente deduca, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una differente valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (cfr., ex multis, Cass. nn. 17611/2018; 13054/2014; 6023/2009). Pertanto, la contestazione, peraltro generica, sulla pretesa errata valutazione, da parte dei giudici di seconda istanza, delle risultanze istruttorie si risolve in una inammissibile richiesta di riesame di elementi di fatto e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. nn. 24958/2016; 4056/2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronunzia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014);
10. inoltre, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, “in caso di doppia conforme, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili” (così testualmente – e tra le molte -, Cass., Sez. VI, n. 26097/2014); pertanto, in tali ipotesi, “il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4)”; e tale disposizione, inserita dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, è applicabile al caso di specie, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo (che stabilisce che le norme in esso contenute si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), essendo stato introdotto il gravame con atto in data 10.2.2020, notificato, come riferito in narrativa, in data 11.2.2020;
11. il terzo motivo non è fondato, poiché non si configura alcuna lesione dell’art. 112 c.p.c., essendo implicito nel rigetto della domanda di accertamento della illegittima condotta della parte datoriale, anche il rigetto della domanda di danno asseritamente scaturito da quella condotta (riguardo alla nullità della sentenza per omessa pronunzia, v. Cass., SS.UU. n. 8053/2014; cfr., altresì, tra le molte, Cass. n. 2220/2019);
12. il quarto motivo è inammissibile; al proposito, valgano le considerazioni svolte in ordine ai primi tre motivi;
13. per tutto quanto innanzi osservato, il ricorso va rigettato;
14. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
15. avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono l’presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, secondo quanto specificato in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022