Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4994 del 15/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11263/2021 proposto da:

H.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Romina Cristina D’Agostini, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., quale madre dei minori H.S., H.A., e Ha.An., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristina Perozzi, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 15/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

RILEVATO

CHE:

1. Su ricorso del Pubblico Ministero minorile, veniva aperto dinanzi al Tribunale dei minorenni delle Marche procedimento ex artt. 333-336 c.c. nei confronti di H.E.. Con decreto del 27-5-2016 confermato in sede di reclamo dalla Corte d’appello di Ancona, il tribunale sospendeva la responsabilità genitoriale di H. sui figli minori A., An. e H.S., nati rispettivamente il *****, il ***** e il ***** e affidava questi ultimi al servizio sociale del Comune di ***** e al consultorio competente per territorio, con collocazione presso una struttura di pronta accoglienza unitamente alla madre Ha.Au..

2. Nell’ambito del medesimo procedimento, con decreto cron. 301 pronunciato in data 11 Dicembre 2019, il Tribunale per i Minorenni delle Marche così disponeva: “il Servizio affidatario dia esecuzione al progetto di sgancio dalla comunità di madre e minori di cui alla relazione del *****, depositata in data 2/12/19; il coaffido dei minori al SS del Comune di ***** affinché detti servizi predispongano ogni intervento utile a tutela delle minori e proseguano nelle attività di sostegno e monitoraggio al nucleo nonché all’organizzazione degli incontri protetti secondo le modalità che riterranno più opportune in collaborazione con il SS di *****. che il sig. H.E. possa incontrare i figli solo in modalità protetta secondo i tempi e le modalità definite dai due servizi affidatari; nei confronti del sig. H.E. il divieto di avvicinamento alla sig.ra Ha.Au. e ai minori H.A., Ha.An. e H.S. nonché ai luoghi frequentati dai minori e dalla madre degli stessi; che il servizio affidatario relazioni sull’andamento della situazione ogni due mesi sull’attuazione del progetto di sgancio e sull’andamento della situazione, ed anche prima se necessario”.

3. H.E. proponeva reclamo avverso il citato decreto.

Per quanto ancora di interesse, il reclamante svolgeva un motivo di reclamo col quale riproponeva la domanda, non esaminata dal tribunale, di reintegra della sua responsabilità genitoriale; eccepiva, inoltre, la nullità dell’intero procedimento per omessa nomina del curatore speciale ai tre minori.

4. Con decreto n. 470/2020, pubblicato il 15-10-2020, la Corte di appello di Ancona – Sezione Minori – ha dichiarato inammissibili sia il motivo sia l’eccezione, rilevando che il provvedimento impugnato, che si inseriva in quello pendente dal 2016, aveva ad oggetto unicamente statuizioni non definitive, posto che sull’istanza di reintegra il primo giudice aveva ritenuto necessari “ulteriori approfondimenti istruttori”, riservando all’esito ogni altro provvedimento.

4. Avverso questo decreto H.E. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona, rimasto intimato, e di Ha.Ci.Au., che resiste con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RITENUTO

CHE:

1. I motivi di ricorso sono così rubricati:” i) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 739 c.p.c. e degli artt. 2,3 e 24 Cost. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – Erronea dichiarazione di inammissibilità del reclamo; ii) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 330,333,336 e 336 bis c.c. e nullità del provvedimento gravato e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Omessa nomina di un curatore speciale ai minori ex art. 78 c.c.”.

1.1. Con il primo mezzo il ricorrente censura la declaratoria di inammissibilità del motivo di reclamo concernente la richiesta di reintegra della sua responsabilità genitoriale e la revoca del relativo provvedimento di sospensione, emesso nel maggio 2016. Deduce che erroneamente la corte di merito ha ritenuto di non poter pronunciare a riguardo, in ragione della natura non definitiva del decreto del tribunale, che si era riservato di compiere approfondimenti istruttori sul punto, dato che, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama, i provvedimenti de potestate ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus e incidono su diritti fondamentali e costituzionalmente tutelati, salva dunque la loro revocabilità o modificabilità per sopravvenienza di fatti nuovi, nella specie intervenuti, perché era stato ampiamente dimostrato che egli non è un alcoolista e non ha commesso reati ai danni della moglie e dei figli.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente ripropone l’eccezione di nullità del decreto impugnato e dell’intero procedimento ex art. 330,333 c.p.c. e art. 336 c.p.c. e ss. svoltosi avanti il Tribunale per i Minorenni, per non essere stato nominato un curatore speciale dei minori ex art. 78 c.p.c. e un loro difensore, sussistendo un conflitto di interessi verso entrambi i genitori.

2. La controricorrente ha sollevato numerose eccezioni di inammissibilità del ricorso.

2.1. Quella attinente al suo difetto di specificità va respinta in via pregiudiziale, in quanto l’atto – che riporta l’esposizione sommaria dei fatti di causa e muove critiche pienamente correlate al decisum, comprensibili e chiare nei riferimenti alle norme di cui denuncia la violazione – risponde ai requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6.

3. Il rigetto delle ulteriori eccezioni di inammissibilità, che si sostanziano nell’illustrazione di tesi difensive contrapposte a quelle del ricorrente, consegue invece all’accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, che sono fondati per le ragioni che di seguito si espongono.

4. Quanto al primo mezzo di censura, va premesso che costituisce principio ormai consolidato che i provvedimenti cd. de potestate, in quanto incidenti su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, rivestono carattere decisorio, sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, e sono pertanto impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr., tra le tante, da ultimo Cass. Sez. U. 32359/2018; Cass.1668/2020).

4.1. Si tratta tuttavia, di provvedimenti, che proprio perché aventi efficacia di giudicato rebus sic stantibus, possono essere revocati in ogni momento dal giudice del procedimento, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 332 c.p.c. e art. 333 c.p.c., u.c..

4.2. Il genitore che, come nel presente caso, non abbia proposto immediato reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c. contro il decreto del tribunale limitativo o ablativo della sua responsabilità, ma avanzi a distanza di tempo domanda di revoca (o di modifica) di detto provvedimento per il sopravvenuto venir meno dei presupposti di fatto che lo giustificavano, richiede dunque, a tutti gli effetti, una nuova pronuncia decisoria de potestate, che il tribunale competente è tenuto ad emettere con un nuovo decreto (col quale può, ovviamente, accogliere, rigettare o anche dichiarare inammissibile la richiesta per assenza di mutamenti della situazione di fatto), che è anch’esso reclamabile dinanzi alla corte d’appello e, in caso di rigetto in tutto o in parte del reclamo, impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

4.3. Come già affermato da questa Corte in fattispecie analoga alla presente (Cass. n. 23633/2016), il giudice del procedimento non può invece rinviare l’esame della predetta domanda (volta alla rimozione di un provvedimento che, in quanto atto ad incidere stabilmente sull’esercizio della responsabilità genitoriale, non può essere mantenuto in assenza di condotte pregiudizievoli del genitore) a suo piacimento e sine die, ovvero – secondo quanto erroneamente ritenuto possibile dal Tribunale dei minori delle Marche – all’esito di “approfondimenti istruttori” dichiarati in astratto necessari ma in concreto non indicati e non disposti, limitandosi a dettare nel contempo, con un decreto non prevedente alcun rinvio di udienza, e dunque definitivo e non interlocutorio, disposizioni “provvisorie” che presuppongono il permanere della misura già in essere; egli è infatti tenuto a decidere sulla stessa, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

4.4 La corte del merito, nel dichiarare inammissibile il motivo di reclamo che devolveva alla sua cognizione la richiesta avanzata da H., di ripristino della propria responsabilità genitoriale, è dunque incorsa nel medesimo vizio, di omessa pronuncia, nel quale era incorso il primo giudice.

5. Quanto al secondo mezzo di censura, è sufficiente rilevare che, secondo il più recente orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e intende qui ribadire, nei giudizi aventi ad oggetto l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, anche se riguardanti uno solo dei genitori, l’art. 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla L. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3 richiede sempre, ex art. 78 c.p.c., la nomina di un curatore speciale del minore, parte in senso formale del procedimento, ove non gli sia stato nominato un tutore provvisorio, in ragione della prioritaria esigenza di sua protezione, non potendo questi essere rappresentato dall’altro genitore, con il quale comunque sussiste un conflitto d’interessi (cfr., per un’approfondita disamina della tematica in questione, Cass. 38719/2021 e Cass. 40490/2021).

5.1. Ne consegue che qualora non si sia provveduto a tale nomina (come accaduto nel caso di specie, atteso che A., An. e H.S. risultano rappresentati dalla madre), il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1 con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all’integrazione del contraddittorio (Cass. 5256/2018 e successive conformi; da ultimo Cass. 38719/2021, Cass. 40490/2021, già citate, e Cass. 8627/2021).

6. In conclusione, il decreto impugnato deve essere cassato e, ricorrendo l’ipotesi disciplinata dall’art. 383 c.p.c., comma 3, il procedimento deve essere rinviato al Tribunale per i Minorenni delle Marche, in diversa composizione collegiale, perché, previa nomina di un curatore speciale dei minori e integrazione del contraddittorio nei loro confronti, decida sulla domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale proposta da H.E. e provveda anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale per i Minorenni delle Marche, in diversa composizione collegiale, che, integrato il contraddittorio nei confronti dei minori, esaminerà la domanda di H.E. e provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omessi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

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