LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11180/12 R.G., proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– Ricorrente –
contro
Capone Profumi s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Sergio Caianiello, con il quale è elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.to Nicola Bultrini in Roma, via Germanico n. 132, giusta procura a margine del controricorso per cassazione;
– Controricorrente –
avverso la sentenza n. 108/34/11 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 21 marzo 2011, non notificata.
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella nella camera di consiglio del 06/12/2021;
viste le conclusioni del sostituto procuratore generale, Fulvio Troncone, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8 bis, con. conv. con mod. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle entrate, Ufficio di Napoli *****, emetteva avviso di accertamento, ai fini Irpeg, per l’anno 2003, nei confronti della società Capone Profumi s.r.l. l’avviso di accertamento n. ***** per Irpeg ed Irap per l’anno 2002.
2. La società contribuente impugnò l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che, con sentenza n. 218/23/2009, rigettò integralmente il ricorso della società.
3. Proposto appello avverso tale sentenza da parte della società contribuente, che veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania che, con sentenza n. 108/34/11, annullò l’avviso di accertamento impugnato.
4. L’Agenzia delle entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e artt. 2709,2727 e 2730 c.c.) ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e l’insufficiente motivazione con riguardo alla prova indiziaria scaturente dalla documentazione extracontabile rinvenuta nei fi/es acquisiti alla verifica.
5. La società contribuente ha resistito con controricorso.
6. Successivamente, col sopravvenire del D.L. 22 ottobre 2018, n. 119, come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, la società Capone Profumi ha richiesto a questa Corte la sospensione del giudizio sino al 31 dicembre 2020 e successivamente ha presentato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 118 del 2019, art. 6, commi 8 e 10.
7. Con ordinanza del 17/1/2019, questa Corte ha sospeso il giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.
8. L’Avvocatura dello Stato, con memoria telematica del 10/11/2021, ha dato della avvenuta definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del D.L. cit., in relazione all’avviso di accertamento n. SDC *****, ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La società contribuente, Capone Profumi s.r.l. ha formulato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, allegando la relativa documentazione (cfr. istanza di sospensione del giudizio con nota di deposito di documenti del 18 dicembre 2018, e successiva nota di deposito del 31 maggio 2019 della domanda di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 e modello F24 di pagamento della prima rata).
2. La documentazione depositata dalla parte contribuente comprova l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 8, 9, 10 convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018.
3. L’Avvocatura dello Stato, con memoria telematica del 10/11/2021, ha dato atto della regolare definizione agevolata, aderendo, nel contempo, alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
4. Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022