LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25398 del ruolo generale dell’anno 2014 proposto da:
S.L., S.M., S.B., S.F., S.P.L. e S.A.L., in proprio e quali eredi di S.M.L., rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Salvatore Salaris, elettivamente domiciliati in Roma, via Sistina, n. 42, presso lo studio dell’Avv. Michele Venturiello;
– ricorrenti –
contro
Equitalia Centro s.p.a., già Equitalia Sardegna s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti Maurizio Ometti e Giuseppe Parente, elettivamente domiciliati in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161, presso lo studio dell’Avv. Sante Ricci;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 118/8/2014, depositata in data 17 marzo 2014;
udita la relazione nella pubblica udienza del 13 gennaio 2022 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. L.G., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per i ricorrenti l’Avv. Michele Venturiello.
FATTI DI CAUSA
Dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata nonché dagli atti difensivi delle parti si evince che: Equitalia Sardegna s.p.a. aveva notificato a S.L., S.M., S.B., S.F., S.P.L. e S.A.L., quali eredi di S.M.L., una intimazione di pagamento successiva alla notifica di una cartella di pagamento per omesso versamento, da parte del de cuius, di Irap e Iva per l’anno 2000; avverso l’intimazione di pagamento e la prodromica cartella di pagamento gli eredi avevano proposto ricorso, sostenendo la nullità delle notifiche; si era costituita Equitalia Sardegna s.p.a. eccependo che la notifica era stata regolarmente eseguita agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del de cuius; la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado gli eredi avevano proposto appello.
La Commissione tributaria regionale della Sardegna ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: il primo atto era stato notificato agli eredi del contribuente, deceduto in data 3 giugno 2004, collettivamente ed impersonalmente; la notifica era regolare, in quanto il ruolo per l’anno di imposta 2000 era stato formato il 14 aprile 2005, quindi in data anteriore alla successione, sicché, al momento della formazione del ruolo l’Agenzia delle entrate non era a conoscenza del domicilio degli eredi, con la conseguenza che, correttamente, era stata effettuata la notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65.
Gli eredi hanno quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo, cui ha resistito Equitalia Centro s.p.a., già Equitalia Sardegna s.p.a., depositando controricorso, illustrato con successiva memoria.
A seguito della trattazione della causa ai sensi dell’art. 375, c.p.c., la sezione sesta civile di questa Corte, con ordinanza del 6 dicembre 2016, ha disposto la trattazione alla pubblica udienza presso questa sezione.
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. L.G. ha depositato le proprie osservazioni scritte con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, per avere erroneamente ritenuto che, ai fini della valutazione della tempestività della comunicazione degli eredi del loro domicilio fiscale, dovesse farsi riferimento alla data di iscrizione a ruolo della pretesa, piuttosto che a quella della notifica della cartella di pagamento.
Il motivo è fondato.
Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
Il citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, in particolare, prevede che la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, mentre l’iscrizione a ruolo avviene nei confronti del de cuius, in quanto debitore di imposta ed allo stesso devono essere intestati i successivi atti con i quali viene fatta valere la pretesa, il momento con rifermento al quale occorre accertare se gli eredi abbiano o meno provveduto alla comunicazione del loro domicilio fiscale è strettamente legato al tempo della notifica dell’atto impositivo, come si evince dalla circostanza che il comma 4, cit., fa riferimento, letteralmente, alla notifica degli atti intestati al dante causa, e dal fatto che l’efficacia della stessa va esaminata tenendo conto che non rileva la comunicazione che sia stata effettuata meno di trenta giorni prima della suddetta notifica.
Non correttamente, dunque, il giudice del gravame ha ritenuto che occorresse fare riferimento, invece, al momento dell’iscrizione a ruolo che, invero, è atto interno all’amministrazione finanziaria e non rileva, pertanto, ai fini della questione in esame.
Questa Corte, inoltre, ritiene, come evidenziato dalla parte ricorrente in memoria, di non potere fare applicazione del principio di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, e di pronunciare in ordine alla questione della valenza della dichiarazione di successione ai fini dell’assolvimento dell’onere di comunicazione di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65. Nel ribadire che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la dichiarazione di successione non ha il valore della comunicazione di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, (Cass. civ., 11 giugno 2008, n. 15417; Cass. civ., 17 luglio 2013, n. 17430), va tuttavia evidenziato che la pronuncia del giudice del gravame ha posto l’attenzione sulla rilevanza del momento in cui era avvenuta l’iscrizione a ruolo e, considerato che la dichiarazione di successione era intervenuta successivamente, ha ritenuto che correttamente la notifica della cartella di pagamento era avvenuta agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del de cuius.
In tal modo, proprio la ragione della decisione si è basata sulla considerazione dell’astratta valenza della dichiarazione di successione ai fini dell’assolvimento dell’onere di comunicazione di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, tanto che è su tale presupposto che il giudice del gravame ha ritenuto di dovere esaminare la questione se la stessa fosse stata eseguita prima o dopo l’iscrizione a ruolo.
Questo passaggio della decisione, di per sé sfavorevole alla controricorrente, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica contestazione in questa sede con ricorso incidentale, mentre nessuna ragione di censura è stata proposta.
Ne’ può trovare applicazione il principio espresso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., pur non determinando il venir meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione finanziaria (Cass. civ., 12 luglio 2013, n. 17251; Cass. civ., 12 luglio 2017, n. 17198; Cass. civ., 17 gennaio 2019., n. 1156).
Invero, nella presente causa, i ricorrenti hanno impugnato, a seguito della notifica dell’avviso di pagamento, la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento, sicché, in relazione a tale atto prodromico, non può ragionarsi in termini di tempestiva proposizione del ricorso avente effetti di sanatoria della nullità della notifica.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario.
Ai fini delle spese, sussistono giusti motivi per la compensazione di quelle relative ai giudizi di merito, mentre la controricorrente è tenuta al pagamento in favore della ricorrente di quelle relative al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza censurata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario.
Compensa le spese di lite dei giudizi di merito, condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 5.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022