Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5037 del 16/02/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26849-2019 proposto da:

PUNTA MOLINO ALBERGHI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORTORA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati FABRIZIO AMATUCCI, ANDREA AMATUCCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1922/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

Punta Molino Alberghi srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che ha respinto l’appello della società in contenzioso su impugnazione di avviso di accertamento di rendita catastale, col quale è stato rettificato il valore dichiarato a seguito di procedura DOCFA (per un albergo a Ischia, a seguito di variazione e ampliamento con diversa distribuzione degli spazi interni). La CTR, premesso che trattasi di ipotesi in cui l’attribuzione della rendita avviene per stima diretta senza necessità di previo sopralluogo, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto congruo il valore accertato. Ciò anche tenendo conto del valore dell’area e del costo di costruzione dei fabbricati – non potendosi ritenere proporzionato quello proposto dal contribuente relativo a immobili di edilizia agevolata, in base alla delibera del commissario straordinario Delib. n. 80 del 2006 del Comune di Ischia, non paragonabile ad albergo a cinque stelle con rifiniture ed impiantistica di livello superiore – e della tipologia dell’immobile, parametrato ad altra struttura alberghiera (Hotel Moresco), il cui valore a mq è stato accertato con sentenza passata in giudicato (Euro. 1418,70 mq, a fronte del valore determinato dall’Ufficio di Euro 1.700,00 mq, ma con prezzo a mq inferiore in relazione all’immobile di cui è causa).

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, D.L. n. 70 del 1988, art. 11; L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 241 del 1990, art. 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, non accertata dalla sentenza impugnata. La CTR non ha infatti tenuto conto della mancanza di motivazione e di valutazione tecnica e specifica del valore dell’immobile, accertato senza sopralluogo, a fronte della dichiarazione docfa della contribuente, contenendo la relazione tecnica allegata all’accertamento solo riferimenti a strutture comparabili, peraltro non indicate (richiama cass.12743/18; 8529/2019, 6633/19).

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30, R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 241 del 1990, art. 3,D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per errata valutazione giuridica da parte della CTR, in quanto, sebbene non fosse necessario il sopralluogo, tuttavia l’Ufficio avrebbe dovuto basare la stima su precise risultanze documentali in grado di descrivere le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento (richiama Cass. 22886/2006).

3. I motivi esaminabili congiuntamente sono fondati.

3.1.Va premesso che nelle controversie riguardanti la verifica dell’attendibilità del provvedimento di classamento, emesso dall’Amministrazione in rettifica di quello proposto dal contribuente, a mezzo della procedura DOCFA di cui al D.M. Finanze 19 aprile 1994, n. 701, a seguito di lavori di ristrutturazione di un immobile, l’onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della pretesa, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla stessa Amministrazione, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l’onere di dimostrare l’infondatezza della maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l’accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l’immobile. Ne consegue che il giudice del merito, dovendo verificare se la categoria e la classe attribuite all’immobile risultino adeguate secondo i dati presenti nella motivazione dell’atto, non può trarre tale prova positiva dall’insuccesso dell’onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell’assolvimento dell’onere della prova posto a carico dell’Ufficio (Cass. n. 15495 del 20/06/2013).

3.2. Costituisce altresì principio consolidato quello secondo cui in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso: quindi nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate (Cass. n. 31809/2018; n. 12389 del 21/05/2018; Cass. n. 12497 del 2016). L’obbligo di indicare a quale presupposto la riclassificazione sia dovuta, la palese incongruità rispetto a fabbricati similari, impone la specifica individuazione, in tale ultima ipotesi, di tali fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di classamento (Cass. n. 1277/2018; n. 31809/2018; n. 6065/2017; n. 12497/2016). Condizione che nella fattispecie in esame non può intendersi soddisfatta dal mero generico riferimento ai dati riportati nell’avviso di accertamento, e dal riferimento a un albergo (Hotel Moresco, per il quale la CTR afferma essere stato attribuito con sentenza passata in giudicato un valore comunque diverso da quello accertato, ancorché superiore a quello dichiarato dalla ricorrente nella DOCFA), atteso che la modifica della rendita catastale deve essere, come ribadito dalla giurisprudenza sopra richiamata, idoneamente giustificata.

3.3. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 2540 /2018; Cass. n. 26431/2017; 25037/2017).

3.4. La decisione adottata dai giudici regionali si pone in contrasto con i principi affermati da questa Corte, in quanto nell’ipotesi di attribuzione della rendita catastale – che abbia luogo a seguito della cd. procedura DOCFA ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come per l’immobile in questione, classificato nel gruppo catastale D) – la stima integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica: v. Cass. n. 17971/2018). La relazione tecnica allegata all’avviso di accertamento – che viene riportata in ricorso per il principio di autosufficienza – contiene invece solo riferimenti a strutture comparabili, “con diversa panoramicità o con panoramicità assimilabile a quella oggetto della presente stima”, senza riportarne i parametri catastali e senza indicare specificamente tali strutture. Ne’ l’eccezione sul punto dell’Ufficio (v. pag. 7 controricorso) è idonea a superare tale deduzione, limitandosi ad affermare che la relazione di stima riportava “tutti gli elementi tecnico economici presi a riferimento e l’valori agli stessi associati”.

3.5. Le censure vanno, pertanto, condivise, posto che il giudice di secondo grado non ha considerato che la stima dell’Ufficio era stata redatta senza indicare gli elementi comuni ad immobili similari non identificati (a parte l’Hotel Moresco, richiamato dalla CTR, di cui mancano i dati identificativi), sulla base di un generico criterio sintetico comparativo.

4. Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 e 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la CTR tenuto conto che in entrambi i gradi di giudizio la società aveva fornito copiosa documentazione volta a provare che il costo di costruzione da cui partire per la valutazione della rendita catastale era incontestabilmente quella indicata e contenuta nella delibera del commissario straordinario n. 80/06 del Comune di Ischia.

4.1. Questo motivo è inammissibile, avendo la CTR espressamente motivato sul costo di costruzione e sul valore dell’area, tenendo conto della indicata delibera, ritenuta non applicabile alla fattispecie, con congrua motivazione.

5. In conclusione vanno accolti il primo e secondo motivo del ricorso; dichiarato inammissibile il terzo; la sentenza va cassata in relazione aì motivi accolti, con rinvio alla CTR della Campania, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla CTR della Campania, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472