LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18296/13 R.G., proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– Ricorrente –
contro
BSG Kuhnke Solutions s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to Anna Soatto, dall’avv.to Giovanni Tagliavini e dall’avv.to Edivige Alvino, presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Roma, Via Polonia n. 7;
– Controricorrente –
avverso la sentenza n. 53/30/12 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 29/05/2012, non notificata.
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella nella camera di consiglio del 06/12/2021;
viste le conclusioni del sostituto procuratore generale, Fulvio Troncone, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8 bis, con. conv. con mod. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
FATTI DI CAUSA
1. A seguito di processo verbale di constatazione dell’11/10/2005, l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Padova 1, emetteva avviso di accertamento n. *****, ai fini Irpeg, Irap ed Iva per l’anno 2003, nei confronti della società BSG Kuhnke Solutions s.r.l..
2. La società contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova che, con sentenza n. 4/10/2010, accolse il ricorso della società sull’assorbente rilievo della mancata prova, per il cd. transfer pricing, del comportamento elusivo della società da parte dell’Ufficio.
3. L’Agenzia delle entrate propose appello avverso tale sentenza che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Veneto che, con sentenza 53/30/12 confermò integralmente la sentenza di prime cure.
4. L’Agenzia delle entrate ha impugnato in Cassazione tale sentenza di appello, affidandosi a due motivi di ricorso. La società contribuente ha resistito con controricorso.
5. Col sopravvenire del D.L. 22 ottobre 2018, n. 119, come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, con memoria ex art. 378 c.p.c. e contestuale nota di deposito di documenti, la società BSG Kuhnke Solutions s.r.l., ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo stata la lite definita ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6; all’uopo, ha allegato copia della quietanza di versamento degli importi dovuti per la definizione agevolata e copia della domanda di definizione agevolata presentata in data 28.05.2019.
6. Poiché l’Avvocatura generale dello Stato, udita all’udienza pubblica del 14 febbraio 2020, dichiarava di non aver avuto conoscenza dell’istanza di definizione agevolata e della documentazione ad essa allegata, questa Corte, con ordinanza resa all’udienza del 14/01/2021, applicando i principi di diritto desumibili in tesi generale da Sez. U., Sentenza n. 19980 del 23/09/2014, ha assegnato un termine alla società istante per la notificazione dell’elenco di nuovi documenti all’avvocatura erariale, rinviando la causa nuovo ruolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La società contribuente, ha formulato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136, allegando la relativa documentazione (cfr. istanza di estinzione del giudizio con nota di deposito di documenti copia quietanza versamento degli importi dovuti ex art. 6 D.L. cit. e copia della domanda di definizione agevolata ex art. 6 cit. – del 28 novembre 2019).
2. La documentazione depositata dalla parte contribuente comprova l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6, commi 8, 9, 10, del D.L. in parola (dell’art. 6, il comma 10 stabilisce che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020”).
3. Nella specie, entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 tale non potendosi ritenere l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria di estinzione, né risulta intervenuto diniego della definizione da parte dell’amministrazione finanziaria (il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, precisa che: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. Ai sensi del D.L. cit., art. 6, comma 13, “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”).
4. Pertanto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, tale comma 13 il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3.
5. D’altro canto, già all’udienza del 14 febbraio 2021, l’Agenzia delle entrate è stata resa edotta della istanza di definizione della lite e della documentazione attestante il condono.
6. Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo. Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022