Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5077 del 16/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. RG 76472021 sollevato dal Tribunale di Venezia con ordinanza n. RG 7214/2020, depositata il 2/03/2021;

nel procedimento proposto da:

L.T.P.M., da una parte, MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA DI ROVIGO dall’altra;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PEPE ALESSANDRO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolga il regolamento d’ufficio proposto dal Tribunale di Venezia, dichiarando la competenza quale giudice d’appello del Tribunale di Rovigo, con rimessione degli atti a quest’ultimo ufficio giudiziario.

PREMESSO che:

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 2 marzo 2021, ha richiesto d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., che questa Corte statuisca sulla questione di competenza relativa al giudizio d’appello proposto nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Rovigo n. 507/2019, che ha rigettato l’opposizione fatta valere avverso il provvedimento di revoca della patente di guida irrogato nei confronti di L.T.P.M..

CONSIDERATO

che:

Il regolamento d’ufficio è meritevole di accoglimento.

La questione di competenza sollevata dal Tribunale di Venezia attiene a se in appello valga il criterio del foro erariale di cui all’art. 25 c.p.c., oppure se la deroga prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 2, si estenda anche al giudizio di secondo grado.

Nel regime precedente al D.Lgs. n. 150 del 2011, le sezioni unite di questa Corte, facendo leva sulla prevalenza dell’indicazione normativa del giudice di prossimità, hanno affermato il principio per cui “ai fini della competenza territoriale relativa al procedimento d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative non si applica la regola del foro erariale, relativa alle controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato” (Cass., sez. un., n. 23285 del 2010). Come ha sottolineato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, il D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, si pongono il linea di continuità con la disciplina precedente, continuando ad individuare come competente il giudice di prossimità, ossia quello “del luogo in cui è commessa la violazione”. Non vi è quindi ragione per non dare continuità all’indirizzo delle sezioni unite, così come è stato già più volte affermato da questa Corte (v. Cass. n. 5249 del 2018 e Cass. n. 10677 del 2020, quest’ultima pronuncia proprio relativamente a un regolamento d’ufficio chiesto dal Tribunale di Venezia rispetto a una declaratoria di competenza proveniente dal Tribunale di Rovigo quale giudice di appello).

Va quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Rovigo davanti al quale vanno rimesse le parti.

Non vi è provvedimento sulle spese trattandosi di regolamento sollevato d’ufficio.

PQM

La Corte accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Rovigo, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022

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