Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.51 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6702/2020 proposto da: omettere le generalità

B.A., elettivamente domiciliata in Roma, in via degli Scipioni n. 265, presso lo studio dell’avvocato Gigliotti Teresa, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma;

Bu.Ch.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 09/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2021 dal Cons. rel., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

In data 3.7.19 il Pubblico Ministero ha chiesto l’apertura di un procedimento a tutela del minore Bu.Sh., nato il *****, da Bu.Ch. e B.A., a seguito di una relazione dei Servizi sociali che aveva riferito di una forte conflittualità della coppia, evidenziando la necessità che il Bu. intraprendesse un percorso di sostegno, e di una nota di servizio del Commissariato inerente a dichiarazioni della madre del bambino circa aggressioni fisiche e verbali subite dal padre di quest’ultimo, anche in sua presenza.

Successivamente, il *****, la B. si era recata presso l’ospedale ***** riferendo di aver subito altra aggressione dal compagno in presenza del minore.

Con decreto provvisorio ed urgente del 19.7.19, il Tribunale per i minorenni di Roma ha disposto il collocamento del minore in casa-famiglia con la madre, con visite paterne in forma protetta alla presenza di un osservatore della relazione, incaricando i Servizi sociali di effettuare un’indagine socio-ambientale, di avviare il padre al Serd e di far seguire ad entrambi un percorso di verifica delle competenze genitoriali.

Successivamente, il 31.7.19, era pervenuta una relazione che attestava che la signora B., insieme al bambino, dal 15 luglio si era recata presso i propri genitori a *****; la medesima, contattata dopo il decreto, aveva detto di non aver comunicato ai nonni del piccolo lo stato di rischio, ma di avere intenzione di farlo e di poter continuare a rimanere presso i genitori in quanto aveva avuto l’autorizzazione aziendale a lavorare da remoto (con l’obbligo di recarsi il lunedì a Roma).

B.A. proponeva reclamo avverso il suddetto decreto sostenendo: che lo stesso fosse stato emesso sulla base di un’erronea rappresentazione dei fatti (sull’accudimento materno); di essere stata erroneamente ritenuta un genitore fragile; che la misura adottata, disposta senza sentire le parti, era sproporzionata.

Con decreto del 9.1.2020, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il reclamo, osservando che: la documentazione medica, redatta a seguito dei vari accessi presso il pronto soccorso effettuata dalla reclamante non riguardava solo fatti successivi alla nascita del minore, ma risaliva al *****, per cui era stata smentita la ricostruzione dei genitori circa il turbamento degli equilibri di coppia a seguito dell’arrivo del figlio e della perdita del lavoro paterno; la ricostruzione delle aggressioni successive alla nascita del bambino, effettuate dalla medesima reclamante, attestava come le stesse erano avvenute alla presenza del minore. Pertanto, emergeva la preoccupante minimizzazione dei fatti da parte dei genitori riguardo all’equilibrio e alla serenità del minore; la madre era considerata non tutelante, per aver disatteso gli appuntamenti con il consultorio e con i Servizi sociali, con dipendenza dal compagno il quale non si era mai sottoposto ad un serio percorso di gestione della rabbia.

B.A. ricorre in cassazione con otto motivi. Non si sono costituite le parti intimate.

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per la sua contraddittorietà, per aver affermato, da un lato, che la madre del minore non sarebbe tutelante e, dall’altro, per aver confermato che la stessa provvedeva al sostentamento del piccolo, ragion per la quale non aveva potuto partire nell’immediato, rivolgendosi però ai Servizi sociali per tutelare il minore.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente valutato le relazioni dei Servizi sociali sulle capacità genitoriali e di accudimento del minore.

Il terzo motivo deduce l’omessa valutazione di fatti storici decisivi in ordine alla circostanza di aver osservato il provvedimento del Tribunale di collocamento del minore in casa-famiglia, insieme alla madre, come comunicatole dall’assistente sociale la quale le avrebbe anche detto, con altra mail del 22 luglio, di poter chiedere la modifica del suddetto provvedimento; al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di tali circostanze, anche perché non era stata ancora individuata la casa-famiglia, restando presso i genitori in provincia di ***** lontana dal padre del minore, ove ancora si trovava all’atto del ricorso.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 149 del 2001 e della L. n. 176 del 1991, nonché dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello disposto il collocamento del minore presso la casa-famiglia, insieme alla madre, anziché collocare in prima istanza il minore presso parenti entro il 4 grado, fatto su cui è stata omessa la motivazione, anche considerando che la questione non era così grave da legittimare la contestata misura.

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel protocollo d’intesa del 28.4.10 adottato dal Tribunale, ai sensi dell’art. 333 c.c., nonché degli artt. 112 c.p.c., art. 111 Cost., avendo la Corte d’appello provveduto con decreto urgente in mancanza di effettiva urgenza, a seguito dell’allontanamento della madre dal 15 luglio dalla residenza di ***** per recarsi presso i suoi genitori, con il consenso del padre, e rilevando peraltro che all’udienza del 10.12.19 le parti non erano state sentite.

Il sesto motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 112 c.p.c., per aver il giudice di secondo grado ritenuto che i certificati medici prodotti dalla stessa ricorrente riguardassero episodi di violenza perpetrati dal padre del minore alla presenza di quest’ultimo, mentre essi, invece, erano relativi a lesioni occorse in sinistri stradali, con conseguente risarcimento da parte della società assicuratrice; inoltre, la ricorrente lamenta che di tali certificati avrebbe avuto conoscenza solo in udienza.

Il settimo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per aver la Corte d’appello motivato in maniera contraddittoria ed illogica riguardo alle citate dichiarazioni della ricorrente circa gli episodi di violenza alla presenza del minore e alla “pericolosità e disfunzionalità” dell’ambiente familiare, considerando il testo della mail inviato dalla ricorrente all’AS il 16.8.19 nella quale si confermavano le condizioni di salute e benessere del minore, mail neppure citata nella motivazione della sentenza impugnata.

L’ottavo motivo deduce l’omessa valutazione di fatto storico decisivo, relativo alla circostanza che la ricorrente si trovasse in provincia di ***** in conformità delle istruzioni ricevute dall’Azienda sanitaria nel luglio 2019, e di aver comunicato sia di lavorare da remoto, con l’obbligo di recarsi a Roma una volta a settimana, sia la propria intenzione di trasferirsi presso i genitori, ove si trovava, per garantire al minore anche il loro sostegno.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo declina il vizio di contraddittorietà della motivazione, non configurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ratione temporis. Va comunque osservato che il provvedimento impugnato è chiaramente motivato, evidenziando la necessità di collocare il minore in una casa-famiglia all’unico fine di sottrarlo all’ambiente familiare nel quale si erano verificate varie aggressioni alla madre da parte del padre, anche alla presenza del bambino, come dichiarato dalla stessa ricorrente.

Il secondo motivo è inammissibile perché tende al riesame dei fatti in ordine alla valutazione delle capacità genitoriali della ricorrente, che la Corte territoriale ha fondato sulle relazioni dei Servizi sociali, sulle dichiarazioni della stessa B. e sulla documentazione acquisita. Il terzo motivo è inammissibile. La ricorrente si duole che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare il fatto decisivo, desumibile dalla documentazione prodotta, della sua permanenza presso la residenza dei genitori in *****, insieme al minore, su disposizione dell’assistente sociale, proprio al fine di ottemperare al provvedimento di primo grado che vietava al padre di incontrare il figlio se non mediante incontri protetti. Dalla motivazione del decreto impugnato si evince, invece, che la Corte di merito ha esaminato tale circostanza, tenendo conto altresì della volontà espressa dalla ricorrente di trasferirsi in altro immobile in Roma, ritenendo che la situazione prospettata non avesse riscontri certi e che richiedeva i dovuti approfondimenti nella fase istruttoria del giudizio di merito.

Il quarto e quinto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili poiché non colgono la ratio decidendi del decreto impugnato, in quanto emesso in via d’urgenza per l’immediata tutela del minore, avendo la Corte d’appello rilevato che i genitori sarebbero stati ascoltati nell’udienza di merito; peraltro, le difese degli stessi sono state compiutamente esaminate sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello. Quanto agli ascendenti, essi non risultano parte del procedimento.

Il sesto motivo è inammissibile perché genericamente diretto a ribaltare l’interpretazione della Corte d’appello sui documenti medici prodotti.

Il settimo motivo è inammissibile poiché parimenti diretto al riesame dei fatti e delle relative interpretazioni fornite dalla Corte di merito circa asserite contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato circa la condotta della ricorrente. Invero, come detto, premesso che la ricorrente non ha rispettato il provvedimento del Tribunale e in attesa di riscontri certi sulle dichiarazioni di quest’ultima, il giudice di secondo grado ha confermato il collocamento del minore presso la casa-famiglia.

L’ottavo motivo è inammissibile per argomentazioni non dissimili da quelle inerenti al precedente motivo quanto alla necessità di approfondire la questione dell’effettiva tutela del minore.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione delle parti intimate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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