Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.519 del 11/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27551/2015 proposto da:

Totalerg Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma V.le Parioli 160 presso lo studio dell’avvocato Vecchio Federico che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Latina Ambiente Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Della Scrofa 57, presso lo studio dell’avvocato De Persis Paolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Mignano Giacomo, Soscia Patrizia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2311/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacalone Giovanni, che ha chiesto l’inammissibilità

del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.La società Totalerg s.p.a. impugnava innanzi alla CTP di Latina gli inviti di pagamento della TIA relativi all’annualità 2006-2009, deducendo che, a seguito della presentazione della dichiarazione di variazione dalla superficie, corredata da tre planimetrie, la società Latina Ambiente, società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione coatta amministrativa, aveva emesso nota di credito, la quale era stata stornata dalla successiva fattura n. 38992/2009; eccepiva inoltre che aveva denunciato, successivamente alla predetta dichiarazione, un altro punto vendita, individuando le aree che, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del regolamento comunale, dovevano considerarsi produttive di rifiuti ed escludendo, invece, dal calcolo le aree della stazioni inidonee a produrre rifiuti, secondo la disposizione citata.

La società Latina Ambiente emetteva avviso di accertamento n. 54, relativo al conguaglio della fattura n. *****, notificato il 31.03.2010, con cui rideterminava in aumento l’importo dovuto a titolo di tributo.

La contribuente, deducendo che la società Latina Ambiente aveva sottoposto a tassazione anche le aree escluse ai sensi del cit. art. 11, impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Latina, che accoglieva il ricorso con sentenza appellata da entrambe le parti.

La CTR del Lazio, con sentenza n. 2311/39/2015, ritenuta la legittimità della Delib. comunale n. 44 del 2006, adottato oltre il termine del 29.04.2006 – in forza del disposto del D.Lgs. n. 152 del 1996, art. 238, comma 11 il quale prevede che fino all’emanazione del regolamento continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti respingeva entrambi i gravami per avere la società Latina Ambiente tassato anche le aree che, secondo gli artt. 10 e 11 del regolamento comunale, erano escluse dalla tassazione, sicché, in assenza di prova in ordine alla produttività di rifiuti di dette aree di pertinenza della Totalerg, la TIA doveva trovare applicazione solo con riferimento alla superficie denunciata pari a 313 mq.

In particolare, poi, i giudici regionali, nel richiamare l’art. 11 del regolamento comunale affermavano che “la sentenza impugnata andava censurata, in quanto la fattura n. ***** del 23.03.2011, richiamata nell’atto di invito impugnato, è originata dalla denuncia di variazione presentata dal L.R. della società contribuente”.

La società contribuente ricorre per cassazione svolgendo cinque motivi. La società Latina Ambiente S.p.A. si è costituita con controricorso. All’udienza del 5.11.2019, la ricorrente depositava la sentenza, n. 3169/40/2016, priva di attestazione del passaggio in giudicato, con la quale la CTR del Lazio revocava la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione.

Il P.G. concludeva chiedendo il rinvio a nuovo ruolo per consentire il contraddittorio tra le parti in ordine alla pronuncia prodotta; in subordine per l’accoglimento del ricorso.

La Corte chiedeva alla Cancelleria di accertare se avverso la sentenza n. 3169/40/2016 che ha revocato la pronuncia n. 2311/39/2015 (oggetto dell’odierno ricorso per cassazione) sopravvenuta alla proposizione dell’odierno ricorso, fosse stato proposto ricorso per cassazione.

La pubblica udienza del 3/11/2021 si teneva in camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7 conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, mentre il Procuratore Generale depositava conclusioni motivate scritte nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata dalla controricorrente in ordine alla carenza di legittimazione passiva, dopo che, con Delib. 3 dicembre 2013, il Comune di Latina ha deliberato di gestire direttamente la TIA relativamente agli anni 2006-2009.

La successione nel rapporto giuridico relativo alla gestione della tariffa TIA trova regolamentazione nel disposto dell’art. 111 c.p.c., il quale prevede che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, salva la facoltà del successore a titolo particolare di intervenire e di essere chiamato e la possibilità per l’alienante di essere estromesso sull’accordo delle parti.

3.Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si censura l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, in ordine all’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla Totalerg ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonché violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3; lamentando, sotto il primo profilo, l’omessa decisione in merito all’eccezione di giudicato esterno, avente ad oggetto l’intervenuto annullamento dell’atto prodromico all’invito al pagamento e, precisamente, dell’avviso di accertamento relativo alla medesima fattura n. ***** citata nell’atto opposto dall’odierna contribuente.

Eccezione che sarebbe stata sollevata nel giudizio di appello con il deposito – in data 12.03.2015 – della sentenza divenuta definitiva e che reca l’attestazione del passaggio in giudicato della CTR del Lazio in data 10.11.2015; sotto altro profilo si lamenta la violazione dei principi che regolano il giudicato esterno e che si condensano nel principio del ne bis in idem, in consonanza col principio di ragionevole durata del processo.

4.Con la terza censura si lamenta la violazione dell’art. 23 Cost. e della L. n. 152 del 2006.

Si argomenta che la Delib. comunale che ha istituito la TIA, in sostituzione del regime previgente TARSU, è stata approvata il 30.5.2006, mentre il D.Lgs. n. 22 del 1997 e quindi anche l’art. 49, erano stati abrogati il 29.4.2006 (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i in vigore dal 29.4.2006), sicché non poteva procedersi ad istituire il 30.5.2006, con decorrenza retroattiva dal 1 gennaio 2006, la tariffa prevista da un norma non più vigente.

Si lamenta, in particolare, che erroneamente la CTR ha concluso per la legittimità della Delib. n. 44, sul presupposto infondato che il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 pur abrogato, continuasse ad esplicare i suoi effetti anche oltre il termine semestrale per l’emanazione dell’apposito regolamento di cui al D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater.

5.Con la quarta censura, che prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del Regolamento Tariffa Gestione dei rifiuti urbani, nonché del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 ex art. 360 c.p.c., n. 3), la contribuente lamenta che la sentenza impugnata incentrata sul disposto dell’art. 11 del regolamento e della denuncia di variazione, aveva omesso di confrontare le aree escluse dalla produzione di rifiuti di cui alla dichiarazione di variazione presentata, ex art. 70 cit., dalla contribuente, con le aree che l’art. 11 del regolamento comunale esclude dalla tassazione.

6.Con l’ultimo mezzo, che deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5), si lamenta l’incoerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione oggetto di ricorso ed, in particolare, l’omesso esame della documentazione prodotta dalla contribuente (dc. nn. 2,3,4 depositati nel giudizio di merito) dalla quale emergevano con tutta evidenza le aree produttive di rifiuti e le relative planimetrie e, dunque, le zone che dovevano, ex art. 11 cit., essere tassate e quelle che, come previsto da detta disposizione, dovevano essere escluse dalla tassazione.

Si tratta, ad avviso della ricorrente, di un travisamento della prova che ha comportato una valutazione dei fatti contraddetta da specifici atti. 7. La sentenza impugnata con il ricorso per cassazione è stata revocata con la decisione CTR Lazio (sez. Latina) del 19 maggio 2016, avverso la quale non risulta proposto ricorso per cassazione (come da annotazione della cancelleria di codesta Corte in calce all’ordinanza interlocutoria, apposta in data 13 febbraio 2020).

Si deve, pertanto, dichiarare inammissibile il ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse ad impugnare, dovendosi confermare l’orientamento di codesta S.C., secondo cui la revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e, quindi, anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere, non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità; mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto (Cass. n. 9201 del 02/04/2021, S.U. n. 10553 del 28/04/2017).

Essendo quindi cessata la materia del contendere per l’intervenuta revoca della sentenza qui impugnata, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso consente la compensazione delle spese del giudizio e determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472