LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6771/2020 proposto da:
C.W.M.G., elett.te domic. presso l’avvocato Ronchi Marco, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Co.Ga.De.Lo.Ju.Ma., elett.te domic. in Roma, in via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell’avvocato Sassani Bruno Nicola, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Luiso Francesco P., con procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
Dipartimento di Giustizia Minorile – Autorità Centrali Convenzionali del Ministero di Giustizia -;
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze;
– intimati –
avverso il decreto n. 6148/2019 del TRIBUNALE PER I MINORENNI di FIRENZE, depositata il 18/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2021 dal cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
CHE:
Con decreto del 2019, il Tribunale per i minorenni di Firenze ha rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, il quale aveva chiesto di promuovere, nell’interesse della minore C.L.E.M.B., la procedura di cui alla Convenzione dell’Aia 25.10.80, a seguito della richiesta del Dipartimento di Giustizia minorile – Autorità centrali convenzionali del Ministero della Giustizia – designata quale autorità centrale prevista dalla suddetta Convenzione, sulla base di un’istanza d’urgenza presentata dal padre della minore, C.W.M.G., il ***** in *****, nell’immediatezza della morte della moglie, il quale deduceva la sottrazione della figlia, non rientrata dall’Italia.
Al riguardo, il Tribunale ha rilevato che: dalla documentazione acquisita e dalle informazioni assunte si desumeva che la minore, unitamente alla madre, aveva residenza in ***** – i genitori avevano divorziato nel ***** – ed era arrivata in Italia nell’agosto del 2018 con la madre ammalata, recandosi presso i genitori della stessa madre; è stato acquisito l’atto redatto dal collegio notarile di ***** il 23.6.18, nel quale era riportato il consenso dei genitori all’espatrio della figlia con rientro in ***** il 2.11.18 unitamente alla madre; in tale atto il padre consentiva che la figlia convivesse con la madre in Italia, deceduta poi l'*****; successivamente, la nonna materna era stata nominata tutrice della minore, seguita da uno psicologo il quale aveva evidenziato un livello cognitivo della minore medio-alto, e la sua necessità di un luogo affettivamente stabile; la stessa nonna aveva prodotto una sentenza del Tribunale della famiglia nel 2016 che, ritenuta provata la violenza familiare perpetrata dal padre della minore, aveva emesso un ordine di protezione nei confronti del medesimo, poi confermato da successiva sentenza; i Servizi sociali avevano relazionato sull’ottima integrazione sociale e scolastica della minore a *****, e sul diniego di quest’ultima di tornare in *****, pur essendo disponibile ad incontrare il padre; dopo la morte della nonna, la minore conviveva con una zia materna in un contesto familiare buono e attento alle esigenze della famiglia; era stata prodotta anche la sentenza emessa dal Tribunale peruviano che aveva archiviato la procedura promossa su denuncia della madre nei confronti del padre, per il rifiuto della stessa madre di confermare il contenuto della denunzia; la minore aveva dichiarato al Tribunale per i minorenni di trovarsi bene con la zia materna, di non ricordare nulla del ***** e di aver comunque paura del padre.
Su tali premesse, il Tribunale ha ritenuto che sussistesse il fondato rischio per la minore di essere esposta a pericoli, fisici e psichici, nel caso di rientro in *****, concretizzandosi la fattispecie di tutela di cui all’art. 13 della Convenzione dell’Aia, rilevando altresì che: la minore si era ben adattata nel contesto familiare italiano; i rapporti con il padre non era stretti, né significativi, considerato in particolare che al decesso della madre, lo stesso non si era recato immediatamente in Italia per assistere la figlia; la minore aveva rifiutato di rientrare in ***** con il padre; il rimpatrio potrebbe determinare una situazione intollerabile e dannosa per la minore.
C.W.M.G. ricorre in cassazione con unico motivo, declinato attraverso varie critiche.
Resiste Co.Ga.De.Lo.Ju.Ma. con controricorso tardivo al fine di ricevere l’avviso dell’eventuale udienza di discussione.
Non si sono costituite le altre parti intimate.
RITENUTO
CHE:
L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. b) Convenzione dell’Ala, degli artt. 29 e 30 Cost., e delle norme della Convenzione di New York del 1989, per aver il Tribunale per i minorenni ritenuto il fondato rischio per la minore di essere esposta, in caso di rimpatrio, ad una situazione intollerabile, caratterizzata da pericoli fisici e psichici, desunta da un’erronea ed inattendibile descrizione della figura del padre, indicato come violento ed aggressivo, pericoloso per l’equilibrata crescita della minore. In particolare, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui la suddetta pericolosità viene fatta derivare da una pretesa condanna penale che, però, non risulta emessa, essendo invece stata pronunciata archiviazione per le accuse della moglie, e nella parte in cui esso ha valorizzato gli atti di violenza comunque compiuti a danno della moglie (l’archiviazione era stata disposta per il ritiro della denuncia), essendo fatti molto anteriori all’avvio del regime di gestione condiviso della minore tra i coniugi separati, trattandosi in sostanza di un unico episodio che non aveva comunque coinvolto la bambina, successivamente al quale le parti hanno vissuto per anni protraendo la gestione condivisa della minore. Inoltre, il ricorrente, lamentando che il provvedimento impugnato abbia leso il diritto alla bigenitorialità costituzionalmente garantito, espone che dagli atti risulta smentito il debole rapporto tra il padre e la minore, lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto che il ritorno in ***** della figlia costituirebbe un pericolo per il suo sviluppo fisiopsichico, senza considerare che quest’ultima era cresciuta in *****, tanto che il viaggio in Italia era stato concepito come provvisorio. Infine, il ricorrente si duole della rilevanza attribuita alle dichiarazioni della minore circa il paventato rientro in ***** con il padre, la quale non avrebbe espresso tale dissenso, ma solo preferito incontrare il padre in Italia.
Il ricorso è inammissibile. Il C. si duole della violazione dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja, avendo la Corte territoriale illegittimamente escluso i presupposti dell’ordine di rientro della figlia minore in *****, quale luogo della sua residenza.
Occorre premettere che nei casi di prospettata sottrazione internazionale, le uniche condizioni ostative al rientro nel luogo di residenza abituale del minore, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), della Convenzione dell’Aja del 1980, sono il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici, oppure di trovarsi in una situazione comunque intollerabile; l’accertamento circa la ricorrenza di tali condizioni costituisce indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità (Cass., n. 4222/21). E’ altresì principio consolidato quello per cui, in terna di illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione de L’Aja 25 ottobre 1980, il giudizio sulla domanda di rimpatrio non investe il merito della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore, cosicché tale domanda può essere respinta, nel superiore interesse dello stesso, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli artt. 12, 13 e 20 della predetta Convenzione; tuttavia, nel valutare l’esistenza di tali circostanze, l’autorità giudiziaria può tener conto delle attitudini educative del genitore affidatario, in quanto l’inidoneità a garantire adeguate condizioni, anche materiali, di accudimento dei minori li espone a pericoli fisici o psichici (Cass., n. 20365/11; n. 16753/07).
Premesso ciò, effettuata una ricognizione del quadro giuridico sulla questione oggetto di causa, va osservato che le varie doglianze, declinate nella formulazione di un unico motivo, tendono al riesame dei fatti esaminati dal Tribunale in ordine all’insussistenza dei presupposti, di cui all’art. 13 della stessa Convenzione dell’Aja, del rientro della minore in ***** insieme al padre. Invero, il motivo è diretto a ribaltare l’interpretazione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado il quale ha rilevato che: la minore era giunta in Italia con la madre gravemente ammalata nell’agosto del 2018, recandosi pressi l’nonni materni, da tempo residenti in Italia; era stato acquisito l’atto di assenso all’espatrio redatto dal collegio notarile di ***** il 23.6.18 nel quale è riportato che i genitori consentivano all’espatrio della figlia in Italia, con rientro a ***** il 2.11.18, viaggio poi autorizzato; la madre della minore era deceduta in Italia l'*****; la nonna materna era stata nominata tutrice della minore dal giudice tutelare; la minore era iscritta alla prima elementare, per il grave lutto sofferto seguita da una psicologa dalla cui relazione era emerso un ottimo profilo cognitivo e di adattamento della bambina la quale necessitava di un luogo effettivamente stabile e sicuro per maturare e consolidare i presupposti di fiducia per lo sviluppo di un sé forte e coeso; era stata prodotta dalla difesa della nonna materna la sentenza emessa dal Tribunale peruviano, in data 18.3.16, che, pur avendo archiviato la denuncia della madre delle minore nei confronti del marito-ricorrente, aveva evidenziato l’aggressione fisica perpetrata da quest’ultimo alla presenza della bambina; quest’ultima frequentava proficuamente la scuola, viveva con i nonni e la zia materna in un c***** familiare buono ed attento alle sue esigenze, ed aveva dichiarato di non volere tornare in *****, pur avendo piacere di incontrare il padre in Italia, seppur precisando di avere ricordi che le impedivano di avere rapporti sereni con quest’ultimo.
Alla luce di tali rilievi, il Tribunale ha concluso che il rientro in ***** della minore costituirebbe un pericolo per il suo sviluppo fisiopsichico, considerata la sua piena integrazione ed adattamento nel contesto ambientale in Italia presso la zia materna (subentrata alla nonna dopo il suo decesso), con motivazione esaustiva incensurabile in questa sede.
La pronuncia impugnata risulta dunque emessa in conformità dei principi dettati dalla citata giurisprudenza di legittimità, nell’indubbia sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 della suddetta Convenzione, essendo emerso che il rientro in ***** potrebbe compromettere lo sviluppo fisio-psichico della minore, che sarebbe costretta a staccarsi dal contesto socio-familiare in cui si è ormai pienamente integrata, per tornare peraltro a convivere con il padre in un paese da cui manca da molti anni, come desumibile dalla stessa volontà manifestata dalla bambina. Quanto, infine, all’invocato diritto del ricorrente alla bigenitorialità, nel caso concreto esso non può che soccombere innanzi al superiore interesse del minore alla cui tutela è certo ispirato il predetto art. 13.
Nulla per le spese, in quanto il controricorso presentato dalla tutrice della minore è stato tardivamente notificato al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022