LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 414/2014 proposto da:
Accadiesse Spa, Vcm Viglianza Citta Di Milano Srl In Liquidazione in persona liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma Via G. B. Vico 22 presso lo studio dell’avvocato Procida Michele che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mileto Salvatore;
– ricorrenti –
contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, con domicilio eletto in Roma Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 92/2013 della COMM.TRIB.REG., LOMBARDIA, depositata il 07/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.
RILEVATO
che:
le società Accadiesse s.p.a. e V.C.M. Vigilanza Città di Milano s.r.l. in liquidazione impugnavano per cassazione, con sei motivi, la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 92/20/2013.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso.
CONSIDERATO
che:
con memoria depositata in data 26.3.2021 parte contribuente ha rappresentato di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 e che la stessa si è perfezionata;
la disposizione indicata prevede, al comma 1, che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi… escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1”.
La norma di legge dispone quindi, allo stesso art. 11, comma 10 che “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite… Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Avendo parte ricorrente depositato, in allegato alla memoria datata 17 marzo 2021, copie della domanda, tempestivamente presentata il 28 settembre 2017, di definizione agevolata della controversia nonché del versamento della intera somma il processo deve essere dichiarato estinto.
Le spese del giudizio vanno compensate.
visto l’art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022