Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5232 del 17/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34487-2019 proposto da:

TFM MARTONE LOGISTICA S.R.L., in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in *****, presso il sig.

P.P., rappresentata e difesa dall’avvocato WALTER TAMMETTA;

– ricorrente –

contro

ATLAS MARITIME S.A.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato ADRIANA NERI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6064/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata in data 11/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Latina ingiunse alla Atlas Maritime s.a.m. il pagamento, in favore della Tom Trans s.r.l., della somma di Euro 41.022,05.

Contro il decreto propose opposizione la società ingiunta e nel giudizio si costituì la Tom Trans s.r.l., chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale accolse in parte l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la Atlas Maritime s.a.m. al pagamento della minore somma di Euro 28.896,05, con il carico della metà delle spese di lite.

2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello la Tom Trans s.r.l. la quale nelle more del giudizio ha conferito la sua azienda alla s.r.l. T.F.M. Martone Logistica.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11 ottobre 2019, ha dichiarato l’appello improcedibile ai sensi dell’art. 348 c.p.c., sul rilievo che l’appellante non era comparso né alla prima udienza né a quella successivamente fissata, benché avesse ricevuto rituale comunicazione del rinvio.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso la T.F.M. Martone Logistica s.r.l. con atto affidato ad un solo motivo. Resiste la Atlas Maritime s.a.m. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la società ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 298 c.p.c., dell’art. 300c.p.c., comma 2, e dell’art. 304 c.p.c., sul rilievo che l’appello non avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile.

Osserva la parte ricorrente che dalla documentazione prodotta nel giudizio di appello risulterebbe che in data ***** la società Tom Trans è stata cancellata dal registro delle imprese; che il successivo 24 settembre tale evento interruttivo è stato notificato ai difensori di controparte e comunicato anche alla Corte d’appello di Roma. Ne consegue che dalla data della notifica il processo di appello doveva considerarsi ormai interrotto, considerando che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un evento interruttivo. La sentenza d’appello dovrebbe perciò essere considerata nulla.

1.1. Il ricorso è fondato.

Come correttamente è stato osservato dalla parte ricorrente, la cancellazione di una società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando perciò un evento interruttivo del processo pendente regolato dall’art. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (Sezioni Unite, sentenza 12 marzo 2013, n. 6070).

Risulta dagli atti di causa – ai quali questa Corte ha accesso in considerazione del vizio di natura processuale denunciato nel ricorso -che i fatti si sono svolti come indicato nel ricorso (e come, tra l’altro, riconosciuto anche nel controricorso): la società Tom Trans fu cancellata il ***** con contestuale conferimento dell’azienda alla s.r.l. T.F.M. Martone Logistica e tale evento fu notificato a mezzo PEC alla controparte in data ***** e in pari data comunicato anche alla Corte d’appello. E siccome l’udienza successiva era fissata per il 26 settembre 2019, la notifica è da considerare tempestiva.

Rileva il Collegio, quindi, che, poiché a norma dell’art. 300 c.p.c., commi 1 e 2, il sopraggiungere dell’evento interruttivo determina l’interruzione del processo dal momento in cui il difensore lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti, il processo era da considerare automaticamente interrotto dalla data della notificazione suindicata. Ne consegue che la Corte d’appello, alla quale la notizia era stata pure tempestivamente comunicata, non avrebbe potuto dichiarare l’improcedibilità dell’appello a norma dell’art. 348 c.p.c., bensì avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione del processo, salvo poi verificare chi fosse in concreto legittimato a riassumerlo.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale provvederà a dichiarare l’interruzione del processo e, in caso di riassunzione, giudicherà il merito dell’appello erroneamente dichiarato improcedibile.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

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