Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.526 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19140-2020 proposto da:

C.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO CARONIA;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO CUNTRERI;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI AGRIGENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6078/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 24/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. C.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento avverso la cartella di pagamento emessa dalla Riscossione Sicilia spa su due prodromici avvisi di accertamento per ICI 2005 e 2006 oggetto di impugnazione da parte del contribuente.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso sul presupposto che i giudizi aventi ad oggetto gli atti impositivi erano ancora pendenti dal momento che il privato aveva appellato la decisione di primo grado.

3. La sentenza veniva impugnata dal solo Agente di Riscossione mentre l’Ente comunale nei confronti del quale era stato integrato il contraddittorio rimaneva contumace, la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Sicilia accoglieva l’appello ritenendo fondata la pretesa fatta valere dal Comune di Agrigento in quanto la CTR aveva rigettato l’appello proposto dalla contribuente nei giudizi aventi ad oggetto i prodromici avvisi di accertamento).

4. Avverso la sentenza della CTR C.A. ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Riscossione Sicilia si è costituita depositando controricorso mentre non ha resistito il Comune di Agrigento.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Riscossione Sicilia ha depositato memoria illustrativa.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per essersi la CTR pronunciata sul merito della controversia riformando la sentenza di primo grado e rigettando la domanda originaria del ricorrente laddove l’appellante aveva chiesto la riforma della pronuncia di primo grado limitatamente alla statuizione sulla liquidazione delle spese processuali.

2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione della normativa sulle spese processuali avendo la CTR erroneamente posto a carico del contribuente le spese del doppio grado.

2 Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 Secondo l’orientamento di questa Corte “Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite dei rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. 28180/2017408/2018) ed ancora “ricorre pertanto il denunciato vizio di ultrapetizione, dal momento che, com’e’ ampiamente noto, nel contenzioso tributario i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi” (Cass. 1685/2016).

2.1 Nel caso di specie si evince inequivocabilmente, dalla lettura dell’atto di appello prodotto in giudizio le cui conclusioni sono state trascritte nel ricorso, che Riscossione Sicilia ha chiesto con l’atto di appello la riforma della sentenza in punto di spese non muovendo censure sul merito della sentenza di primo grado.

2.2 Siffatta prospettazione imponeva al giudice di circoscrivere la decisione in relazione agli effetti giuridici che la parte voleva conseguire sulla base dei fatti e delle circostanze esposti senza introdurne di diversi ed ulteriori.

2.3 Al contrario, i giudici di seconde cure sono andati oltre il thema decidendum delineato dall’appellante, riformando la sentenza per motivi diversi da quelli enunciati dall’appellante; in particolare i giudici di appello si sono pronunciati sul merito della pretesa fiscale fatta valere attraverso la cartella esattoriale ritenendola infondata senza che tale statuizione fosse stato oggetto del motivo di appello con la conseguente formazione del giudicato implicito sull’an debeatur.

3 Il ricorso va, quindi, accolto e con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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