LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13224-2021 proposto da:
FORIO MARE SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SILVIO TRANI, ELENA FORTUNA;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FORIO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 10318/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1 La soc. Forio Mare sas ha proposto ricorso ex art. 395 c.p.c., chiedendo la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10318/2020 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva rigettato il primo motivo di ricorso con il quale il contribuente lamentava la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, per l’assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento che avrebbe determinato la nullità della cartella.
2 A sostegno del proprio convincimento i giudici di legittimità rilevavano la mancanza di specifica prospettazione delle ragioni per le quali l’ipotetica omessa indicazione del responsabile del procedimento avrebbe comportato una lesione del diritto di difesa e la mancata spiegazione da parte del contribuente del motivo per il quale la figura del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella sarebbe dovuto essere diverso dal responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.
3 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n, 4, (richiamato dall’art. 391 bis c.p.c., comma 1); si sostiene che la CTR sia incorsa in un errore percettivo essendosi la pronuncia gravata fondata sull’affermazione, contraria al vero, della esistenza dell’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo in cartella.
2 Il motivo è manifestamente inammissibile.
2.1 L’errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, postula, un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicché pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l’erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali (cfr. da ultimo Cass. Sez. 442/2018, 31614/2021).
2.1 Orbene nel caso di specie la Corte di Cassazione nel disattendere il motivo proposto dal contribuente, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, non ha affatto affermato, in punto di fatto, l’esistenza contrariamente al vero del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (da non confondere con il responsabile della cartella che invece è stato indicato) ma, sulla scorta dei principi giuridici di buona fede e leale collaborazione che devono improntare i rapporti tra fisco e privato, ha ritenuto irrilevante la dedotta violazione formale in assenza della allegazione di una lesione del diritto di tutela giurisdizionale ed al giusto processo correlata alla ipotetica omessa indicazione del responsabile. Ha inoltre affermato la Corte di Cassazione che, sempre in applicazione del principio di buona fede, il contribuente non ha fornito spiegazioni circa la non corrispondenza tra il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella e quello del procedimento di iscrizione a ruolo e neppure ha dedotto di averlo vanamente interpellato.
2.2 Non si versa quindi in una ipotesi falsa percezione di fatti ed atti avendo la Corte operato valutazioni giuridiche circa la carenza di interesse e l’assenza di pregiudizi subito dal ricorrente per effetto della mancata indicazione del responsabile del procedimento.
3 All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022