LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27587/2018 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Trionfale, 7, presso lo studio dell’avvocato Mannucci Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Spinoso Luciano;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di ***** Territorio;
– intimato –
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi, 12, preso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;
– ricorrente successivo –
contro
M.L., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Trionfale, 7, presso lo studio dell’avvocato Mannucci Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Spinoso Luciano;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1170/2018 della COMM. TRIB. REG., LAZIO, depositata il 22/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
PREMESSO che:
1. con la sentenza in epigrafe, la commissione tributaria regionale del Lazio, in controversia sull’avviso emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di M.L., di revisione, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, del classamento e della rendita di due unità immobiliari di proprietà di quest’ultimo, poste in *****, “microzona comunale *****”, accoglieva l’appello dell’Agenzia contro la sentenza di primo grado, con cui l’avviso era stato annullato per difetto di motivazione, limitatamente ad uno dei due immobili per il quale era stata modificata la classe (da 2 a 6) e non anche la categoria (A/10) e rigettava detto appello in riferimento all’altro immobile per il quale era stata modificata la categoria (da A/3 a A/2). A tanto la commissione regionale perveniva sulla premessa che mentre la categoria è determinata in relazione alle specifiche caratteristiche dell’immobile, la classe è determinata essenzialmente dalla qualità urbana e ambientale dell’area in cui l’immobile è posto, e sul rilievo che l’avviso, recando indicazione dei dati catastali dei due immobili in questione, riferimento ai presupposti generali e agli atti prodromici alla procedura di classamento e la dizione secondo cui il riclassamento era stato effettuato “al fine di perequare le rendite catastali e superare le disomogeneità esistenti nella microzona intervenendo sui classamenti non più coerenti come quello oggetto del presente avviso”, era adeguatamente motivato relativamente al primo dei suddetti immobili ma non anche relativamente al secondo non avendo l’ufficio dato conto, riguardo a questo, “di alcun elemento (in termini di avvenuta modifica migliorativa)”;
3. avverso la menzionata sentenza hanno proposto ricorso sia il contribuente, con quattro motivi, sia l’Agenzia, con due motivi;
4. il contribuente ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. va premesso che “L’impugnazione proposta per prima assume caratteri ed effetti d’impugnazione principale e determina la costituzione del procedimento, nel quale debbono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti”(Cass. n. 26723 del 13/12/2011).
Il ricorso del contribuente è da considerarsi il principale e il ricorso dell’Agenzia -in quanto validamente ed autonomamente proposto dopo che il primo ricorso era stato notificato- si converte, riunito a questo (art. 335 c.p.c.), in ricorso incidentale;
2. il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., impone di esaminare subito il secondo motivo del ricorso principale con cui viene lamentata la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per avere la CTR ritenuto l’avviso adeguatamente motivato rispetto al nuovo accatastamento dell’immobile di cui era stata variata la classe.
Il motivo è fondato ed il relativo accoglimento assorbe ogni altra questione sollevata dal contribuente.
Detto motivo può essere esaminato assieme al primo dei due motivi del ricorso incidentale con cui viene denunciata la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, per avere la CTR ritenuto l’avviso non adeguatamente motivato rispetto al nuovo accatastamento dell’immobile di cui era stata variata la categoria. Questo motivo è infondato.
Valgono per entrambi i ridetti motivi le seguenti considerazioni.
Giova premettere che la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, così dispone: “La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (in realtà tale regolamento non fornisce prescrizioni idonee a stabilire le modalità di rilevazione e di determinazione dei valori medi di mercato, neppure attraverso il richiamo al Regolamento approvato con D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. da 145 a 26), e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339 (ndr. Il comma 339, in realtà, riguarda il provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate con cui sono stabilite le modalità tecniche e operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337, nulla quindi che interessi l’aggiornamento dei valori medi di mercato, e tale incongruenza testuale aggiunge un elemento di ulteriore difficoltà al già non agevole compito di interpretare con precisione la norma per quanto riguarda la definizione ed il calcolo dei suoi parametri numerici e quindi, in definitiva, per quanto riguarda la definizione e l’accertamento dei presupposti per l’applicazione di essa). L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima”.
Come è stato più volte evidenziato, da questa Corte (sentenza n. 21176/2016) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 249/2017), la norma è diretta ad attenuare gli squilibri impositivi che possono verificarsi, per effetto della intrinseca variabilità dei valori di mercato degli immobili, nell’applicazione di un sistema impositivo basato invece su valori tendenzialmente stabili come sono di fatto le rendite catastali.
In forza della disposizione in parola, se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento di un immobile compreso in una microzona anomala (c.d. perché caratterizzata da uno scostamento significativamente maggiore rispetto a quello dell’insieme delle micorzone comunali, del rapporto tra il valore medio di mercato delle unità immobiliari ivi esistenti e il corrispondente valore medio catastale), deve seguire un iter articolato in due fasi: la prima finalizzata alla verifica dei presupposti di fatto che legittimano la c.d. riclassificazione di massa (o per microzone); la seconda finalizzata ad individuare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare.
Sotto il profilo motivazionale, va ricordato che la Corte Costituzionale, con la (citata) sentenza n. 249 del 2017, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3,53 e 97 Cost., della L. n. 311, art. 1, comma 335, affermando tra l’altro che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”. In questo modo la Consulta ha fatto emergere la necessità di un provvedimento motivato in modo specifico e puntuale.
In particolare, riguardo alla prima delle due fasi del iter di revisione, la motivazione dell’atto deve contenere l’enunciazione dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento, deve cioè rendere conoscibili nella loro identità, con relativi metodi di calcolo, rilevamento ed elaborati, il valore medio di mercato della microzona (per mq), il valore catastale medio della microzona, il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone. Il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone.
Come è stato detto, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, il requisito motivazionale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, non è assolto con il riferimento alla “mera evoluzione del mercato immobiliare” nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019) né col “richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento” essendo al contrario necessaria l’indicazione dettagliata “di quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione” (Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del 2015)”.
Riguardo alla seconda fase, è stato più volte ribadito l’atto di nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (vedi da ultimo Cass., 6-5, n. 9770/2019; Cass., Sez. 5, n. 19810/2019).
La motivazione non può dirsi conforme al requisiti di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, ove manchino riscontri estimativi individualizzanti (Cass. n. 9770 del 2019).
Con riguardo al complessivo iter di classamento ai sensi del citato art. 1, comma 335, questa Corte, con orientamento divenuto constante dopo la ricordata sentenza del giudice delle leggi n. 249/2017, ha affermato che la motivazione dell’atto di nuovo classamento ai sensi del citato art. 1, comma 335, deve dar conto dell’avvenuta verifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel medesimo contesto cronologico: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare; c) delle specifiche caratteristiche dell’immobile oggetto di nuovo classamento” (Cass. n. 23051 del 2019; Cass. n. 10403 del 2019). Ed ancora “il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal citato comma 335, pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa” (così Cass. 3 marzo 2018, n. 17413; conformi Cass. n. 31829/2018 e già Cass. n. 16378/2018 e Cass. n. 22900/2017; in precedenza, conformi, Cass. n. 4712/2015 e n. 3156/2015). Ed ancora e con riferimento specifico all’attribuzione ad un immobiliare compreso nella microzona, di una nuova classe: “in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 17413/2018; 17412/2018; 8741/2018); e ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera) (Cass. n. 25960/2018; n. 23792/2018; n. 22900/2017; n. 3156/2015).
Di recente poi, sempre in rapporto alla attribuzione di una nuova classe, la Corte è intervenuta con la sentenza n. 32546/2012 così massimata: “In materia catastale, qualora il nuovo classamento sia stato effettuato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 – il quale ancora la revisione “parziale” ad uno solo dei diversi criteri determinativi dell’unità immobiliare – del fattore cd. edilizio di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 3 e 7, ancorché non rilevante “ex se” quale presupposto giustificativo dell’atto di riclassamento, deve nondimeno tenersi conto quale concorrente criterio di determinazione della classe e della conseguente rendita catastale, attribuiti alla singola unità immobiliare. Ne consegue che, laddove l’indicazione delle “caratteristiche edilizie del fabbricato” assuma rilievo per il profilo della motivazione dell’atto volto a giustificare l’adozione della stima comparativa, esplicitate le ragioni giustificative (e i relativi dati fattuali) della revisione operata a norma del cit. comma 335, debbono altresì specificarsi le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta sulla specifica unità immobiliare oggetto del riclassamento”.
Nella sentenza qui impugnata le ricordate enunciazioni di principio sono state seguite laddove la CTR ha ritenuto che l’avviso, recando indicazione dei dati catastali dei due immobili in questione, dei presupposti generali e agli atti prodromici alla procedura di classamento e la dizione secondo cui il riclassamento era stato effettuato “al fine di perequare le rendite catastali e superare le disomogeneità esistenti nella microzona intervenendo sui classamenti non più coerenti come quello oggetto del presente avviso”, non soddisfacesse i requisiti motivazionali di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, relativamente all’immobile del quale era stata modificata la categoria. Non sono stati invece rispettati laddove la CTR ha ritenuto che l’avviso soddisfacesse i requisiti motivazionali di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, relativamente al secondo immobile, del quale era stata modificata la classe ma non la categoria;
2. il secondo motivo di ricorso incidentale, sebbene sotto la rubrica “nullità della sentenza per inesistenza e contraddittorietà della motivazione”, veicola la denuncia per cui la CTR non avrebbe tenuto conto “dei criteri descritti nell’atto impugnato e nei successivi scritti difensivi con i quali l’ufficio ha operato la revisione della categoria e della classe particolarmente nella parte in cui l’ufficio ha sottolineato che l’unità oggetto oggetto di riclassamento presenta delle caratteristiche intrinseche tali da essere riconducibile alla qualificazione catastale di abitazione di tipo civile, che ha reso pertanto coerente la attribuzione alla stessa della categoria A/2”, ed avrebbe trascurato di considerare che “l’ufficio negli scritti difensivi ha sottolineato come tutte le unità aventi caratteristiche similari del medesimo fabbricato fossero dotate della categoria A/2 e della classe 3 pertanto l’attribuzione di diversa categoria o classe avrebbe contrastato col principio di perequazione posto a base del sistema catastale vigente”;
3. il motivo è inammissibile. Esso è riferito alla parte della sentenza relativa al difetto di motivazione dell’avviso riguardo alla attribuzione ad uno dei due immobili di una nuova categoria (A/2 da A/3). La CTR non ha trascurato di considerare elementi forniti dall’Agenzia ma ha in modo espresso escluso che “l’ufficio abbia adotto alcun elemento specificamente attinente all’unità immobiliare in questione”. L’affermazione non è attaccabile mediate ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1);
4. in conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, il ricorso incidentale deve essere rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto;
3. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c.) con accoglimento del ricorso originario del contribuente e annullamento dell’avviso impugnato;
5. si ravvisano ragioni di compensazione delle spese in ciò che la giurisprudenza riguardo alla questione dibattuta era, al tempo della proposizione del ricorso, non univoca.
P.Q.M.
la Corte accoglie ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente e annulla l’avviso impugnato; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022