LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 17564/2017 R.G. proposto da:
C.G., c.f. *****, CU.GE., c.f. *****, C.M., c.f. *****, T.G.M., c.f.
*****, T.D., c.f. *****, T.G.A., c.f. *****, T.A.M., c.f. *****, elettivamente domiciliati in Roma, alla via degli Avignonesi, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Enrico Soprano, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale per notar R.
dell’8.6.2017.
– ricorrenti –
e C.L., c.f. *****, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Antonio Amatucci, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Gualtiero Serafino, n. 8/A, presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Migliorino.
– controricorrente – ricorrente incidentale –
contro
REGIONE CAMPANIA, p.i.v.a. *****, in persona del Presidente della Giunta regionale, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Rosanna Panariello, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Poli, n. 29.
– controricorrente –
e COMUNE di CAMERATA, c.f. *****, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in L’Aquila, alla via Leonardo da Vinci, n. 25, presso lo studio dell’avvocato professor Fabrizio Marinelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
– controricorrente –
e CE.RA., c.f. *****, rappresentato e difeso in virtù di procure speciali a margine dei controricorsi dall’avvocato Alberto La Gloria, ed in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore dall’avvocato Antonio Brancaccio; elettivamente domiciliato in Roma, alla via Taranto, n. 18, presso lo studio dell’avvocato Antonio Brancaccio.
– controricorrente –
e ARGONAUTA s.r.l., p.i.v.a. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Taranto, n. 18, presso lo studio dell’avvocato Antonio Brancaccio che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale per notar M. del 26.9.2017.
– controricorrente –
e BLACK MARLIN CLUB s.r.l., c.f./p.i.v.a. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù
di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Giuseppe Amorelli, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Augusto Aubry, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Bruno Moscarelli.
– controricorrente –
avverso la sentenza dei 23.3/11.4.2017 della Corte d’Appello di Roma, sezione specializzata degli usi civici;
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 25 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Luigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
udito l’avvocato Enrico Soprano per i ricorrenti C.G.
ed altri, udito l’avvocato Massimiliano Migliorino per delega dell’avvocato Antonio Amatucci per il ricorrente C.L.;
udito l’avvocato Antonio Verde, per delega dell’avvocato Rosanna Panariello per la controricorrente Regione Campania, per delega dell’avvocato Antonio Brancaccio per il controricorrente Ce.Ra., per delega dell’avvocato Antonio Brancaccio per la controricorrente “Argonauta” s.r.l.;
udito l’avvocato Francesca Fenatelli, per delega dell’avvocato Fabrizio Marinelli, per il controricorrente Comune di Camerota;
udito l’avvocato Giuseppe Amorelli per la controricorrente “Black Marlin Club” s.r.l..
FATTI DI CAUSA
1. C.G., Cu.Ge., C.M. e C.L. nonché T.D., in proprio e quale procuratore generale di C.M.R., adivano il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Campania e la Regione Molise con ricorso depositato l’11.9.2013, notificato alla Regione Campania, al Comune di Camerota ed a Ce.Ra..
Premettevano che con sentenza n. 1385/1997 il Tribunale di Salerno aveva dichiarato che la particella ***** del fol. ***** – in catasto alla partita n. ***** in ditta Comune di Camerota – apparteneva agli eredi di C.S. e parimenti che la particella ***** e le particelle derivate (*****) del foglio ***** – in catasto alla partita n. ***** in ditta demanio pubblico dello Stato – appartenevano agli eredi di C.S..
Premettevano che con sentenza n. 114/2000 la Corte d’Appello di Salerno aveva integralmente confermato la sentenza n. 1385/1997 del Tribunale di Salerno e con sentenza n. 1512/2003 questa Corte di legittimità aveva respinto i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte di Salerno.
Premettevano che con citazione del 2011 il Comune di Camerota – dato atto che in data 25.1.2011 aveva acquisito conoscenza del provvedimento della Regione Campania, Servizio usi civici, n. 12886 del 22.12.1995, da cui risultava che i terreni oggetto del giudizio definito con le sentenze n. 114/2000 della Corte di Salerno e n. 1512/2003 di questa Corte appartenevano al demanio civico del Comune di Camerota – aveva chiesto revocarsi la sentenza n. 114/2000 e dichiarare i terreni che ne erano oggetto appartenenti ad esso Comune a titolo di demanio ad uso civico e condannare quindi i convenuti al loro rilascio.
Premettevano che il giudizio di revocazione era stato interrotto a seguito del decesso del difensore dell’ente comunale e non era stato riassunto.
Premettevano che con Delib. 26 luglio 2011, n. 162, la Giunta municipale del Comune di Camerota aveva disposto farsi luogo alla reintegra dello stesso ente territoriale nel possesso dei terreni di cui al provvedimento della Regione Campania, Servizio usi civici, n. 12886 del 22.12.1995 e dunque pur delle particelle n. ***** di acclarata – con statuizione passata in giudicato – proprietà di essi ricorrenti.
Chiedevano quindi, previa disapplicazione della L. n. 2248 del 1865, ex art. 5, all. “E”, tra gli altri, del Decreto Presidente Giunta Regionale della Campania n. 12886 del 1995 e della Delib. Giunta Municipale Comune di Camerota n. 162 del 2011, accertare e dichiarare che i terreni in Comune di Camerota in catasto al fol. *****, partt. ***** (derivate dalla part. *****), ed al fol. *****, partt. ***** (derivate dalla part. *****), non sono inclusi nelle aree demaniali ad uso civico del Comune di Camerota e sono di proprietà esclusiva di essi ricorrenti giusta le statuizioni di cui alla sentenza n. 114/2000 della Corte d’Appello di Salerno, siccome confermata dalla sentenza n. 1512/2003 di questa Corte.
2. Resistevano la Regione Campania, il Comune di Camerota e Ce.Ra..
3. A seguito delle delibere n. 265/2013 e n. 85/2014 della Giunta municipale del Comune di Camerota nonché della nota n. 136750/2014 della Giunta regionale della Campania C.G., Cu.Ge., C.M. e C.L. nonché T.D., in proprio e quale procuratore generale di C.M.R., proponevano, in data 26.5.2014, ulteriore ricorso al Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Campania e la Regione Molise, ricorso con il quale analogamente chiedevano accertare e dichiarare l’estraneità delle partt. ***** alle aree demaniali ad uso civico del Comune di Camerota.
4. Riuniti i ricorsi, spiegavano intervento la “Argonauta” s.r.l. e la “Black Marlin Club” s.r.l., che aderivano alle deduzioni difensive del Comune di Camerota.
5. Con sentenza n. 2/2015 il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Campania e la Regione Molise accoglieva la domanda dei ricorrenti e dichiarava che non costituivano terre civiche i fondi in Comune di Camerota in catasto al fol. *****, partt. ***** (derivate dalla part. *****), né avevano natura demaniale i terreni in Comune di Camerota in catasto al fol. *****, partt. ***** (derivate dalla part. *****); compensava le spese tra le parti tutte.
6. Proponeva appello la Regione Campania.
Proponeva separato appello il Comune di Camerota.
Proponeva separato appello Ce.Ra..
Si costituiva la “Argonauta” s.r.l.; aderiva agli spiegati gravami.
Si costituiva la “Black Marlin Club” s.r.l.; aderiva agli spiegati gravami.
Resistevano C.G., Cu.Ge., C.M. e C.L. nonché T.G.M., T.D., T.G.A. ed T.A.M. (questi ultimi in proprio e quali eredi di C.M.R.).
7. Riuniti i gravami, con sentenza dei 23.3/11.4.2017 la Corte d’Appello di Roma, sezione specializzata degli usi civici, accoglieva gli appelli e per l’effetto rigettava le domande esperite in prime cure dagli appellati.
Evidenziava la corte che con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 12886/1995 i terreni per cui era controversia, erano entrati a far parte del demanio ***** gravato da usi civici di spettanza del Comune di Camerota e che il medesimo decreto era stato emanato antecedentemente alle sentenze n. 1385/1997, n. 114/2000 e n. 1512/2003, pronunciate, rispettivamente, dal Tribunale di Salerno, dalla Corte d’Appello di Salerno e da questa Corte di legittimità, con le quali, in applicazione dell’art. 942 c.c., si era riconosciuto l’incremento delle proprietà degli appellati sulle aree di terreno controverso.
Evidenziava quindi, da un canto, che il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Campania e Molise non avrebbe potuto disapplicare il Presidente Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 12886 del 1995; d’altro canto, che ben avrebbero potuto gli appellati impugnare lo stesso decreto dinanzi al giudice amministrativo.
8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso C.G., Cu.Ge. e C.M. nonché T.G.M., T.D., T.G.A. ed T.A.M.; ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Avverso la medesima sentenza ha proposto separato ricorso C.L.; ne ha chiesto del pari sulla scorta di quattro motivi la cassazione.
La Regione Campania ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi ambedue i ricorsi con il favore delle spese.
Il Comune di Camerota ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi ambedue i ricorsi con il favore delle spese.
Ce.Ra. ha depositato distinti controricorsi; ha chiesto, con l’uno, dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale, con l’altro, dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso incidentale; con vittoria di spese.
La “Argonauta” s.r.l. ha depositato distinti controricorsi; ha chiesto, con l’uno, dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale, con l’altro, dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso incidentale; con vittoria di spese.
La “Black Merlin Club” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi ambedue i ricorsi con vittoria di spese.
9. I ricorrenti principali hanno depositato memoria.
Del pari hanno depositato memorie i controricorrenti Comune di Camerota, Ce.Ra. ed “Argonauta” s.r.l..
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., la manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione.
Deducono che la Corte di Roma in maniera irriducibilmente contraddittoria ha, da un lato, dato atto che il petitum dell’iniziale domanda si sostanziasse nell’accertamento negativo della qualitas soli, id est nell’accertamento negativo della natura demaniale gravata da diritti di uso civico dei terreni per cui è controversia; ha, dall’altro, affermato che essi ricorrenti avrebbero dovuto impugnare dinanzi al giudice amministrativo il Decreto Presidente Giunta Regionale della Campania n. 12886 del 1995, che ha incluso pur le particelle di loro proprietà nel demanio ad uso civico del Comune di Camerota.
11. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. “E”, e del R.D. n. 1766 del 1927, art. 29.
Deducono che, contrariamente all’assunto della Corte di Roma, il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Campania e Molise ben avrebbe potuto disapplicare il decreto – avente effetti meramente dichiarativi e non costitutivi – del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 12886 del 1995, siccome l’accertamento della sua legittimità ovvero della legittimità dell’inclusione – con lo stesso decreto operata – pur delle particelle di loro spettanza nel demanio ad uso civico del Comune di Camerota era in rapporto di strumentalità rispetto alla domanda di accertamento negativo appieno devoluta alla giurisdizione del medesimo Commissario.
Deducono, su tale scorta, che l’impugnata decisione è viepiù erronea a fronte dei molteplici elementi di contestazione addotti, tra i quali, le conclusioni di cui alla relazione peritale dell’agronomo Ma.Br. in data 7.4.1986, le risultanze del decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli del 16.2.1938, le conclusioni di cui alla relazione in data 28.4.1934 a firma del perito demaniale P., le attestazioni di cui alla certificazione rilasciata dal Commissario per la liquidazione degli usi civici in data 23.11.1968, le risultanze del certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 20.7.2011 dal responsabile servizio urbanistica del Comune di Camerota, gli esiti della c.t.u. a firma dell’ingegner V.G. depositata in data 5.9.1990 nel procedimento penale a carico di Ce.Ra., le risultanze delle concessioni edilizie in sanatoria rilasciate dal Comune di Camerota in relazione a taluni manufatti ricadenti pur nelle aree per cui è controversia.
12. Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c..
Deducono che, contrariamente all’assunto della Corte di Roma, il giudicato civile, correlato alla pronuncia n. 114/2000 della Corte d’Appello di Salerno, confermata dalla sentenza n. 1512/2003 di questa Corte, è appieno opponibile.
Deducono che il giudicato anzidetto copre irrimediabilmente e il dedotto e il deducibile in ordine alla questione dell’appartenenza o meno dei terreni per cui è controversia al demanio ad uso civico del Comune di Camerota.
Deducono che l’efficacia preclusiva del giudicato tanto più si esplica, siccome il giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., intrapreso dal Comune di Camerota avverso la sentenza n. 114/2000 della Corte di Salerno non è stato riassunto in esito alla sua interruzione a seguito della morte del difensore del medesimo ente territoriale.
13. Con il quarto motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deducono, sotto altro profilo, le stesse censure addotte con il terzo motivo.
14. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 1766 del 1927, art. 29 e della L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. “E”.
Deduce che la giurisdizione in materia di usi civici è devoluta in via esclusiva ai commissari liquidatori degli usi civici.
Deduce, da un canto, che ha errato la Corte romana, allorché ha reputato necessario adire il giudice amministrativo onde impugnare il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 12886/1995, in quanto, viceversa, trattasi di provvedimento appieno ricadente nella cognizione del commissario liquidatore, dapprima, della corte d’appello, poi, e dunque senz’altro disapplicabile.
Deduce, d’altro canto, che ha errato la Corte romana, allorché ha reputato che i diritti di cui al preesistente decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 12886/1995, in quanto individuati nel medesimo decreto, fossero come tali incontestabili.
15. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 4 e art. 5, all. “E”, della L. n. 1766 del 1927, art. 29 e del R.D. n. 332 del 1928, art. 31.
Deduce che ha errato la Corte romana, allorché ha reputato che il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 12886/1995 fosse insuscettibile di disapplicazione, siccome antecedente all’instaurazione della vicenda giudiziaria de qua.
16. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la Corte romana ha omesso, in base al criterio della “ragione più liquida”, l’esame del giudicato correlato alla sentenza n. 114/2000 della Corte d’Appello di Salerno – confermata dalla sentenza n. 1512/2003 di questa Corte – siccome si è limitata ad affermare che tale giudicato non esplica valenza nella fattispecie.
Deduce che l’omesso esame viepiù rileva, giacché, in primo grado, il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Campania e Molise si era dichiarato vincolato all’accertamento condotto in sede civile.
17. Con il quarto motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la Corte romana, al di là delle sentenze pronunciate in sede civile, ha omesso la valutazione della documentazione, ufficiale e pubblica, prodotta dagli iniziali ricorrenti da sola idonea a contrastare le risultanze del Decreto Presidente della Giunta regionale della Campania n. 12886 del 1995.
18. Il secondo motivo del ricorso principale, il primo motivo del ricorso incidentale ed il secondo motivo del ricorso incidentale sono strettamente connessi, siccome veicolano la stessa ragione di censura; se ne impone pertanto la disamina contestuale. I medesimi motivi in ogni caso sono – nei termini seguenti – fondati e meritevoli di accoglimento. Il loro buon esito assorbe la disamina della ragione di doglianza concernente la pretesa irriducibile contraddittorietà della motivazione dell’impugnato dictum veicolata dal) primo motivo del ricorso principale.
19. Nel quadro della giurisdizione esclusiva devoluta ai commissari per la liquidazione degli usi civici dalla L. n. 1766 del 1929, art. 29, commi 1 e 2 (cfr. Cass. sez. un. 20.5.2020, n. 9280, secondo cui appartengono alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici le controversie che abbiano ad oggetto l’accertamento degli usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l’accertamento dell’appartenenza di un terreno al “demanio civico”) va ribadito l’insegnamento di questa Corte di legittimità a tenor del quale la disapplicazione di atti amministrativi illegittimi, consentita anche in sede di giurisdizione dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, costituisce esercizio di un potere collegato alle esigenze della pronuncia richiesta “principaliter” al giudice adito, così da porsi, rispetto alla decisione dovuta, in un rapporto di strumentalità (cfr. Cass. sez. un. 10.12.1993, n. 12157; Cass. 20.11.2014, n. 24714, secondo cui la disapplicazione di atti amministrativi illegittimi è consentita anche in sede di giurisdizione dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, purché sussista un rapporto di strumentalità tra l’esercizio di tale potere e la decisione dovuta).
20. Su tale scorta si reputa quanto segue.
Per un verso, vanno appieno condivise le prospettazioni dei ricorrenti (cfr. ricorso principale, pagg. 19 – 20; cfr. ricorso incidentale, pag. 17), alla cui stregua la corte di merito ben avrebbe potuto disapplicare ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. “E”, il decreto del Presidente Giunta regionale Campania n. 12886 del 1995 (cfr. Cass. sez. un. 20.3.1992, n. 3518), giacché potestà correlata in chiave strumentale alle esigenze della pronuncia richiesta “principaliter”, dapprima, al Commissario per la liquidazione degli usi civici delle Regioni Campania e Molise, dipoi alla Corte d’Appello di Roma.
Cosicché del tutto erronei sono gli assunti della corte distrettuale secondo cui “il potere di disapplicazione (…) non poteva essere in concreto esplicato, in quanto (…) tale potere non sussiste allorché la pronunzia commissariale abbia ad oggetto – come nel caso di specie – l’accertamento dell’esistenza – positiva o negativa – di usi civici su determinati terreni” (così sentenza impugnata, pag. 6). E secondo cui gli appellati avrebbero dovuto “ricorrere direttamente al giudice amministrativo per impugnare il provvedimento de quo” (così sentenza impugnata, pag. 6).
Per altro verso, va appieno condiviso il rilievo, propriamente del ricorrente incidentale, alla cui stregua la corte territoriale ha errato, allorché ha reputato che, in dipendenza della preesistenza del Decreto Presidente della Giunta regionale della Campania n. 12886 del 1995 – rispetto alle pronunce n. 1385/1997, n. 114/2000 e n. 1512/2003, rispettivamente, del Tribunale di Salerno, della Corte d’Appello di Salerno e di questa Corte di legittimità – i diritti individuati nel medesimo decreto non fossero più contestabili (cfr. ricorso incidentale, pag. 12).
Cosicché del tutto erroneo è l’assunto della Corte romana secondo cui “il giudicato – favorevole ai C. – temporalmente maturato dopo l’emanazione del DPRGC n. 12886 del 1995, in realtà, non rileva e non è opponibile nella fattispecie alla Regione Campania, in quanto il diritto di proprietà privata degli eredi C. sui cespiti oggetto del contendere (…) non può prevalere sulla destinazione vincolata dei terreni ad uso civico (…) in assenza di una formale affrancazione” (così sentenza impugnata, pag. 5).
21. In realtà, la Corte di Roma, sostanzialmente “prescindendo” dalla propria potestas iudicandi, ha – erroneamente – deciso l’appello concernente l’accertamento negativo della natura demaniale, gravata da diritti di uso civico, dei terreni in contesa, alla stregua tout court della ritenuta insuscettibilità di disapplicazione del Decreto Presidente della Giunta regionale della Campania n. 12886 del 1995 e del riscontro della mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del medesimo decreto.
22. Il quarto motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale sono del pari significativamente connessi, siccome parimenti veicolano la stessa ragione di censura, ovvero l’omesso esame circa l’efficacia del giudicato “esterno” correlantesi, segnatamente, alla sentenza n. 114/2000 della Corte d’Appello di Salerno; dei motivi anzidetti si impone perciò l’esame simultaneo; i medesimi motivi sono fondati e meritevoli di accoglimento; il loro buon esito assorbe e rende vano l’esame del terzo motivo del ricorso principale e del quarto motivo del ricorso incidentale.
23. Va premesso che la corte d’appello ha, dapprima, puntualizzato che avrebbe deciso alla stregua del criterio della “ragione più liquida” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4); ha, infine, puntualizzato che gli operati rilievi avevano valenza assorbente e dirimente, tale da precludere “qualsiasi ulteriore indagine, in rito e nel merito, circa gli effetti del dedotto giudicato” (così sentenza impugnata, pag. 6).
La corte di merito, dunque, al di là del riferimento all’anteriorità cronologica del Decreto Presidente della Giunta regionale della Campania n. 12886 del 1995, rispetto alle pronunce alle sentenze n. 1385/1997, n. 114/2000 e n. 1512/2003 (rispettivamente, del Tribunale di Salerno, della Corte d’Appello di Salerno e di questa Corte) e del fugace rilievo circa l’inopponibilità alla Regione Campania di tali pronunce e del giudicato “esterno” che vi si correla, di fatto non ha delibato, siccome l’ha reputata “assorbita”, la quaestio dell’efficacia, pur riflessa, che il giudicato “esterno” avrebbe nella fattispecie, ben vero se del caso, esplicato.
Del resto, la corte distrettuale, alla luce dell’erroneo criterio della prevalenza della “destinazione vincolata dei terreni ad uso civico”, di cui al Decreto Presidente della Giunta regionale Campania n. 12886 del 1995, ha affermato tout court che il giudicato “non rileva” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).
24. Su tale scorta sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale), in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (cfr. Cass. 27.12.2013, n. 28663; Cass. (ord.) 12.11.2018, n. 28995).
Ebbene, nel caso di specie, in dipendenza della erroneità degli assunti – in precedenza testualmente riferiti (tra cui “il potere di disapplicazione (…) non poteva essere in concreto esplicato (…)”: così sentenza impugnata, pag. 6) – della corte territoriale, è da disconoscere senza dubbio la correttezza della valutazione di assorbimento dalla medesima corte operata “circa gli effetti del dedotto giudicato” (così sentenza impugnata, pag. 6).
25. In questo quadro, ancor prima che l'”error in iudicando”, sub specie di mancata applicazione dell’art. 2909 c.c., veicolato dal terzo motivo del ricorso principale, riveste valenza, più esattamente, il sostanziale difetto di motivazione in ordine alla questione della possibile, dell’eventuale efficacia, pur “riflessa”, del giudicato “esterno” correlantesi, segnatamente, alla sentenza n. 114/2000 della Corte d’Appello di Salerno.
26. In questo quadro, inoltre, restano assorbiti sia la disamina del quarto motivo del ricorso incidentale (con il quale C.L. ha censurato la sentenza della Corte d’Appello di Roma per omesso esame della documentazione, ufficiale e pubblica, prodotta ed asseritamente sufficiente a contrastare le risultanze del Decreto Presidente Giunta regionale della Campania n. 12886 del 1995) sia, a rigore, la disamina dei profili di censura veicolati dal secondo motivo del ricorso principale (cfr. pagg. 25. – 27), con i quali i ricorrenti principali hanno dato conto delle plurime circostanze sulla cui scorta hanno sollecitato la disapplicazione del Decreto n. 12886 del 1995.
27. In accoglimento – nei termini suindicati – del secondo motivo del ricorso principale, del primo motivo del ricorso incidentale e del secondo motivo del ricorso incidentale nonché del quarto motivo del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale la sentenza dei 23.3/11.4.2017 della Corte d’Appello di Roma, sezione specializzata degli usi civici, va cassata con rinvio alla stessa sezione della medesima corte d’appello in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
28. In dipendenza dell’accoglimento e del ricorso principale e del ricorso incidentale non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..
PQM
La Corte così provvede:
accoglie nei termini di cui in motivazione il secondo motivo ed il quarto motivo del ricorso principale nonché il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbiti il primo motivo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il quarto motivo del ricorso incidentale;
cassa, con riferimento ai motivi accolti e nei limiti dell’accoglimento dei medesimi motivi, la sentenza dei 23.3/11.4.2017 della Corte d’Appello di Roma, sezione specializzata degli usi civici, e rinvia alla stessa sezione della medesima corte d’appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022