Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.535 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28336/2018 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Del Popolo, 18, presso lo studio dell’avvocato Brocchi Leonello, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Comune Di Penne, Soget Spa;

– intimati –

avverso la sentenza n. 151/2018 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di PESCARA, depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

RITENUTO

che:

R.M., in qualità di proprietario di una unità adibita a civile abitazione sita nel Comune di *****, impugnava dinanzi alla CTP di Pescara l’ingiunzione di pagamento con cui la Soget s.p.a., per conto del Comune di *****, gli aveva chiesto di pagare la Tarsu dovuta per il 2012 chiedendo contestualmente l’annullamento di un sollecito di pagamento notificatogli in precedenza.

Sosteneva che entrambi gli atti si fondavano sul rilievo che il Comune aveva revocato un precedente provvedimento che lo autorizzava a pagare la Tarsu con un’aliquota ridotta (sull’assunto che l’immobile si trovava in zona non servita dalla raccolta) e che non vi era stato alcun atto preventivo di accertamento per l’applicazione della tariffa nella misura del 100% ponendo così nel nulla il beneficio della riduzione.

La CTP di Pescara con sentenza n. 148/2016 dichiarava il ricorso inammissibile sul rilievo che la mancata contestazione dl sollecito rendesse definitiva l’imposta potendo la successiva ingiunzione di pagamento essere impugnata solo per vizi propri.

Proposto appello avverso detta pronuncia, la CTR dell’Abruzzo con sentenza in data 13.2.2018, dichiarato ammissibile il ricorso, lo rigettava nel merito ritenendo che l’ingiunzione di pagamento trovasse causa nel provvedimento di revoca ritenendo applicabile il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72.

Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo.

Sia la SOGET che il Comune di Penne non si costituivano.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1, e della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 162, e disposizioni correlate in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, parte ricorrente deduceva che la CTR aveva contraddittoriamente ritenuto superabile il disposto della L. n. 296 del 2006, commi 161 e 162, in tema di accertamento e riscossione delle imposte ritenendo che il ripensamento dell’amministrazione comunale in ordine all’autorizzazione di cui fino ad allora aveva beneficiato il contribuente in materia di riduzione della Tarsu non necessitasse di alcun preventivo provvedimento di accertamento in rettifica trattandosi di un mero automatismo applicativo.

Deduceva che al contrario allorché il Comune pervenga attraverso una operazione giuridico-valutativa ad escludere un’agevolazione in precedenza applicabile è necessario procedere all’emissione di un avviso di accertamento che dia contezza anche in forma sintetica di detta operazione giuridico-valutativa. Sicché nella specie il Comune di Penne non avrebbe potuto procedere all’attivazione della riscossione a fronte della omessa comunicazione di atti prodromici.

Il motivo è infondato.

Va premesso che il presupposto della Tarsu è l’occupazione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in maniera continuativa. Quindi, il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi.

Nella specie è incontestato che l’odierno ricorrente era stato autorizzato a pagare la Tarsu con un’aliquota ridotta in ragione della circostanza per cui l’immobile di sua proprietà si trovava in zona non servita dalla raccolta. Del pari è accertato, come riferito dal contribuente, che lo stesso ha ricevuto un provvedimento di revoca della riduzione. Segnatamente nella sentenza impugnata si legge che il contribuente “non contesta di aver ricevuto il provvedimento di revoca (della riduzione) ed anzi nell’appello fa ad esso esplicito riferimento”.

Ne consegue pertanto che il contribuente era stato reso edotto dall’amministrazione comunale del venire meno dei presupposti della riduzione ed è in tale atto che trova causa l’ingiunzione per cui è processo che si fonda sui medesimi presupposti fattuali originariamente dichiarati dal contribuente. Peraltro, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass., Sez. 5, n. 19120/2016).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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