Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.536 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26903/2019 R.G. proposto da:

Vento di M. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio dell’avvocato Claudio Lucisano, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. Giuseppe Zizzo, e dall’avvocato Chiara Sozzi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, ope legis domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/1/2019, depositata in data 11 febbraio 2019, della Commissione tributaria regionale della Basilicata;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 60/1/2019, depositata in data 11 febbraio 2019, la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha accolto l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, e disatteso quello spiegato in via incidentale da Vento di M. S.r.l., così riformando la decisione di prime cure che, – pronunciando sull’impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso in rettifica di una dichiarazione di variazione docfa presentata dalla contribuente relativamente ad un parco eolico, – aveva parzialmente accolto il ricorso dichiarando che, nella determinazione della rendita catastale, non doveva tenersi conto dell’elemento di impianto costituito dalla torre eolica;

1.1 – a fondamento del decisum, per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che:

– in relazione al metodo di stima adottato dall’amministrazione, ed incentrato sul cd. costo di ricostruzione (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2), erano stati correttamente considerati tutti gli elementi a tal fine rilevanti, quali considerati dalla circolare 30 novembre 2012, n. 6, così che la determinazione della rendita catastale era conseguita “dalla somma del valore del lotto, del costo di realizzazione a nuovo delle strutture, del costo, sempre a nuovo, degli impianti fissi, delle spese tecniche (progettazione, direzione lavori e di calcolo), degli oneri (di) concessione e urbanizzazione e degli oneri finanziari”;

– l’amministrazione, a tal fine, si era avvalsa, quali criteri di computo, di atti pubblici e di “progetti depositati presso la Regione per impianti di diversa potenza nonché del prezzario della Regione Basilicata tutti atti a conoscenza della contribuente o perché pubblici ovvero perché allegati”;

– diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nella determinazione della rendita catastale doveva, però, tenersi conto (anche) della torre eolica che, – assolvendo alla funzione di sostenere “il peso della navicella e del rotore che deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni generate dal movimento del rotore stesso e dalla potenza del vento”, – doveva considerarsi, – piuttosto che quale elemento di impiantistica, – alla stregua di una “costruzione immobile, seppure imbullonata”, in ragione delle relative “caratteristiche di solidità, di stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo (altrimenti non avrebbe avuto un’idonea funzione) e dovendo essere realizzata con obbligatori calcoli, progetti ed autorizzazioni edilizie e paesaggistiche”;

2. – Vento di M. S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, deducendo, in sintesi, che, – in ragione dell’inequivoco dato di regolazione contenuto nelle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 21, – la torre eolica deve essere considerata quale elemento di impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo assolto da un parco eolico, e da ciascuno dei suoi elementi costitutivi (aerogeneratori), così che deve essere escluso dalla stima diretta dell’unità immobiliare cui raccordare la determinazione della rendita catastale;

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di inesistenza o nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, e dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, sull’assunto che la gravata sentenza aveva pronunciato rendendo una motivazione meramente apparente, – e, così, in termini del tutto apodittici, – quanto alle contestazioni che, – oggetto dello spiegato appello incidentale, – avevano involto gli elementi di determinazione della rendita catastale costituiti dal valore del terreno e delle fondazioni e, – quanto ai profili rispondenti alla loro legittima computabilità, ed entità di computo, – dalle voci di costo relative a spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore;

– col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la gravata sentenza aveva omesso di pronunciare sulla specifica questione, oggetto di gravame incidentale, relativa ai criteri di computo delle spese tecniche e, in particolare, quanto alla loro sproporzione;

– analoghe censure recano il quarto ed il quinto motivo di ricorso che, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espongono la denuncia di omesso esame dei motivi di appello che involgevano la sproporzione della voce di costo relativa agli oneri finanziari e, rispettivamente, la computabilità, ed entità, della voce relativa al profitto dell’imprenditore;

2. – in via preliminare va disattesa l’istanza di rinvio della trattazione del ricorso, quale formulata dalla Agenzia delle Entrate, atteso che, – venendo in considerazione un ricorso, da tempo fissato, rispetto al quale rileva, dunque, la prioritaria esigenza di una sollecita definizione, – la quaestio iuris di fondo è stata trattata, e decisa, dalla Corte all’udienza pubblica dell’8 settembre 2021, tra l’altro, con la stessa partecipazione dell’Avvocatura dello Stato;

– né, nella fattispecie, ricorrono i presupposti per rimettere la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in quanto non sussiste, secondo l’orientamento interpretativo di cui in immediato seguito si dirà, contrasto interpretativo alcuno con riferimento al governo nomofilattico delle fattispecie sussumibili nella modifica normativa, qui applicabile ratione temporis, di cui alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21;

3. – tanto premesso, il primo motivo di ricorso è fondato, e va accolto;

3.1 – la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21, ha disposto nei seguenti termini: “A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

– la Corte, secondo un orientamento interpretativo qui condiviso, ha statuito che ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo;

– e si e’, in particolare, rimarcato che è rimesso al giudice del merito l’accertamento se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla “funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica” e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di “componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica”, nel qual caso la torre risulterebbe esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella (v., ex plurimis, Cass., 22 settembre 2021, n. 25793; Cass., 22 settembre 2021, n. 25784; Cass., 20 gennaio 2021, n. 1010);

– nella fattispecie il giudice del gravame, ha considerato che le torri eoliche andavano incluse nella stima in ragione delle rilevate caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza ed ancoraggio al suolo, senza con ciò valutare l’elemento essenziale (e dirimente) ai fini in discorso e, dunque, come detto, la specifica funzionalità al processo di aerogenerazione della torre eolica;

4. – il secondo motivo è destituito di fondamento;

4.1 – come la Corte ha ripetutamente precisato, difatti, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; laddove “Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente e’… quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).” (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599);

– nella fattispecie, il giudice del gravame ha dato conto, seppur con motivazione sintetica, delle ragioni poste a fondamento del riscontro di correttezza del procedimento indiretto di stima catastale, quale operato dall’amministrazione, dietro valutazione del capitale fondiario sulla base degli elementi di computo del costo di ricostruzione;

– e, per di più, ha richiamato, – a conforto della rilevata legittimità della determinazione della rendita catastale, – i contenuti regolativi della circolare adottata dall’amministrazione (circolare 30 novembre 2012, n. 6) che, com’e’ noto, è stata normativizzata, – in punto di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, – dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244;

5. – il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, – che possono essere congiuntamente trattati in ragione della medesima quaestio iuris che espongono, – sono anch’essi destituiti di fondamento;

5.1 – nel rilevare che la rendita catastale era stata correttamente determinata in relazione ai corrispondenti elementi di valutazione, quali posti, come detto, dalla citata circolare n. 6/2012, il giudice del gravame, – che pur ha partitamente dato conto delle questioni oggetto dell’appello incidentale spiegato dalla contribuente, – ha implicitamente disatteso dette questioni, così ritenendole destituite di fondamento sulla base di una soluzione incompatibile con le prospettazioni della parte;

– come, difatti, rimarcato dalla Corte, il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda o con l’eccezione di parte, nel qual caso può parlarsi di statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (v., tra le tante, Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756);

6. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale della Basilicata che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi al principio di diritto sopra esposto (al punto 3.1).

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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