Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.538 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10375/2015 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Costruzioni E Restauri Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Delle Quattro Fontane, 15, presso lo studio dell’avvocato Tinelli Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato De Lorenzi Maurizio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 796/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LECCE, depositata il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

RITENUTO

che:

Con atto pubblico stipulato in data *****, Società Costruzioni Restauri s.r.l. acquistava un terreno, dichiarando in atto il valore di Euro 260.000,00. L’Agenzia delle entrate, non ritenendo congruo il prezzo indicato per mq. pari a circa 15,00, sulla base di una perizia richiesta all’Ufficio Tecnico Erariale, quantificava il valore di mercato in Euro 61,00 al mq. per la zona C2 ed Euro 4,00 per la zona E2, per un totale di Euro 1.014.000,00, notificando alle parti contraenti, in qualità di coobbligati in solido, l’avviso di rettifica e liquidazione n. *****, con cui chiedeva maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Società Costruzioni Restauri s.r.l. impugnava l’avviso denunciando, inter alia, il difetto di motivazione dell’atto e contestando l’efficacia probatoria della perizia di stima dell’Agenzia del Territorio. La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 196/01/10, accoglieva il ricorso, ritenendo che il valore dei terreni fosse stato notevolmente deprezzato a causa di un vincolo idrogeologico gravante su di essi, a seguito dell’approvazione di un Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). L’Ufficio proponeva appello, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 796/23/14. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, svolgendo quattro motivi. Costruzioni e Restauri s.r.l. si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che all’atto della cessione “il terreno ceduto era certamente interessato da valutazioni e perimetrazioni destinate ad incidere necessariamente sul valore del bene stesso”, pur non sussistendo alcuna prova in atti che sui terreni gravassero vincoli tali da sminuirne il valore. L’Ufficio ricorrente deduce che il vincolo idrogeologico previsto dal P.A.I., sia pure approvato dall’Autorità di bacino della Regione Puglia con Delib. 15 dicembre 2004, n. 25, in realtà era stato adottato solo in data 30 novembre 2005, con Delib. n. 39, successivamente alla stipula del contratto avvenuta in data *****. La circostanza della adozione del vincolo e, quindi, della sua efficacia in data 30 novembre 2005, rappresenterebbe fatto incontroverso e pacifico per essere riportato dalla Commissione Tributaria Regionale in più pagine della sentenza. Tale circostanza sarebbe anche confermata dal fatto che il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di ***** il 20 luglio 2005, non faceva alcun riferimento alla Delib. n. 25 del 2004, approvata dall’Autorità di bacino della Regione Puglia.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, in combinato disposto al D.Lgs. n. 347 del 1990, e dell’art. 13 comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici di appello non si sarebbero attenuti al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui sono edificabili ai fini tributari tutti quei terreni che tali sono qualificabili da uno strumento urbanistico indipendentemente dalla loro edificabilità attuale e che gli eventuali anche gravi vincoli urbanistici non comportano la sottrazione dei terreni alla previsione di edificabilità degli stessi stabilita dallo strumento urbanistico. L’Ufficio, inoltre, precisa che ai fini dell’imposta di registro vale l’edificabilità di fatto, e non quella di diritto, sicché non avendo provato il contribuente che il vincolo idrogeologico diminuiva la edificabilità di fatto, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto convenire con l’Ufficio sul maggior valore dei terreni.

3. Con il terzo motivo si denuncia omessa pronuncia su motivo di appello in violazione dell’art. 112 c.p.c., ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Secondo l’Ufficio ricorrente, qualora la Corte intendesse dare rilievo al vincolo idrogeologico, ancorché sopravvenuto alla compravendita, va denunciato che in sede di appello era stato contestata l’esistenza di vincoli idrogeologici gravanti su terreni per effetto della sentenza n. 128/2009, nel frattempo intervenuta nelle more del giudizio, emessa dal Tribunale delle acque pubbliche che aveva accolto il ricorso proposto, tra gli altri, dal Comune di Lequile contro l’Autorità di bacino della Regione Puglia, ed annullato la Delib. n. 39 del 2005, recante l’approvazione del Piano di Bacino della Puglia, stralcio assetto idrogeologico.

4. Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo il ricorrente il censurato vizio deve essere sollevato in relazione all’obiezione formulata, anche in sede di appello, sull’eccepita compatibilità con i valori dichiarati rispetto al prezzo con cui l’odierna parte venditrice era entrata in possesso di un quinto dei terreni ceduti. A’ parere dei giudici di appello, infatti, non essendo stato tale prezzo mai rettificato poteva essere assunto come valore di riferimento, in quanto la vendita della quota di un quinto in questione non poteva essere adottata come termine di comparazione, essendo stata effettuata nell’ambito di una procedura fallimentare, e quindi in circostanze di per sé sfavorevoli alla stima dei beni. L’Ufficio ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe del tutto omesso di valutare l’incidenza sul valore di un immobile che un’asta fallimentare riveste, la quale, per fatto notorio, realizza prezzi a ribassi notevoli rispetto al valore reale di mercato.

5. I motivi di ricorso, in quanto inerenti alla medesima questione, vanno trattati congiuntamente per connessione logica.

Le critiche sono inammissibili ed infondate.

5.1. La rilevata inammissibilità emerge all’evidenza per una chiara violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. L’Ufficio, nell’illustrare i mezzi, fa riferimento ad atti e documenti che non sarebbero stati correttamente valutati dal giudice del merito.

Come è noto, in più occasioni, e con indirizzo condiviso, questa Corte ha precisato che: “In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile” sicché la mancata “localizzazione” del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante contenutistico” (Cass. n. 28184 del 2020). In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice del merito che abbia basato il suo convincimento disattendendo le risultanze di atti e documenti esibiti nel corso del giudizio, non può limitarsi a censure apodittiche su omesso approfondimento di temi di indagine o su erroneità o inadeguatezza della motivazione, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice di merito, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è tenuta, per contro, ad indicare, riportandole per esteso (Cass. n. 27702 del 2020; Cass. n. 17369 del 2004), le parti del contenuto dei documenti ritenute erroneamente disattese o indicando in quale fase e con quale atto processuale del giudizio di merito le stesse siano state prodotte (c.d. localizzazione). Tale adempimento rappresenta una condizione di ammissibilità del motivo, essendo che il medesimo consente al giudice di legittimità (cui non è dato l’esame diretto degli atti se non in presenza di `errores in procedendò) di effettuare il controllo di decisività della prova non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente o insufficientemente valutate, ed un’adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata.

L’Ufficio ricorrente a tale onere processuale non ha ottemperato, omettendo di riportare in ricorso il contenuto del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Lequile il 20 luglio 2005, del certificato attestante il vincolo idrogeologico P.A.I., della Delib. della Regione Puglia 15 dicembre 2004, n. 25, della perizia di stima redatta dell’Agenzia del Territorio, della sentenza n. 128/2009 del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, ecc. Tale documentazione sarebbe stata necessaria anche al fine di valutare la decività delle critiche, tenuto conto che in controricorso, la società acquirente, ha rilevato che “il prezzo di acquisto di Euro 260.000,00 era stato quantificato tenendo conto del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune all’epoca del rogito- ove l’area risultava edificabile e – non era ancora indicato il vincolo assoluto di non edificabilità in ragione del Piano di assetto idrogeologico posto dall’Autorità di bacino della Puglia fin dal 15 dicembre 2004, altrimenti la esponente società, che svolge attività di costruzione, non avrebbe acquistato il terreno in oggetto”.

Anche in considerazione del fatto che tale vincolo era stato valorizzato dal giudice di appello a sostegno del percorso argomentativo illustrato in sentenza, avendo lo stesso precisato in motivazione che: ” nel merito, la sentenza di primo grado appare anche priva di apprezzabili censure, nella parte in cui ha riconosciuto che all’atto della cessione – momento in cui le valutazioni estimative sono da compiersi – il terreno ceduto era certamente interessato a valutazioni e perimetrazioni destinate ad incidere necessariamente sul valore del bene stesso, non solo e non tanto per la presenza attuale e/o potenziale di una limitazione possibile, oltre che probabile, del potere di edificazione, quanto per la concreta possibilità che il potenziale acquirente dovesse poi, comunque, confrontarsi con le difficoltà urbanistiche ed amministrative che gli poneva la presenza di un contenzioso aperto concernente la zona interessata alla transazione commerciale ed incidente rilievo urbanistico (Piano per l’assetto idrogeologico)”.

5.2. Il ricorso e’, altresì, infondato.

Questa Corte ha chiarito, con indirizzo condiviso, che con il ricorso per Cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici di merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017).

In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento del giudice, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede in questa sede processuale (Cass. n. 23940 del 2017).

Questa Corte, in quanto giudice deputata al controllo di diritto, ha certo anche il compito di controllare che nel giudizio di fatto siano rispettate le regole giuridiche che espressamente o per desunzione il giudice del merito ha il dovere di osservare, ma la scelta del giudice del merito di dare prevalenza ad una prova o all’altra, di valorizzare taluti caratteri di una prova o di trascurarne altri non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte è chiamata a controllare solo se il giudice di merito abbia osservato le regole della logica e le regole d’esperienza, che costituiscono i limiti giuridici ‘strutturalì della sua discrezionalità e che garantiscono la ragionevolezza e la plausibilità del giudizio di fatto.

Non è chiamata a condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, ne è chiamata a procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito.

5.3. Nella fattispecie, i giudici della Commissione Tributaria Regionale, con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato e privo di vizi logici, hanno ritenuto infondate le doglianze proposte dall’Ufficio, sulla base delle risultanze processuali offerte dalle parti, precisando che il terreno ceduto era certamente interessato a valutazioni e peremitrazioni destinate ad incidere necessariamente sul valore del bene stesso, “non solo e non tanto per la presenza attuale e/o potenziale di una limitazione possibile, oltre che probabile, del potere di edificazione, quanto per la concreta possibilità che il potenziale acquirente dovesse poi, comunque, confrontarsi con le difficoltà urbanistiche ed amministrative che gli poneva la presenza di un contenzioso aperto concernente la zona interessata alla transazione commerciale e di incidente rilievo urbanistico (Piano per l’assetto idrogeologico. Con riferimento al quadro probatorio offerto dalle parti, i giudici del merito hanno accertato che ” la stima effettuata dall’Agenda del Territorio, fatte salve e superate tutte le censure di legittimità avanzate da parte appellata, risulta essere scarsamente utilizzabile e quindi inattendibile ai fini di una realistica valutazione dei terreni oggetto della compravendita; tale stima nulla infatti ha riferito in ordine alla esistenza di un contenzioso relativo al Piano per l’assetto idrogeologico”. E concluso che: “In assenza di argomenti e prove proposte dall’appellante che inducano questo giudice dell’impugnazione a trovare nel pronunziato di prime cure i vizi denunziati con l’atto di appello, ed in particolare in assenza di prove a sostegno della differente valutazione da attribuirsi ai beni oggetto di trasferimento e della fondatezza dell’avviso di rettifica, la sentenza di primo grado va confermata…

Ne consegue che nessun vizio di motivazione può essere rilevato nella sentenza impugnata (posto che, in ragione del rilevato difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione, le evidenziate censure difettano di decisività), e tenuto conto che i giudici del merito hanno fatto riferimento, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, alla determinazione del “valore venale in comune commercio” come risultante dai fatti di causa, sulla base del quadro probatorio offerto dalle parti, tenendo conto della natura, della consistenza e della ubicazione del bene in considerazione delle caratteristiche oggettive e della collocazione dello stesso nello strumento urbanistico.

6. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, e spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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