Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.54 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23502/2020 proposto da:

E.O., rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO FOLCO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Torino, Via Avigliana 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 347/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 6/03/2020, NRG 178/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Dott. Roberto BELLE’.

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Torino ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato le domande di protezione internazionale, nelle forme della tutela per i rifugiati, della protezione c.d. sussidiaria e in subordine umanitaria, proposte da E.O., cittadino *****, sulla base di un racconto svolto esponendo di aver abbandonato il proprio Paese per difficoltà economiche e lavorative e per sottrarsi alle pressioni di chi lo voleva far entrare a far parte di un gruppo segreto;

la Corte territoriale ha disatteso la domanda di protezione quale rifugiato, evidenziando le perplessità che emergevano nel racconto reso, avendo il ricorrente mostrato, davanti alla Commissione, di non sapere nulla sulla setta cui asseritamente egli sarebbe stato spinto ad affiliarsi;

la Corte riteneva altresì incongrue, rispetto alle informazioni tratte dalla puntualmente indicata fonte conoscitiva sulle violenze fisiche proprie delle sette del cultismo *****, le generiche intimidazioni di cui aveva riferito l’ E.;

quanto alla tutela sussidiaria, la Corte territoriale ha ricostruito la situazione della ***** sulla base di dati aggiornati al 2020 ed ha escluso che le zone al sud del Paese, da cui proviene il ricorrente, fossero, a differenza del nord-est interessato dalle azioni di *****, caratterizzate da violenza indiscriminata;

rispetto alla tutela umanitaria veniva infine evidenziata la genericità della richiesta e l’assenza di allegazioni ed utili riscontri in ordine alla ricorrenza di una condizione individuale di vulnerabilità;

E.O. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare atto di costituzione in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

l’unico motivo di ricorso per cassazione, formulato denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I., è palesemente inammissibile, in quanto esso si limita ad enunciazioni astratte e comunque del tutto generiche in ordine all’esistenza di una (non meglio precisata) “reale ed effettiva situazione di vulnerabilità”, alla ricorrenza di una “effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano, come documentato in corso di causa” ed all’avere il ricorrente affrontato un “lungo viaggio migratorio” per concluderne, altrettanto laconicamente, nel senso che le circostanze, ancora non meglio riportate e precisate, avrebbero meritato “una più attenta valutazione”;

manca dunque qualsivoglia appropriatezza rispetto ad un giudizio impugnatorio di legittimità, da fondarsi su critiche specifiche ai sensi dell’art. 360 e 366 c.p.c., sicché l’inammissibilità è evidente; nulla è a disporsi sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato a depositare atto di costituzione senza svolgere attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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