LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21427-2021 proposto da:
B.B.S.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO CANTARO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4378/7/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 10/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che riferisce l’Agenzia delle entrate nel suo controricorso e nella memoria depositata a ridosso dell’udienza di trattazione esponeva che:
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza depositata in data 10 maggio 2021, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate;
la parte contribuente proponeva ricorso pervenuto il notificato il ricorso all’Agenzia delle entrate in data ***** ma non provvedeva a depositarlo mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all’Agenzia delle entrate in data *****, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del *****;
considerato che ciò comporta, ex art. 369 c.p.c., l’improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778), in ragione del fatto che l’Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente ritenere che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero successivamente risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778).
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.800, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022