Amministrazione di sostegno, avvocato, indennità riconosciuta all'amministratore, natura retributiva, esclusione

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5490 del 18/02/2022

Pubblicato il
Amministrazione di sostegno, avvocato, indennità riconosciuta all'amministratore, natura retributiva, esclusione

L’indennità riconosciuta all’amministratore di sostegno, anche se percepita da un avvocato, non ha natura retributiva. Conseguentemente sulle somme liquidate all'amministratore non applicabile l’IVA.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15101/2017 r.g. proposto da:

A.T., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati Riccardo Canevacci, e Flavio Termentini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Giambattista Vico n. 22.

– ricorrente –

contro

R.O., già amministratore di sostegno di G.A., difensore di sé stessa, con domicilio eletto presso il proprio studio in Roma, alla Piazza del Fante n. 10.

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI ROMA pubblicato il 19/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto pronunciato il 18 gennaio 2017, il Giudice Tutelare di Roma liquidò, in favore dell’Avv. R.O., la somma di Euro 25.000,00, oltre iva e c.p.a., a titolo di equa indennità, ex art. 379 c.c., comma 2, per l’attività da lei svolta dal *****, quale amministratore di sostegno di G.A. (deceduta, appunto, il *****).

2. Il reclamo avverso il suddetto decreto promosso, ex art. 739 c.p.c., da A.T., unica figlia della G., è stato parzialmente accolto dal Tribunale di Roma, in composizione collegiale, che, con Decreto del 19 aprile 2017, ha ridotto ad Euro 20.000,00, oltre iva e c.p.a., l’importo della menzionata indennità.

2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale: i) circa la ivi lamentata mancata comunicazione dei fatti relativi all’amministrazione, con conseguente impossibilità di formulare osservazioni sulla relazione e sul rendiconto finale, ha opinato che “trattasi di potere esclusivamente riservato al G.T. che, esaminato il rendiconto ed i documenti giustificativi allegati, ha il potere di sospendere l’approvazione dello stesso, disponendone l’integrazione ovvero convocando a chiarimenti l’AdS ovvero rigettando l’approvazione”. Ha osservato, inoltre, che “ai sensi degli artt. 411 e 380 c.c., gli stretti congiunti dell’amministratore possono chiedere al G.T. di poter visionare ed estrarre copia dei rendiconti e dei documenti giustificativi al fine della impugnazione” e che “la L. n. 6 del 2004 non prevede l’obbligo per l’AdS, né per l’Ufficio del G.T., di comunicare ai parenti dell’amministrato/a tutti i decreti della procedura”; ii) muovendo dal rilievo che i precedenti decreti del 26 febbraio 2014 e del 13 maggio 2015, che avevano liquidato (per periodi temporali precedenti) l’equa indennità di complessivi Euro 40.000,00 dell’ADS, non erano stati impugnati dalla reclamante, ha disatteso la censura della A. secondo cui era stata assunta come base di calcolo la redditività degli immobili che non era stata alta a causa dell’attività scarsamente proficua dell’ADS; iii) ha evidenziato “la sussistenza di una conflittualità tra amministrata e figlia di non trascurabile rilievo; detti rapporti familiari, peraltro, ove non così aspri, trattandosi di immobili in comproprietà tra madre e figlia, avrebbero consentito una gestione più fluida del patrimonio immobiliare della G., che avrebbe evitato la procedura esecutiva (…) sull’immobile di *****” iv) ha ritenuto che “nella maggior parte dei casi in cui venga nominato come amministratore di sostegno un soggetto estraneo al nucleo familiare, quindi un avvocato, è pacifico che l’attività svolta dall’AdS non si limita alla gestione ordinaria di una modesta pensione (…), in assenza di parenti stretti, ma si estende ad instaurare rapporti con i Servizi Sanitari, Sociali, enti previdenziali e, nelle ipotesi di entrate modeste associate ad un cospicuo patrimonio immobiliare o ad una notevole eredità da gestire, l’AdS non avrà la strada facile. In questi casi, non vi è dubbio che l’equa indennità (non ammissibile, peraltro, per chi riceve soltanto una pensione di Euro 800 mensili e non ha null’altro) sarà liquidabile dal G.T. secondo un principio retributivo, in quanto essa non costituisce una compensazione al mancato guadagno (peraltro difficilmente dimostrabile), ma la remunerazione per un lavoro svolto da un professionista, lavoro che un familiare non potrà svolgere facilmente se non rivolgendosi ad altro avvocato da remunerare di tasca propria”; v) ha concluso affermando che “in considerazione della circostanza che, nel periodo 15/4/2015 27/12/2016, l’ADS non ha svolto attività diverse da quelle eseguite nei precedenti periodi, ritiene equo liquidare la somma di Euro 20.000, 00, oltre oneri accessori, con onere di deposito di fattura”.

3. Avverso questo provvedimento, ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7, l’ A., affidandosi ad un unico motivo articolato in plurimi profili. Resiste, con controricorso, corredato anche da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., l’Avv. R.O..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Posta la sicura ammissibilità, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, dell’odierno ricorso (cfr. Cass. n. 7355 del 1991; Cass. n. 4755 del 1983), l’unico motivo in esso formulato è rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 379,380,404 e 408 c.c., e conseguente violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Omesso esame di fatti decisivi in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Muovendo dall’assunto che il provvedimento impugnato abbia erroneamente interpretato e male applicato le norme regolatrici della fattispecie, altresì presentando una motivazione manifestamente lacunosa, la suddetta censura si articola nei seguenti profili:

“1.1. Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per errata interpretazione dell’art. 380 c.c.”. Premesso che quest’ultimo prevede, al comma 2, che “il giudice può sottoporre il conto annuale all’esame del protutore e di qualche prossimo parente”, si assume che erroneamente il tribunale ha ritenuto che “gli stretti congiunti dell’amministranda possono chiedere al G.T. di poter visionare ed estrarre copia dei rendiconti e dei documenti giustificativi al fine della impugnazione”. Tale interpretazione, “oltre che in manifesto contrasto con la norma, che prevede l’esatto contrario, ossia che sia il giudice tutelare a sottoporre il conto annuale all’esame dei parenti più prossimi, pregiudica evidentemente il diritto dei congiunti dell’amministrata, i quali – non essendo al corrente del deposito del conto annuale da parte dell’amministratore – vedrebbero preclusa la possibilità di esaminare il conto reso al termine della gestione annuale”;

“1.2. Errata qualificazione dei fatti esaminati alla luce del disposto di cui agli artt. 379 e 404 c.c. – falsa applicazione dell’art. 379 c.c., ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Si ascrive al tribunale: i) di aver posto “alla base del proprio ragionamento fatti non rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 379 c.c., in materia di gratuità della tutela, applicabile anche all’amministrazione di sostegno in forza del rinvio specifico operato dall’art. 411 c.c.”; ii) di aver affermato che le somme liquidate a titolo di indennità non sarebbero risultate sproporzionate per una serie di motivi (i due precedenti decreti di liquidazione emessi dal giudice tutelare in data 26.2.2014 ed in data 13.5.2015 non sono stati impugnati; il calcolo è stato fatto in base alla redditività degli immobili ed il fatto che quest’ultima fosse bassa non può addebitarsi all’amministratore, ma agli elevati costi per metterli a reddito; l’attività è stata particolarmente difficile, considerati i dissidi esistenti tra l’amministrata e la figlia) che si dimostrano tutti inconferenti con i principi di diritto stabiliti dall’art. 379 c.c., applicabile al caso di specie;

“1.3. Error in procedendo: omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti e violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere il tribunale “omesso di valutare e considerare attentamente l’effettiva sproporzione dell’indennizzo liquidato alla luce dei criteri imposti dall’art. 379 c.c.”;

“1.4. Violazione degli artt. 379 e 408 c.c., con riferimento alla natura dell’equa indennità – illecita liquidazione dell’iva”, censurandosi le argomentazioni del decreto impugnato in ordine alla ivi ritenuta applicabilità della menzionata imposta su quanto liquidato a titolo di equa indennità.

2. Il primo dei descritti profili non merita accoglimento.

2.1. Giova premettere che l’art. 380 c.c., dettato in materia di tutela dei minori ma applicabile all’istituto dell’amministrazione di sostegno in virtù del richiamo (anche) ad esso contenuto nell’art. 411 c.c., dispone che “I. Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare. II. Il giudice può sottoporre il conto annuale all’esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore”.

2.2. E’ intuitivo che l’esecuzione delle disposizioni relative all’educazione del minore, come anche il mantenimento dello stesso, comportano spese che il giudice deve predeterminare, unitamente alla somma occorrente per amministrare e conservare il patrimonio. Altrettanto è a dirsi, sebbene, ovviamente, con le dovute distinzioni in rapporto alla diversità di situazioni e finalità poste alla base dei due istituti, anche con riguardo all’esecuzione delle attività di colui che viene nominato amministratore di sostegno (cfr. art. 405 c.c., comma 5). Del resto, in base ad un principio generale dell’ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un’attività nell’interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere (cfr. Cass. n. 22063 del 2017). Spetta, dunque, al tutore ed all’amministratore di sostegno, che non siano riusciti ad attenervisi, dimostrare, in sede di rendiconto annuale ex art. 380 c.c., l’inadeguatezza delle somme stabilite o le ragioni straordinarie che abbiano determinato il superamento dei preventivi, al fine di ottenere la ratifica del giudice tutelare o altri provvedimenti che lo stesso reputi opportuni.

2.2.1. I limiti di spesa posti dal giudice (al tutore come) all’amministratore di sostegno hanno effetto, peraltro, soltanto nei rapporti interni dell’amministrazione (e della tutela) e non determinano invalidità degli atti compiuti, non avendo i terzi come chiarito dalla dottrina – possibilità di conoscerne l’esistenza, né dovere di accertarla.

2.2.2. La norma pone in chiaro l’esigenza che la sorveglianza sull’attività complessiva dell’amministratore di sostegno (e del tutore) in ordine al patrimonio amministrato deve avere carattere di periodicità e non va lasciata alla discrezionalità del giudice. A differenza del conto finale, i conti periodici non necessitano di approvazione da parte del giudice tutelare e non comportano da parte di questo l’obbligo ad invitare alcun interessato ad esaminarli ed a presentare in merito le sue osservazioni. Il rendiconto annuale consente al giudice tutelare il controllo costante ed analitico della gestione e gli fornisce la base per l’adozione, tra l’altro, di eventuali provvedimenti a carico dell’amministratore (e del tutore), per irregolari risultanze della gestione.

2.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, nel provvedimento impugnato si legge che: i) quello di cui all’art. 380 c.c., si configura come un “potere esclusivamente riservato al G.T. che, esaminato il rendiconto ed i documenti giustificativi allegati, ha il potere di sospendere l’approvazione dello stesso, disponendone l’integrazione ovvero convocando a chiarimenti l’ADS ovvero rigettando l’approvazione”; ii) “ai sensi degli artt. 411 e 380 c.c., gli stretti congiunti dell’amministratore possono chiedere al G.T. di poter visionare ed estrarre copia dei rendiconti e dei documenti giustificativi al fine della impugnazione” e che “la L. n. 6 del 2004, non prevede l’obbligo per l’ADS, né per l’Ufficio del G.T., di comunicare ai parenti dell’amministrato/a tutti i decreti della procedura”.

2.3.1. La prima di tali affermazioni non è stata oggetto di alcuna, specifica censura dell’odierna ricorrente, sicché, ponendosi chiaramente come ratio decidendi di per sé sufficiente a giustificare la statuizione, in parte qua, del provvedimento impugnato, imporrebbe l’applicazione del principio, costantemente ribadito e qui condiviso, secondo cui, ove la corrispondente motivazione della decisione sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificarla, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, sul punto, della sentenza (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).

2.3.2. In ogni caso, la doglianza della A. mostra di obliterare completamente che l’art. 380 c.c., non prevede alcun obbligo di sottoporre preventivamente ai familiari il rendiconto, attribuendo al Giudice Tutelare una mera facoltà al riguardo, del cui corrispondente esercizio, nella specie, quel giudice ha ritenuto non necessario avvalersene, con valutazione discrezionale qui non ulteriormente sindacabile.

3. Le doglianze di cui al secondo ed al terzo profilo in cui sia articola l’unico, complesso motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente inammissibili.

3.1. Lo sono, innanzitutto, quelle ivi prospettanti un preteso vizio motivazionale, bastando qui solo ricordare che: i) come ancora recentemente ribadito da questa Suprema Corte (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, ex multis, Cass. n. 4391 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 593 del 2022, Cass. n. 11229 del 2021; Cass. n. 395 del 2021), l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio reso il 19 aprile 2017) consente ormai di denunciare in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (fattispecie, qui, tutte assolutamente inconfigurabili), esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 4391 del 2022; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., n. 24395 del 2020); lo specifico vizio denunciabile per cassazione alla stregua della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4391 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, pure nelle loro motivazioni, Cass. n. 4391 del 2022, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); iii) la parte ricorrente deve indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

3.2. Tanto premesso, le odierne doglianze motivazionali della A., prive, peraltro, della puntuale osservanza dell’appena descritto onere di allegazione sancito, per il vizio da lei dedotto, da Cass., SU, n. 8053 del 2014, lungi dal riferirsi all’omesso esame di fatti storici, dibattuti tra le parti ed asseritamente decisivi, finiscono con l’ascrivere al tribunale una errato giudizio sotto il profilo della pretesa sproporzione dell’equa indennità liquidata all’Avv. R.O. alla stregua dei criteri imposti dall’art. 379 c.c.. Esse si risolvono, quindi, sostanzialmente, in una contestazione delle valutazioni di merito espresse dal tribunale, come tali non scrutinabili nel presente giudizio di legittimità, che non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022).

3.3. Conclusioni affatto analoghe, poi, valgono anche con riferimento all’asserita violazione e/o falsa applicazione di legge denunciata nel descritto secondo profilo dell’unico motivo di ricorso.

3.3.1. Invero, giova ricordare, innanzitutto che questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra, invece, violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

3.3.2. Nel caso di specie, poi, si discute della quantificazione dell’equa indennità ex art. 379 c.c., comma 2 (dettato in materia di tutela dei minori ma applicabile all’istituto dell’amministrazione di sostegno in virtù del richiamo (anche) ad esso contenuto nell’art. 411 c.c.), vale a dire di quello strumento che consente al giudice – pur mantenendo l’ufficio tutelare e dell’amministrazione di sostegno il carattere della gratuità (la Corte costituzionale ha sottolineato che non è prevista alcuna corresponsione d’indennità per le cure dedicate alla persona dell’incapace. Cfr. Corte Cost. 10 ottobre 2018, n. 218, sia pure con riguardo all’ufficio tutelare), giusta il comma 1 della medesima disposizione, oltre che della doverosità, in ragione dell’alto valore sociale insito nella cura degli incapaci – di assegnare al tutore ed all’amministratore di sostegno, in rapporto alla “entità del patrimonio” ed alle “difficoltà di amministrazione” dell’incapace e/o dell’amministrato, appunto una “equa indennità” come rivalsa della perdita patrimoniale derivabile al tutore ed all’amministratore di sostegno per non potere attendere alle normali loro occupazioni nel tempo dedicato all’ufficio di cui sono stati incaricati. Ogni eventuale incongruenza o contraddizione che possa, a prima vista, emergere dal testo complessivo della norma è solo apparente e non deve trarre in inganno: la previsione del capoverso, che rende eventuale la corresponsione dell’indennità e discrezionale la sua quantificazione, non vale a porre nel nulla il principio di gratuità dell’ufficio, né ad assimilare l’attività dell’amministratore di sostegno ad un’attività lucrativa. Si è al cospetto, quindi, di una ponderazione affatto discrezionale dell’autorità giudiziaria (cfr., in motivazione, Cass. n. 14846 del 2020), avente ad oggetto una somma di denaro per definizione non dovuta essendo relativa ad un incarico svolto gratuitamente.

3.3.3. Alteris verbis, prevedendo l’art. 379 c.c., comma 2, esclusivamente la “possibilità” per il giudice di assegnare un’indennità, a fronte di difficoltà, e compatibilmente con l’entità del patrimonio, non solo la corresponsione della stessa è soltanto eventuale, ma l’unico parametro fissato per la liquidazione è l’equità: il che, come detto, implica ampia discrezionalità del giudice, chiamato a compiere una valutazione globale con metodo sintetico delle difficoltà nell’amministrazione, della consistenza del patrimonio del beneficiario e degli esborsi sostenuti dall’amministratore (cfr., in motivazione, Cass. n. 14846 del 2020).

3.3.4. Nella specie, come agevolmente emerge dal provvedimento impugnato, il tribunale capitolino ha proceduto alla liquidazione dell’equa indennità riconosciuta all’Avv. R., nella indicata qualità tenendo conto: i) della redditività degli immobili dell’amministrata, disattendendo l’assunto della reclamante secondo cui la stessa non era stata alta a causa dell’attività scarsamente proficua della Avv. R.; della “sussistenza di una conflittualità tra amministrata e figlia di non trascurabile rilievo; detti rapporti familiari, peraltro, ove non così aspri, trattandosi di immobili in comproprietà tra madre e figlia, avrebbero consentito una gestione più fluida del patrimonio immobiliare della G., che avrebbe evitato la procedura esecutiva (…) sull’immobile di *****”; iii) della mancata impugnazione dei precedenti decreti che avevano riconosciuto all’Avv. R. un’analoga indennità, quantificata, però, nella maggior somma di Euro 25.000,00, oltre iva, per i periodi precedenti (“nel periodo 15/4/2015 – 27/12/2016, l’ADS non ha svolto attività diverse da quelle eseguite nei precedenti periodi, ritiene equo liquidare la somma di Euro 20.000, 00, oltre oneri accessori, con onere di deposito di fattura”).

3.3.5. Trattasi, dunque, di una valutazione che, nella sua globalità, ha indubbiamente tenuto conto dei parametri indicati dall’art. 379 c.c., comma 2, semplicemente rafforzando, poi, il convincimento così espresso circa l’effettuata quantificazione (Euro 20,000, oltre iva), con l’ulteriore considerazione che precedenti decreti che avevano riconosciuto all’Avv. R. la stessa indennità per periodi tempo precedenti quello oggi in esame erano rimasti non impugnati.

3.3.6. L’assoluta discrezionalità, per quanto si è già detto, della ponderazione equitativa de qua e l’esaustiva indicazione dei criteri a tal fine utilizzati (sostanzialmente coerenti con quanto sancito dalla citata norma), rendono la statuizione del tribunale, su questo punto (e salvo quanto si dirà oltre circa l’IVA), scevra dalla censura di violazione di legge come oggi ad essa ascritta dalla A., che ancora una volta si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, cui la prima intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che, come si è già detto, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022).

4. E’ fondato, invece, il quarto profilo in cui è articolato l’unico motivo di ricorso. Esso, come si ricorderà, censura le argomentazioni del decreto impugnato in ordine alla ritenuta applicabilità dell’iva sull’importo liquidato a titolo di equa indennità.

4.1. In proposito, infatti, è sufficiente rimarcare che la recente giurisprudenza di questa Corte ha negato la natura retributiva dell’indennità riconosciuta all’amministratore di sostegno, anche se percepita da un avvocato (cfr. Cass. n. 14846 del 2020). Si è opinato, infatti, che: i) ai sensi della Direttiva 2006/112/CE, per quanto lo scopo dell’attività sia irrilevante, è soggetto passivo dell’imposta predetta chi svolge un’attività (inclusa quella libero-professionale) “economica”, da intendersi come offerta di beni e servizi su un determinato mercato, mentre il proprium dell’amministrazione di sostegno sta nella funzione di tutela della persona ed il relativo ufficio è “innervato da un obbligo morale, di elevato valore sociale”; non è dirimente la qualificazione di ufficio dell’amministratore di sostegno, perché anche gli uffici possono essere adempiuti a titolo oneroso; lo sono, invece, la previsione della gratuità di cui all’art. 379 c.c., comma 1, e la possibilità del giudice (art. 379, comma 2) di assegnare un'”equa indennità” in considerazione dell’entità del patrimonio e delle difficoltà dell’amministrazione; iii) la circostanza che l’attività non sia finalizzata all’ottenimento di introiti con carattere di stabilità, l’assenza di parametri per la determinazione del compenso e la sua stessa eventualità, nonché la preferenza dell’ordinamento per l’indicazione di un appartenente alla cerchia familiare del beneficiario (art. 408 c.c., commi 1 e 4. Peraltro, Cass. n. 2364 del 2014 ha ritenuto che, in tema di nomina dell’amministratore di sostegno, il clima di contrasto endofamiliare giustifica l’opzione per un terzo estraneo), da cui deriva che “il professionista che assuma quel ruolo va considerato come surrogato del parente”, fanno sì che l’indennità non abbia la funzione di corrispettivo, ossia di controvalore del servizio nell’ambito di un sinallagma, ma di semplice ristoro delle spese non facilmente documentabili (così già Corte Cost. n. 1073 del 1988); iv) non rileva, quindi, la connotazione soggettiva del professionista, bensì l’oggettiva natura (economica, o non) dell’attività. Ciò non significa, però, che le attività di gestione del patrimonio dell’amministrato siano sempre non imponibili; ciò può verificarsi quando l’attività è volta a ricavare introiti con carattere di stabilità, o comunque espletata per la produzione di un reddito, come può verificarsi qualora l’amministratore assista il beneficiario in una causa legale.

4.1.1. Nel caso di specie, però, il Tribunale di Roma ha chiaramente riferito l’indennità alla “generica” attività di assistenza, sicché nemmeno è configurabile l’ipotesi da ultimo indicata. Erroneamente, dunque, lo stesso ha considerato come avente natura retributiva l’attività svolta dall’Avv. R.O. nella indicata qualità, conseguentemente ritenendo applicabile l’IVA sulla somma liquidatale ex art. 379 c.c., comma 2.

5. Esclusivamente in parte qua, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito, confermando l’importo di Euro 20,000,00 quale equa indennità da riconoscersi al menzionato avvocato, per l’attività da lui svolta quale amministratore di sostegno di G.A. per il periodo *****.

5.1. E’ opportuno rimarcare, infine, che non è possibile, in questa sede, intervenire sui precedenti decreti (laddove hanno applicato l’imposta predetta) riguardanti l’equa indennità riconosciuta all’Avv. R. per i periodi precedenti, perché pacificamente rimasti non impugnati.

6. La sopravvenienza, rispetto alla data di notificazione dell’odierno ricorso e della decisione qui impugnata, della pronuncia di legittimità che ha consentito il (peraltro solo) parziale accoglimento del primo, giustifica la integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di questo giudizio di legittimità e del precedente grado di merito.

7. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’unico formulato motivo di ricorso limitatamente al quarto profilo in cui esso è articolato, rigettandone il primo e dichiarandone inammissibili il secondo ed il terzo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo le merito, conferma l’importo di Euro 20,000,00 quale equa indennità da riconoscersi all’Avv. R.O., per l’attività da lei svolta quale amministratore di sostegno di G.A. per il periodo *****.

Compensa interamente tra le parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità e quelle del precedente grado di merito.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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