LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31492-2020 proposto da:
D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO SANTAMARIA;
– ricorrente –
contro
*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ***** presso C.M., rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA TONONI CORREALE, EUGENIO ANTONIO CORREALE;
– controricorrente –
e contro
A.E., + ALTRI OMESSI, AZIENDA OSP DI *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2271/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
RILEVATO
che:
D.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2271 del 16.9.2020 della Corte di appello di Milano, notificata il 5. 10. 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto della sua impugnazione avvero la delibera dell’assemblea del ***** di ***** del *****;
il condominio intimato ha notificato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la legittimazione del ricorrente a far valere il vizio di illegittimità della delibera impugnata per omessa convocazione di altri condomini, assumendo che tale conclusione non è conforme al disposto di cui all’art. 1137 c.c.;
il motivo appare inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, c.p.c., n. 1, atteso che il capo della decisione impugnato, che, in adesione alla motivazione del tribunale, ha respinto il motivo di impugnativa affermando che la legittimazione a domandare l’annullamento in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione dell’assemblea spetta esclusivamente al condomino pretermesso e, quindi, non a quelli che risultano regolarmente convocati, è del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10071 del 2020; Cass. n. 6753 del 2010; Cass. n. 23903 del 2016; Cass. n. 9082 del 2014), mentre il ricorso non offre ragioni idonee per modificare tale indirizzo;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo;
deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ***** di *****, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022