Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.558 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1049-2021 proposto da:

B.L., LA FENICE SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA A RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BASTIONI DI MICHELANGELO, 5/A, presso lo studio dell’avvocato FAUSTA MARCHESE, rappresentate e difese dagli avvocati CARLO SICURO, ERIKA SICURO;

– ricorrenti –

contro

REGIONE EMILIA – ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO ARGNANI, DANIELA OPPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1147/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata l’01/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.

RILEVATO

che:

B.L. e La Fenice società agricola coop.r.l. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1147 dell’1.6.2020 della Corte di appello di Bologna, che aveva confermato la decisione del Tribunale di rigetto dell’opposizione da loro proposta avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Regione Emilia Romagna per la violazione della L. n. 119 del 2003, art. 5, comma 2, per avere omesso il versamento del prelievo supplementare sui quantitativi di latte conferiti in eccedenza dai produttori nel luglio 2003;

la Regione Emilia Romagna ha notificato controricorso e depositato memoria.

RITENUTO

che:

con un unico motivo le ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 16, comma 1, in relazione alla L. n. 119 del 2003, art. 5, comma 2, art. 5, comma 2, censurano la sentenza impugnata per non avere, in accoglimento dell’opposizione proposta, dichiarata estinta la violazione contestata per effetto del pagamento della sanzione in misura ridotta pari alla somma di Euro 2.000,00, corrispondente al doppio del minimo edittale, avendo in contrario affermato che l’entità della sanzione pecuniaria prevista dal citato art. 5, è ancorata in misura fissa all’ammontare del prelievo supplementare omesso, che nella specie era pari a Euro 99.594,94, e che pertanto il pagamento in misura ridotta, per esercitare l’effetto estintivo, avrebbe dovuto essere pari ad un terzo di tale importo;

il motivo è manifestamente fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sanzione amministrativa applicata per violazione della L. n. 119 del 2003, art. 5, può essere estinta con il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 2.000,00, corrispondente al doppio del minimo edittale ivi previsto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 16, comma 1, che consente il pagamento in misura ridotta per un importo pari al terzo del massimo della sanzione o, se più favorevole, qualora sia stabilito un minimo edittale, per un importo pari al suo doppio (Cass. n. 26979 del 2018; Cass. n. 8362 del 2020 e, sia pure con riferimento alla violazione di cui alla citata L., art. 8, Cass. n. 7943 del 2020);

vanno disattese le ragioni esposte dalla Regione nel controricorso ed in memoria per mutare tale indirizzo giurisprudenziale, atteso che la L. n. 119 del 2003, art. 5, nel prevedere che la sanzione è commisurata al prelievo supplementare dovuto ma non può essere inferiore a 1.000,00 Euro, stabilisce un minimo edittale, che rende operativa la possibilità di pagamento in misura ridotta, per un importo pari al doppio del minimo, prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 16, comma 1;

la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che si adeguerà nel decidere al seguente principio di diritto: in tema di sanzioni amministrative applicate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (c.d. quote-latte), l’acquirente che abbia omesso il versamento del prelievo supplementare sui quantitativi di latte conferiti in eccedenza dai produttori, di cui alla L. n. 119 del 2003, art. 5, comma 2, può estinguere l’illecito amministrativo, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 16, comma 1, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, posto che la sanzione prevista non è proporzionale, risultando espressamente fissato un limite minimo pari ad Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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