Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.56 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18622-2020 proposto da:

WITHOUT LIMITS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, S.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ACUTO, N. 63, presso lo studio dell’avvocato CARMELO MONACO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO) STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3982/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

La società Without Limits SRL, e S.I., ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 3982/11/2018, dep. 12.6.2018, che su impugnazione dell’Agenzia delle entrate, che eccepiva l’omessa pronuncia in ordine al ricorso principale relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e la violazione del consolidato orientamento della Corte di Cassazione in tema di società a ristretta base azionaria, accoglieva l’appello dell’Ufficio.

L’Agenzia si costituisce con controricorso.

Con il primo e unico motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 101 c.p.c., e dell’art. 139 c.p.c., comma 4.

CONSIDERATO

che:

In relazione alle indicate doglienze appare necessario consultare il fascicolo di merito, il cui esame è consentito a questa Corte in relazione al vizio denunciato.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, dando mandata alla Cancelleria per gli opportuni adempimenti.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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