LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18866-2020 proposto da:
R.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BOVE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1179/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 30/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/11/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
il giudice designato del tribunale di Catanzaro ha respinto l’opposizione proposta da R.M., ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, contro il decreto col quale, contestualmente al rigetto della domanda di protezione internazionale, era stata respinta l’istanza di ammissione del medesimo al patrocinio a spese dello Stato; ha motivato la decisione osservando che l’ammissione al beneficio era da considerare incompatibile con la richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore;
R.M. propone ricorso per cassazione deducendo, come unico motivo, la violazione o falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 14, e del D.P.R. n. 15 del 2002, artt. 136, 74, 82, 131 e 133, oltre che dell’art. 93 c.p.c., in quanto la decisione sarebbe stata presa senza considerare che la richiesta di distrazione era stata proposta solo per il caso di esito favorevole della lite, senza che ciò comportasse rinuncia al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
le Sezioni unite di questa Corte, relativamente alla questione di specie, hanno affermato che la presentazione dell’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito, attesa la diversa finalità e il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese l’uno volto a garantire alla parte non abbiente l’effettività del diritto di difesa e l’altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam – con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l’istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente (Cass. Sez. U n. 8561-21);
in tal modo è stata superata la diversa (e prima di allora prevalente) tesi alla quale il tribunale ha mostrato di aderire, secondo cui il sistema del patrocinio a spese dello stato, escludendo ogni rapporto fra il difensore della parte non abbiente assistita e la parte soccombente non assistita, sarebbe incompatibile con l’istituto della distrazione delle spese;
il ricorso è pertanto manifestamente fondato;
il decreto va cassato con rinvio al tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, il quale si uniformerà al principio indicato dalle Sezioni unite e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Catanzaro anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022