LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23230-2020 proposto da:
5 EMME INFORMATICA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO LORENZINI 72, presso lo studio dell’avvocato VALERIA FAIOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIO STRAZZIARI;
– ricorrente –
contro
IRCE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI 12, presso lo studio dell’avvocato GRAZIA TIBERIA POMPONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMMASO PAIANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 474/202 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 4/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO che:
5 Emme Informatica s.p.a. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 4 febbraio 2020, n. 474, che ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente contro la sentenza di primo grado. Il Tribunale di Parma aveva respinto l’opposizione della ricorrente al decreto che aveva ingiunto alla medesima il pagamento di Euro 588.256, 80 per fornitura di materiale informatico.
Resiste con controricorso Irce s.p.a., ora Irce s.r.l. in liquidazione.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
I. Il ricorso è articolato in tre motivi che rispettivamente lamentano:
1) “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere il giudice di merito accolto l’istanza presentata dalla 5 Emme Informatica s.p.a. di esibizione, da parte di Irce s.p.a. e di Hummingbird, dei documenti specificamente indicati”;
2) “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) circa un fatto controverso e decisivo della controversia, per non avere valutato tutti gli elementi emersi al riguardo nel corso del giudizio”;
3) “mancata statuizione sulla domanda formulata dalla 5 Emme Informatica s.p.a.”.
I tre motivi sono inammissibili in quanto i primi due invocano un parametro (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) non applicabile ratione temporis alla fattispecie e il terzo non indica neppure quale parametro sarebbe stato violato, limitandosi a osservare come la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di restituzione di quanto versato (né vale al riguardo l’osservazione contenuta nella memoria per la quale il parametro sarebbe pienamente identificabile con la previsione normativa di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, previsione che in ogni caso attiene all’omesso esame circa un fatto storico decisivo e non concerne l’omessa pronuncia su una domanda).
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in Euro 7.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022