LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22001-2020 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’, 20, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MAIO;
– ricorrente –
contro
PAMAS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, T.P., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO VITALI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 330/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 20/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Ancona ha rigettato il gravame della signora S.A. avverso l’impugnata sentenza che, per quanto ancora interessa, aveva rigettato le sue domande di accertamento della illegittima approvazione del bilancio relativo all’anno 2009 della società Pamas e di condanna al risarcimento del danno del socio e amministratore T.P., in quanto responsabile di mancata custodia dei documenti societari.
La Corte ha ritenuto valida l’impugnata delibera di approvazione del bilancio ed il T. esente da responsabilità, avendo la S. conferito delega scritta alla signora B.M. a partecipare all’assemblea societaria, in tal modo condividendo il ragionamento del primo giudice che, sul presupposto dell’incolpevole smarrimento del documento scritto (delega), aveva ammesso la prova testimoniale (teste A.G. commercialista), ex art. 2724 c.c., n. 3, che aveva consentito di dimostrare l’esistenza della delega raccolta da A. presso il cui studio erano custoditi i documenti della società; la S. aveva avuto conoscenza del verbale assembleare in occasione di una visita presso lo studio di – A., circostanza che quest’ultimo aveva riferito essere avvenuta il 7 febbraio 2011, con conseguente tardività dell’impugnazione proposta con atto di citazione notificato il 22 dicembre 2012, oltre il termine di novanta giorni di cui all’art. 2377 c.c..
Avverso questa sentenza la S. propone ricorso per cassazione, resistito da Pamas srl e T..
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2724 c.c., n. 3, e dell’art. 2725 c.c., per avere erroneamente ritenuto utilizzabile (e utilizzato) la prova testimoniale (teste A.) in una situazione in cui i giudici di merito non avevano neppure dato conto della (né la controparte dimostrato la) perdita incolpevole del documento, essendo necessaria la forma scritta della delega – mai consegnatale – a esprimere il voto in assemblea.
Il motivo è fondato.
La regola secondo la quale il potere di rappresentanza dei soci in assemblea deve essere conferito per iscritto (e i documenti relativi devono essere conservati dalla società) esprime un principio generale (già desumibile dall’art. 2372 c.c., e dall’art. 2486c.c., comma 2, ora anche art. 2479 bis c.c., per le s.r.l.), sicché è inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare che un socio è stato rappresentato in assemblea da altra persona (Cass. n. 6340 del 1981), tranne che in caso di perdita incolpevole del documento, ex art. 2724 c.c., n. 3.
La giurisprudenza, in tema di prova dei contratti, è consolidata nel senso che la prova testimoniale è ammessa soltanto nell’ipotesi di perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, ma è necessario che chi invoca a proprio favore detto documento dimostri, oltre all’esistenza di esso e al suo contenuto, anche che la condotta nella conservazione del documento sia stata immune da imprudenza e negligenza e caratterizzata dall’adozione di ogni ragionevole cautela rapportata alle particolarità del caso (expiurimis, Cass. n. 1944 del 2014, n. 24100 del 2011, n. 26155 del 2006); ai fini dell’ammissibilità della prova per testi è necessario che la condotta dell’interessato, rapportata alle particolari circostanze e ragioni dell’affidamento al terzo, appaia immune da imprudenza o negligenza, dovendo la mancanza di colpa riferirsi a chi invoca il contenuto del documento (anche quando costui non coincida con il terzo che lo abbia smarrito), in base ad una valutazione della condotta non già “ex posi”, ma riferita al momento dell’affidamento della scrittura al consegnatario Cass. n. 25603 del 2011).
Nella specie, la sentenza impugnata non ha dato alcuna motivazione attendibile che la situazione concreta fosse equiparabile allo smarrimento incolpevole del documento, tale da legittimare la configurazione dell’ipotesi riconducibile all’art. 2724 c.c., n. 3, né del fatto storico della perdita o delle circostanze in cui essa sarebbe avvenuta.
L’onere di dimostrare l’incolpevolezza della perdita del documento (delega) ricadeva sulla società convenuta che nel giudizio invocava l’esistenza di quel documento al fine di dimostrare la validità della delibera, in una situazione nella quale l’attrice aveva promosso varie iniziative anche giurisdizionali (ex art. 700 c.p.c.) volte ad ottenere vanamente la consegna della delega da parte della società e dell’amministratore.
Il motivo è quindi fondato e accolto, con assorbimento del secondo motivo, riguardante la questione dell’attendibilità del teste A..
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte anconetana per un nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022
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