Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.57 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32492-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, (C.F. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE CARROZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4811/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA

RITENUTO

che:

1. T.S. impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Siracusa il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso della somma di Euro 32.612,00, L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, pari 90% delle imposte versate negli 1990-1992.

2. La CTP accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l’appello rilevando che il contribuente aveva diritto al rimborso e la domanda era stata presentata nei termini.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate e del Territorio deducendo tre motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, l’Agenzia ricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso originario introduttivo, con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,19 e 21, del combinato disposto del D.Lgs., art. 19, comma 1, lett. g), e comma 3, in quanto l’istanza di rimborso non indica il quantum richiesto e, dunque, non è suscettibile di generare un silenzio rifiuto impugnabile.

1.2. Con il secondo motivo denuncia l’Ufficio ricorrente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, (legge di stabilità 2015), della VI Dir. n. 77/338/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17.6.2008 in causa C-132/06, e dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle comunità Europee del 15.7.2015, nonché del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 107, e art. 108, paragrafo 3, e della Decisione della Commissione Europea c/2015, 5549 final, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si argomenta che, poiché parte dei redditi sono stati percepiti dal contribuente in qualità di socio amministratore della società Fratelli I. snc per le imposte versate per i redditi di partecipazione il contribuente non ha il diritto al rimborso in quanto, come previsto dalla legislazione italiana e dalla giurisprudenza comunitaria, tale agevolazione fiscale non spetta ai soggetti che svolgono attività economica e/o di impresa.

1.3 Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, così come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito in L. n. 123 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si assume che i giudici di seconde cure abbiano errato nell’omettere di applicare la normativa sopravvenuta che ha dimezzato l’ammontare del rimborso.

2. La causa, con riferimento alla questione della individuazione del momento (data dell’evento sismico o dell’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002) di insorgenza del diritto ad usufruire dell’agevolazione fiscale, non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria e va, pertanto, rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

PQM

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 7 luglio 2021, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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