Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.574 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11721/12 R.G. proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata.

– ricorrente –

contro

PROMOFINAN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dagli avv.ti Giuseppe Corasaniti e Victor Uckmar, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco D’Ayala Valva in Roma, viale Parioli n. 43.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/1/11 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 1 aprile 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal Consigliere Dott.ssa Roberta Crucitti.

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Promofinan s.p.a. di cartella, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, portante IRPEG dell’anno 2003, l’Agenzia delle entrate ricorre, su due motivi, nei confronti della Società (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, ha riformato la decisione di primo grado (di rigetto del ricorso) e annullato la cartella impugnata.

Con istanza del 5.6.2019 la controricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata delle liti pendenti (ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136), ricevuta di presentazione e modello F24 attestante il pagamento della prima rata dell’importo dovuto.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con la compensazione delle spese.

CONSIDERATO

che:

a fronte della documentazione versata in atti dalla contribuente, entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

pertanto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, tale comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020;

ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara il processo estinto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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