Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.58 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33050-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI –

VERITAS SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITTORIO DOMENICHELLI, LUCIA CATERINA PIA DE SALVIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 233/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che ha accolto l’appello della Veneziana Energia Risorse idriche Territorio Ambiente Servizi s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l’accertamento che ha attribuito la categoria “D/7”, in luogo di quella “E/3” dichiarata, ed ha rettificato altresì la relativa rendita catastale, al complesso di vasche e fabbricati, di proprietà della predetta società, adibiti al trattamento ed alla depurazione delle acque.

La contribuente si è costituita con controricorso ed ha successivamente depositato memoria e ricorso al Primo Presidente di questa Corte per la rimessione del giudizio alle Sezioni Unite, che non è stato accolto.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, ed invoca l’applicazione al caso di specie del principio già espresso da questa Corte, secondo cui “In tema di ICI, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quegli immobili con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale, sicché, per tali impianti, non opera l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), applicabile solo ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 9427 del 04/04/2019).

Rileva il Collegio che l’invocato precedente si coniuga con la successiva pronuncia di questa Corte, per la quale “In tema di classificazione catastale, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica. (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 2247 del 02/02/2021)”.

Tuttavia, in materia, e con specifico riferimento alla medesima contribuente ed al complesso di vasche e fabbricati di proprietà di quest’ultima, sia pur riguardo ad altro periodo d’imposta, questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3358 del 19/02/2015, evocata dalla controricorrente) si era pronunciata ritenendo che gli impianti in questione, destinati ad un’attività di interesse pubblico, potessero essere inclusi nella categoria E/9.

La specificità soggettiva ed oggettiva di tale ultimo precedente, e la necessaria valutazione della sua relazione con gli ulteriori arresti richiamati, evidenziano l’opportunità della trattazione di questo giudizio nella pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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