Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.581 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1257-2021 proposto da:

M.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

N.R.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 669/2020 del GIUDICE DI PACE di UDINE, depositata il 26/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. MARIO FRESA che visto l’art.

380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l’istanza di regolamento di competenza.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

osserva quanto segue.

M.C. ha convenuto con atto di citazione del 29 novembre 2019 dinanzi al giudice di pace di Udine N.R. per l’accertamento del proprio credito professionale, derivato dall’attività che avrebbe prestato in favore del convenuto, ammontante ad Euro 459,62. Il N. si è costituito, resistendo e successivamente, in memoria depositata nel termine concesso dal giudice di pace ex art. 320 c.p.c., comma 4, eccependo l’incompetenza funzionale del giudice adito a favore del Tribunale di Udine in composizione collegiale.

Precisate le conclusioni, il giudice di pace, con sentenza n. 669/2020, ha dichiarato la propria incompetenza a favore appunto del Tribunale di Udine, assegnando il termine per la riassunzione davanti ad esso e compensando le spese processuali.

Il M. ha impugnato tale sentenza mediante ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p.c., sulla base di un unico motivo denunciante violazione dell’art. 702 bis c.p.c., del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e dell’art. 7 c.p.c.. L’intimato non si è difeso.

Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è inammissibile, in quanto l’art. 46 c.p.c. espressamente esclude l’applicabilità del regolamento di competenza nei giudizi davanti al giudice di pace, facendo riferimento sia all’art. 42, sia all’art. 43 c.p.c. (tra gli arresti massimati v., da ultimo, Cass. sez. 6-3, ord. 18 gennaio 2021 n. 711 e Cass. sez. 6-2, ord. 12 ottobre 2020 n. 21975).

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, dal momento che controparte non si è difesa.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei e) presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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