LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. r.g. 27209-2020 proposto da:
M.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Francesco della Ventura, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via Plava n. 6.
– ricorrente –
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BATTIPAGLIA (già Cassa Rurale ed Artigiana di Battipaglia), in persona del legale rappresentante pro tempore.
– intimata –
avverso la sentenza, n. cronol. 1002/2020, della CORTE DI APPELLO DI SALERNO, depositata in data 04/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 01/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.
FATTI DI CAUSA
1. M.G. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, contro la sentenza della Corte di appello di Salerno del 23 luglio/4 settembre 2020, reiettiva del gravame da lui proposto, anche quale erede di Mo.Gi. ed E.S., avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, n. 4045/2014. Quest’ultimo, a sua volta, aveva respinto le domande di Mo.Gi., M.V. e M.G., nonché di E.S., in proprio e quale liquidatore della Novitis s.r.l. (già Unitransit s.r.l.), contro la Cassa Rurale ed Artigiana di Battipaglia, volte ad accertare l’esistenza dell’anatocismo posto in essere dal menzionato istituto di credito sui conti da essi ivi intrattenuti, la rideterminazione degli interessi passivi e le commissioni legalmente dovute e, per l’effetto, condannarsi il convenuto: i) alla restituzione di quanto indebitamente percepito, quantificato in Euro 100.708,82, o nella diversa somma da determinarsi anche a mezzo c.t.u.; i:) al risarcimento del danno biologico esistenziale e da stress.
1.1. Per quanto qui di residuo interesse, la corte salernitana: a) dopo che il tribunale aveva accertato la prescrizione della domanda di ripetizione di indebito, ha escluso qualsivoglia interesse dell’appellante alla mera declaratoria della nullità della clausola inerente agli interessi anatocistici, atteso che i contratti di conto corrente risultavano estinti da anni, sicché nemmeno poteva configurarsi una situazione di incertezza tale da essere eliminata con l’accertamento giudiziale; b) ha ritenuto carente di adeguata dimostrazione l’assunto del M. circa il preteso vincolo di collegamento negoziale tra il mutuo ed i conti correnti, oramai estinti da alcuni anni, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo, essendo diversi i soggetti che avevano stipulato il mutuo rispetto ai titolari dei conti correnti; c) ha opinato che, ai fini della decorrenza della prescrizione, non poteva distinguersi tra rimesse ripristinatone e rimesse solutorie, poiché tale distinzione avrebbe avuto un senso unicamente in relazione a rapporti ancora pendenti; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di gravame, riguardante la genericità dell’eccezione di prescrizione sollevata, in primo grado, dall’istituto di credito, trattandosi di difesa nuova mai prospetta, in precedenza, dagli attori.
1.2. La Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia (già Cassa Rurale ed Artigiana di Battipaglia) non ha svolto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione della normativa di cui alla L. n. 108 del 1996, e degli artt. 1344 e 1345 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, ascrive alla corte distrettuale di non aver tenuto conto della rilevabilità di ufficio, come ripetutamente sancita dalla giurisprudenza di legittimità, della nullità delle clausole contenente la previsione di interessi anatocistici.
1.1. Una siffatta doglianza si rivela inammissibile perché mostra di non cogliere appieno la effettiva ratio decidendi, sul punto, della decisione impugnata.
1.1.1. Quest’ultima, infatti, dopo aver premesso che “…gli argomenti spesi ed i principi giurisprudenziali richiamati dall’appellante a proposito delle azioni di mero accertamento non sono pertinenti al caso di specie, giacché, con l’atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, gli attori non hanno avanzato anche una domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola contenente la previsione degli interessi anatocistici, ma hanno invece chiesto che, “previo accertamento dell’illecito comportamento tenuto dall’istituto bancario nella gestione dei rapporti con gli attori a far data dal 1983 sino alla chiusura dei conti correnti, il Tribunale determinasse gli interessi illegittimamente capitalizzati, le commissioni e quant’altro illecitamente percepito (…) e condannasse l’istituto bancario alla restituzione delle somme indebitamente percepite (…)””, ha ritenuto che: i) “l’accertamento incidentale della nullità della clausola che prevedeva gli interessi anatocistici costituiva soltanto il presupposto giuridico che avrebbe consentito di effettuare, con l’ausilio di un CTU, il calcolo delle somme che la banca aveva illecitamente percepito” e che “a fronte di una sentenza che ha accertato la prescrizione della domanda di ripetizione dell’indebito, l’appellante non vanta alcun interesse alla mera declaratoria di nullità della clausola (che, peraltro, nelle richieste finali dell’appello non ha neppure avanzato. Cfr. pag. 14/15 dell’atto di gravame) giacché i contratti di conto corrente sono ormai estinti da molti anni, con la conseguenza che non può configurarsi quella situazione di incertezza che può essere eliminata soltanto con l’accertamento giudiziale, che la giurisprudenza di legittimità individua come il presupposto indefettibile dell’ammissibilità della domanda (cfr. Cass. 2001 n. 17026, 2008 n. 13556, 2016 n. 16262)”; i:) “difetta, pertanto, nella specie la prova di un interesse concreto ed attuale ad agire – il quale è posto a presidio di un uso responsabile del processo e, al contempo, è manifestazione del principio di economia processuale -, ovvero della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, in vista della tutela di una lesione non meramente potenziale, ottenibile mediante il processo e l’intervento necessario di un giudice (cfr. Cass. 2018 n. 18819)”.
1.1.2. L’odierna censura, invece, dopo aver riportato le conclusioni della citazione introduttiva di primo grado da cui emerge la formulazione della domanda degli attori nei medesimi termini indicati dalla corte di appello, si limita a lamentare il mancato rilievo ufficioso della nullità delle clausole recanti la previsione di interessi anatocistici, ma alcunché spiega quanto alla configurabilità, negata da quella stessa corte, di un concreto interesse del ricorrente ad ottenere una tale declaratoria una volta dichiarata prescritta la sua domanda di ripetizione di indebito su di essa basata.
2. Il secondo motivo, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in merito al vincolo di collegamento negoziale dei rapporti bancari, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, censura la decisione impugnata nella parte in ha ritenuto carente di prova il preteso collegamento negoziale tra i contratti di conto corrente descritti dall’appellante ed il mutuo ipotecario stipulato, con lo stesso istituto di credito, da Mo.Gi. ed E.S., invocato da M.G. al fine di contestare il momento (chiusura dei conti correnti, risalente ad oltre dieci anni prima la instaurazione del giudizio in questione) dal quale il giudice di merito aveva fatto iniziare il decorso della dichiarata prescrizione della domanda di ripetizione di indebito.
2.1. Anche questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile.
2.1.1. Giova ricordare, innanzitutto, che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 4226 del 2021, giusta la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 4 settembre 2020), oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
2.1.2. Costituisce, poi, un “fatto”, agli effetti della menzionata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).
2.1.3. Non costituiscono, viceversa, fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tra gli altri: i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).
2.1.4. Il fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale decisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito. Poiché l’attributo si riferisce al “fatto” in sé, la “decisività” asserisce, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015). Lo stesso deve, altresì, essere stato “oggetto di discussione tra le party”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti.
2.1.5. E’ utile rammentare, poi, che Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti” (in senso analogo, cfr. in motivazione, le più recenti Cass. n. 23983 del 2020 e Cass. n. 4226 del 2021).
2.2. Non va dimenticato, infine, che, come precisato dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, l'”accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici” (cfr. Cass. n. 11974 del 2010, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 2216 del 2018. In senso sostanzialmente conforme, si vedano pure Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 18585 del 2016; Cass. n. 1875 del 2012; Cass. n. 11974 del 2010; Cass. n. 24792 del 2008; Cass. n. 18884 del 2008).
2.3. Fermo quanto precede la doglianza in esame: i) non rispetta i puntuali (e già descritti) oneri di allegazione sanciti da Cass. n. 8053 del 2014 con riguardo alla deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; ii) lamenta un preteso omesso esame di documentazione (quella allegata alla relazione tecnica di parte del Dott. M.A.), malgrado il fatto storico (il collegamento negoziale tra contratti di conto corrente e mutuo ipotecario di cui si è detto) che, tramite questa, si intendeva dimostrare è stato comunque valutato ed escluso dal giudice di merito; si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, indicato in precedenza, qui applicabile, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle loro motivazioni, Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).
2.3.1. Nella specie, la corte distrettuale – con una motivazione scevra da violazioni dei principi dettati in tema di onere della prova, oltre che priva di vizi logici – è giunta alla conclusione che il quadro istruttorio desumibile dalla documentazione prodotta in atti, valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse idoneo a far escludere la prova della esistenza del preteso collegamento negoziale fra i conti correnti descritti dall’appellante ed il mutuo ipotecario stipulato, con lo stesso istituto di credito, da Mo.Gi. ed E.S., invocato da M.G. al fine di contestare il momento (chiusura dei conti correnti, risalente ad oltre dieci anni prima la instaurazione del giudizio in questione) dal quale il giudice di merito aveva fatto iniziare il decorso della dichiarata prescrizione della domanda di ripetizione di indebito; né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l’argomentare del giudice di appello abbia trascurato alcuni dati dedotti dall’odierno ricorrente, per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente, o implicitamente, irrilevanti.
2.3.2. Alteris verbis, la corte salernitana ha esaustivamente descritto (cfr. amplius, pag. 8-9 dell’impugnata sentenza) le ragioni che l’hanno indotta a quella conclusione, ed il corrispondente accertamento integra una valutazione fattuale, a fronte della quale M.G., con il motivo in esame, tenta, sostanzialmente, di opporvi una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
2.3.3. Resta solo da aggiungere, per mera completezza, che, per effetto delle esposte considerazioni, restano intatte le argomentazioni con cui la corte territoriale ha ritenuto maturata la prescrizione della domanda di ripetizione di indebito ivi pure ribadita dall’appellante.
3. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo la Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia rimasta solo intimata, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di M.G., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022