LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10491/2020 R.G., proposto da:
la ” G. CONGRESSI S.r.l. socio unico”, con sede in Genova, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Cesare Glendi, con studio in Genova, e dall’Avv. Luigi Manzi, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– resistente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 26 settembre 2019 n. 1120/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
La ” G. CONGRESSI S.r.l. socio unico” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 26 settembre 2019 n. 1120/01/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP relative all’anno 2012, in dipendenza della ripresa a tassazione di maggiori ricavi, ha accolto l’appello proposto in dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova il 17 luglio 2018 n. 833/01/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure in pendenza della sospensione straordinaria ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, del termine per la proposizione di appello incidentale da parte della ” G. CONGRESSI S.r.l. socio unico”. L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si denuncia falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 54, 61, 23, 24, 27, 30, 32, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 1 e 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stata erroneamente pronunziata dal giudice di secondo grado la propria decisione, senza tener conto della perdurante pendenza del termine per la proposizione dell’appello incidentale a causa della sospensione straordinaria dei termini di impugnazione del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Ritenuto che:
1. Il motivo è fondato.
1.1 Secondo la prospettazione della ricorrente, il giudice del gravame non ha tenuto conto che il termine per la proposizione di appello incidentale avverso la sentenza di prime cure non era ancora scaduto al momento della decisione, essendo stato omesso nel computo del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex artt. 23 e 54, il prolungamento derivante dalla sospensione straordinaria del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”).
1.2 Secondo tale disposizione, per le controversie definibili con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, “(…) sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018) ed il 31 luglio 2019”. E’ evidente che il testo normativo dispone la “sospensione dei termini processuali” – che è diversa dalla “sospensione del processo” pendente su istanza del solo contribuente (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136) – in base alla mera “proponibilità” (e non alla effettiva proposizione) della domanda di definizione agevolata nelle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio” (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136), senza stabilire alcuna discriminazione tra amministrazione finanziaria e contribuente sulla fruibilità del beneficio, che ha efficacia automatica per tutte le parti del processo tributario. In pratica, il termine di impugnazione, di riassunzione e di proposizione del controricorso è procrastinato di nove mesi (Cass., Sez. 6-5, 29 marzo 2021, n. 8681).
1.3 Tanto è stato espressamente riconosciuto anche dalla circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate 11 aprile 2019 n. 6 (“Definizione agevolata delle controversie tributarie – del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, Art. 6 e art. 7, comma 2, lett. b) e comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136”), nella quale (paragrafo 9) si legge, per l’appunto, che “se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso per nove mesi il termine – breve o lungo – per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce, quello per riassumere la causa a seguito di rinvio e quello per proporre il controricorso innanzi alla Corte di cassazione, purché spiranti nel periodo ricompreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019”. Per cui, “la sospensione è rilevabile d’ufficio dal giudice e opera senza necessità che le parti facciano richiesta”.
1.4 Nella specie, contravvenendo al principio enunciato, la Commissione Tributaria Regionale ha precluso alla contribuente l’eventuale proposizione di un appello incidentale condizionato avverso la sentenza di prime cure (in considerazione della parziale soccombenza rispetto a tre motivi e dell’omessa pronuncia su un motivo del ricorso originario), il cui termine ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex artt. 23 e 54 – stante la notifica dell’appello principale il 21 gennaio 2019 – veniva a fisiologica scadenza il 22 marzo 2019, in piena pendenza dell’operatività (24 ottobre 2018 – 31 luglio 2019) della sospensione straordinaria ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.
2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022