Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5907 del 23/02/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2703/2021proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Ennio quirino Visconti n. 99 presso lo studio dell’avvocato Berardino Jacobucci e rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Paola Antonia Donvito e Vito Tomaso Donvito;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimata –

avverso decreto della Corte d’appello di Lecce, depositato il 18/9/2020 udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Lecce, con decreto depositato in data 18/9/2020, ha respinto il reclamo, ex art. 708 c.p.c., u.c., proposto da G.M. nei confronti di C.R., avverso ordinanza del 30/4/2020, con la quale il giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Lecce, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, in via provvisoria ed urgente, autorizzati i suddetti coniugi a vivere separati, ha disposto l’affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale (di proprietà esclusiva del marito).

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, fatte salve le possibilità di eventuali variazioni necessarie adottabili in prosieguo del giudizio in punto di collocazione dei minori presso la madre in Martina Franca, era congrua la motivazione resa, considerata l’opportunità per i minori di non modificare le acquisite abitudini di vita e che la madre svolgeva all’epoca attività lavorativa in modalità “lavoro agile”, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19 e risultava peraltro essere stata definitivamente trasferita (da Ancona) presso l’Ufficio Dogane di Taranto, sin dal maggio 2020, tanto che in successivo provvedimento il giudice delegato aveva confermato la collocazione dei minori presso la madre e l’assegnazione alla stessa della casa coniugale; il reclamante è stato condannato alla refusione delle spese processuali.

Avverso la suddetta pronuncia, G.M. propone ricorso straordinario per cassazione, notificato il 14/1/2021, affidato ad un motivo, nei confronti di C.R. (che non svolge difese). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, premessa l’inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, avverso il provvedimento che rigetti il reclamo ex art. 708 c.p.c., u.c. (nel testo modificato dalla L. n. 54 del 2006), la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 91 e 739 c.p.c., censurando il solo capo autonomo relativo al regolamento delle spese processuali.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha chiarito (Cass. 10291/2014) che “in materia di procedimenti d’interesse del minore, il decreto con cui la corte d’appello dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni di affidamento del minore al comune – adottato in via provvisoria ed urgente senza definire il procedimento ed, anzi, disponendo ulteriori adempimenti per la sua prosecuzione, non ha carattere decisorio e definitivo, per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost.”. Invero il ricorso per cassazione è esperibile, ex art. 111 Cost., esclusivamente avverso i provvedimenti giurisdizionali con carattere di definitività e non soggetti ad alcun specifico mezzo di impugnazione.

Tuttavia il presente ricorso straordinario è ammissibile perché limitato alla sola statuizione sulle spese processuali, riguardante posizioni giuridiche di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata (Cass. 9516/2005; Cass. 2986/2012; Cass. 9348/2017).

Invero, il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è dato contro provvedimenti che abbiano i caratteri della decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato, senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l’esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale.

Inoltre, il ricorso straordinario è ammissibile dal momento che, ove venga adottata in sede di reclamo avverso ordinanza presidenziale un’illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento, non previsto dalla legge, di natura sicuramente decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, non essendo dato contro di esso alcun mezzo d’impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. con riguardo a pronunce di liquidazione delle spese adottate in sede di accertamento tecnico preventivo, Cass. 21888/2004; Cass. 1273/2013; Cass. 21756/2015).

Ora questa Corte da ultimo (Cass. 8432/2020) ha già chiarito, in un precedente del tutto speculare alla fattispecie, che “nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 3, non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio”.

Essenzialmente sulla base della natura provvisoria dei provvedimenti adottati in sede di reclamo ex art. 708 c.p.c., destinati a rimanere assorbiti nella decisione di merito, e del carattere incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, rispetto al giudizio di separazione personale pendente, rilevato che essi conservano comunque caratteristiche proprie sia rispetto al procedimento cautelare sia rispetto a quello camerale ex art. 739 c.p.c., si è ritenuto che siano ad essi estensibili le considerazioni svolte in riferimento ai provvedimenti cautelari adottati in corso di causa, con la conseguenza che la Corte di Appello, investita del reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 3, non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va disposta la revoca della statuizione di condanna del reclamante alle spese processuali. Tenuto conto della novità della questione trattata (essendovi un solo precedente di legittimità), vanno interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato nel capo concernente la condanna del reclamante G. alla refusione delle spese processuali; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472