Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.598 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15712/12 R.G. proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Pitagora n. 9/A, presso lo studio degli Avv.ti Gustavo Gianni Bacigalupo e Stefano Lucidi, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2/12 della Commissione tributaria regionale della Campania-Sezione staccata di Salerno, depositata il 2 marzo 2012.

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal Consigliere Dott.ssa Roberta Crucitti.

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte di S.A. di cartella, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e relativa a IRPEF dell’anno 2004, il contribuente ricorre, su unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha riformato la decisione di primo grado, favorevole alla parte privata, e confermato la pretesa tributaria.

A seguito di istanza del contribuente, questa Corte, con ordinanza del 30.10.2018, ricorrendo i presupposti di legge, ha disposto la sospensione del processo, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10.

Il ricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata delle liti pendenti (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136), ricevuta di presentazione e modello F24 attestante il pagamento della prima rata dell’importo dovuto.

Con istanza, depositata il 12.03.2021, l’Avvocatura Generale dello Stato ha allegato comunicazione della competente Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta regolare definizione, con il versamento di quanto dovuto, da parte del contribuente e ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

a fronte della documentazione, versata in atti dal contribuente e dalla parte pubblica, attestante l’intervenuta definizione della lite pendente con il versamento di quanto dovuto, va dichiarata l’estinzione del processo e cessata la materia del contendere;

ai sensi D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo e cessata la materia del contendere ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. con mod. dalla L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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