LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16462/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
R.O., elett.te domiciliato in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso lo studio degli avv.ti Livia Salvini e Giancarla Branda, da cui è rapp.to e difeso come da procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 900/40/13 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, depositata in data 18/12/2013, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Orlano.
RITENUTO
che:
1. con sentenza n. 900/40/13, depositata in data 18 dicembre 2013, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 487/5/12 emessa dalla CTP di Latina, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai fini IRPEF per l’annualità 2006, per il recupero di maggiori imposte all’esito di accertamenti bancari;
3. la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso; la CTR aveva accolto l’appello del R. ritenendo l’accertamento illegittimo in quanto al contribuente non era stato consentito di esercitare il suo diritto di difesa;
4. avverso la sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 18-6-2014, affidato a tre motivi; il contribuente si costituiva con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con nota depositata in data 24-2-2021 l’Agenzia delle Entrate comunicava che il contribuente aveva formulato istanza per la definizione del giudizio del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, nonché l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per l’atto impositivo oggetto del presente contenzioso, e chiedeva che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;
Osserva che:
1. l’istanza presentata dall’Agenzia delle Entrate attesta il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;
2. nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, entro il 31 dicembre 2020, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
3. che, pertanto, ai sensi di tale D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3;
4. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.
5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13. (Vedi Cass. n. 21826 del 2020).
5.1 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia vedi Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022