Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.607 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza, iscritto al n. r.g.

10525/2021, proposto da:

COMUNE DI PROCIDA, in persona del Sindaco A.R., con sede in ***** (NA), presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Umberto Corvino, con il quale elettivamente domicilia in Roma, al Viale delle Milizie n. 2, presso lo studio dell’Avvocato Gianluigi Malandrino.

– ricorrente –

contro

ENERGIA VERDE ED IDRICA – E.V.I. S.P.A., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, G.P., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Girolamo da Carpi n. 6, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Russo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce alla memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., (dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec: giuseppe.russo.pec.studiogiasirusso.it).

– controricorrente –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del giorno 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Energia Verde ed Idrica – E.V.I. s.p.a. in liquidazione (d’ora in avanti, breviter, E.V.I. s.p.a.) chiese ed ottenne dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, un’ingiunzione di pagamento, in danno del Comune di Procida, per la somma di Euro 494.937,34, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. In particolare, se ne affermò creditrice giusto l’atto sottoscritto tra le parti il 20 novembre 2008, art. 12, con cui esse sciolsero consensualmente il loro precedente contratto del *****, che, a sua volta, aveva attribuito alla E.V.I. s.p.a. la gestione del servizio idrico integrato del comune suddetto.

1.1. Quest’ultimo, proposta opposizione ex art. 645 c.p.c., innanzi al menzionato tribunale, dedusse, tra l’altro, “la incompetenza per territorio dell’ufficio adito”, dovendo la controversia essere attribuita al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, nonché la “improcedibilità della domanda o, in subordine, l’incompetenza del giudice adito per essere la competenza deferita ad arbitri”, sul presupposto che il credito azionato trovasse il proprio titolo nel citato contratto del *****, il cui art. 14, recava una clausola compromissoria.

2. Il menzionato tribunale, con “sentenza” del 29 marzo 2021, n. 3118, “non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, anche in opposizione al decreto ingiuntivo n. 69/2010, dal Comune di Procida (…) nei confronti di E.V.I. s.p.a. in liquidazione”, ha rigettato le eccezioni di “incompetenza” e di “improcedibilità” della domanda, disponendo la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza, per la risoluzione delle restanti questione controverse.

2.1. Quel giudice ha rimarcato, innanzitutto, che, attraverso la scrittura del *****, le parti, nel liberarsi, di comune accordo, dal vincolo negoziale del *****, “riconobbero le rispettive posizioni di credito, pari ad Euro 895.428,82 in favore del Comune, e di Euro 399.810,82 in favore della E.V.I. (art. 6); al tempo stesso, quest’ultima ha ceduto alla controparte crediti insoluti, nei confronti degli utenti del servizio idrico, per Euro 945.468,64 (art. 9). Ne è derivato, dunque, il credito azionato da E.V.I. in via monitoria, pari ad Euro 436.467,02 (cui avrebbe dovuto aggiungersi l’importo risultante dalla rendicontazione relativa al periodo precedente lo scioglimento, e non ancora effettuata al momento della sottoscrizione dell’atto, da aprile a settembre 2008, così da giungere al totale di Euro 494.937,02 oggetto della richiesta ingiunzione. Ndr) da versare, in due rate, entro il 30.11.2009”. Ha escluso, poi, che tra diverse sezioni distaccate di uno stesso tribunale fosse configurabile una questione di competenza. Ha opinato, infine, che il credito azionato da E.V.I. s.p.a. in liquidazione “non origina dal negozio indicato dall’opponente (il contratto del *****. Ndr), che originariamente, invero, disciplinava i rapporti tra le parti, bensì dal successivo accordo del *****, con il quale esse convennero di sciogliersi dagli effetti del primo, riconoscendosi le rispettive posizioni creditorie sopra indicate e trasferendo al Comune ulteriori crediti verso terzi, già maturati in capo alla società opposta e intorno ai quali è sorta contestazione in questa sede. Detto ultimo contratto, sul quale, come detto, si fondano le ragioni di parte opposta, non contiene alcuna clausola compromissoria e le controversie da esso originate possono essere pertanto conosciute dall’A.G.O.”.

3. Avverso tale sentenza il Comune di Procida propone ricorso per regolamento necessario di competenza, affidato ad un unico, articolato motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-ter c.p.c., chiedendo la cassazione del provvedimento impugnato, l’accoglimento della spiegata opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la pronuncia di ogni altro più opportuno provvedimento.

3.1. La E.V.I. s.p.a. ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell’avverso ricorso, o comunque, per il suo rigetto.

3.2. La Procura Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il formulato motivo di ricorso, il Comune di Procida sostiene: i) la violazione della clausola compromissoria di cui al contratto di servizio e concessione del *****, art. 14, (“Per tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, ogni controversia sarà devoluta all’inappellabile lodo di tre arbitri. Gli arbitri saranno scelti uno dal Concedente (Comune), l’altro dal gestore, il terzo di comune accordo tra le parti. Nel caso questo non venga raggiunto, sarà nominato dal Presidente della locale sezione distaccata del Tribunale anche su istanza di una delle parti. Gli arbitri funzioneranno da amichevoli compositori e giudicheranno senza formalità di rito rispettando comunque il principio del contraddittorio. Il lodo sarà depositato entro 60 giorni dalla costituzione del collegio. L’organo arbitrale emetterà giudizio a norma di legge”); ii) l’appartenenza della controversia all’ambito testuale della clausola predetta, o, in ogni caso, al suo ambito di applicazione;

iii) l’irrilevanza, comunque, ai fini della competenza, della successiva scrittura del 2008, nemmeno qualificabile, peraltro, come transazione o transazione novativa, né una tale qualificazione escluderebbe la competenza degli arbitri.

2. Orbene, giova ricordare, preliminarmente che, secondo costante orientamento di legittimità, nel regolamento di competenza spetta alla Corte di cassazione la qualificazione giuridica dell’azione esercitata e dei fatti posti a fondamento della domanda, perché la medesima, nell’esercizio di tale funzione regolatrice, è giudice anche del fatto.

2.1. L’istanza di regolamento di competenza, invero, ha la funzione di investire la Corte suddetta del potere di individuare definitivamente il giudice competente. Pertanto, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, l’esame della Corte regolatrice si estende anche a profili diversi da quelli espressamente devoluti dalla parte ovvero esaminati dalla sentenza impugnata e quindi la valutazione della Corte comprende ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l’attore con l’atto introduttivo (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25232 del 2014; Cass. n. 10840 del 2007; Cass. n. 19591 del 2004). proposto regolamento è inammissibile.

2.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, come agevolmente può desumersi dalle già riportate parag. 2.1. dei “Fatti di causa”) argomentazioni del giudice di merito, il credito azionato, in via monitoria, da E.V.I. s.p.a. in liquidazione nei confronti del suddetto comune, lungi dallo scaturire dalle sole compensazioni di dare/avere di cui al contratto del *****, art. 6 (riguardanti i rispettivi debiti/crediti originati dall’esecuzione dell’originario contratto del *****, ed in virtù delle quali, semmai, come pure condivisibilmente osservato dalla difesa della menzionata società, quest’ultima sarebbe stata debitrice del comune), deriva anche, e soprattutto, dalla cessione del credito oggetto dello specifico patto, del tutto nuovo, contenuto nel medesimo contratto del *****, art. 9, e del conseguente riconoscimento del debito di cui al successivo suo art. 12.

2.3. E’ evidente, pertanto, che la complessiva controversia incardinata innanzi alla sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli ha ad oggetto l’effettiva esistenza del credito così come determinato in quest’ultima scrittura al cui interno non è prevista alcuna clausola compromissoria, come è pacifico tra le parti.

2.4. Va rimarcato, altresì, che, come si legge nel provvedimento oggi impugnato, le contestazioni mosse dal comune opponente avevano riguardato proprio gli ulteriori crediti verso terzi, già maturati in capo alla società opposta e da essa ceduti al primo.

2.4.1. Se, pertanto, la clausola compromissoria contenuta nell’originario contratto del ***** si riferiva a “…tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione”, ne deriva, necessariamente, che essa non poteva ricomprendere controversie afferenti contestazioni insorte per il pagamento dovuto dal Comune di Procida ad E.V.I. s.p.a. in virtù di un accordo, successivo a quel contratto, recante anche cessione di crediti estranei a quest’ultimo.

2.5. Controvertendosi, dunque, su di un credito non derivante da un contratto recante una clausola compromissoria, ne deve conseguire che la “sentenza”, oggi impugnata, adottata dal tribunale ischitano, lungi dal potersi configurare come una pronuncia sulla “competenza” di quell’ufficio (unica avverso la quale sarebbe stato ipotizzabile il rimedio ex art. 42 c.p.c.), si rivela essere la mera reiezione dell’eccezione di improcedibilità ivi pure sollevata dal comune opponente, come tale assoggettabile, se del caso, ai normali mezzi di impugnazione ordinari diversi dal proposto necessario di competenza, da considerarsi, invece, inammissibile.

3. Le spese di questo procedimento restano a carico del Comune di Procida, liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e condanna il Comune di Procida al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusto lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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