Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.61 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32995-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M.T., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato DONATO GRANDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2191/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

CONSIDERATO

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza 2191/05/2019 con cui la CTR Sicilia sez dist. Catania, aveva accolto la domanda della contribuente F.M.T. nominando un Commissario ad acta per l’emissione dei provvedimenti attuativi di quanto deciso dalla sentenza 4158/5/16 della medesima Commissione in relazione al rimborso di cui al D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies;

che la contribuente ha resistito con controricorso.

RITENUTO

che non ricorrono le condizioni per la trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., anche tenuto conto che la questione oggetto di giudizio è stata rimessa alla Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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