LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21414-2020 proposto da:
D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASALE STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
e contro
QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO;
– intimato –
avverso il provvedimento n. 13891/2019 del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 18/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. D.S., cittadino marocchino, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con i quale il Giudice di Pace di Torino, richiesto dal Questore di Torino ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5, di prorogare il trattenimento del medesimo presso il locale CPR, ha prorogato il trattenimento in atto per ulteriori trenta giorni e ne chiede la cassazione sul rilievo della nullità dell’impugnato provvedimento per mancata indicazione degli elementi concreti che consentirebbero di ritenere possibile, come asserito dal Questore, l’identificazione dello straniero in sede di quarta proroga.
Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il motivo è fondato.
3. Come questa Corte ha già avuto occasione di considerare “il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio” (Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 6064).
4. Nella specie il decidente del grado, onde procedere alla proroga richiesta, si è astenuto dall’indicare in relazione alle motivazioni addotte dall’autorità di polizia a fondamento della richiesta, in base a quali concreti elementi fosse possibile ritenere probabile l’identificazione dello straniero, limitandosi a richiamare le informative richieste, senza tuttavia riprodurne contenuto e segnatamente senza dare atto degli indici valutativi prescritti dalla legge, indicazione nella specie tanto più indispensabile in materia coperta dalla garanzia dell’art. 13 Cost., considerato che quella oggetto di delibazione era la quarta richiesta di proroga a carico del ricorrente.
5. L’impugnato provvedimento, astenendosi perciò dall’illustrare le ragioni della propria pronuncia, cui non reca correttivo l’ammissibilità di una motivazione per relationem ove essa risulti totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente, risulta assistito da una motivazione apparente e si espone perciò al denunciato vizio di nullità.
6. Esso va conseguentemente cassato e, non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, la Corte è abilitata a pronunciare nel merito disponendo l’annullamento del provvedimento di che trattasi.
7. Spese alla soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento e decidendo nel merito lo annulla e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi quanto al giudizio di merito ed in Euro 2200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, quanto al presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 22 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022